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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2252/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'NO EO, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14311/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Lungotevere Dei Mellini 00193 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400156894 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1475/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento, notificato il 30.5.2024 da Roma Capitale concernente l'imposta TARI per l'anno 2024, in relazione alla raccolta dei rifiuti nei locali commerciali di Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2 , ove esercita l'attività di vendita al dettaglio di beni non alimentari.
La ricorrente osserva preliminarmente che per i locali commerciali sopra indicati provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite apposita società provata, senza gravare su AMA S.p.a., e precisa di aver inviato nel maggio 2021 formale comunicazione di uscita dal servizio pubblico.
In relazione al locale di Indirizzo_2 rileva di aver cessato la propria attività commerciale a far tempo dal 3.5.2024, per cui l'imposta dovuta dovrebbe essere comunque rideterminata per il periodo di effettiva occupazione.
Nel merito, deduce con il primo motivo la nullità dell'atto impugnato per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e dello Statuto del
Contribuente - difetto di motivazione. L'atto impugnato non terrebbe conto della volontà della Società di uscita dal servizio pubblico, manifestata dalla stessa a mezzo Pec nel mese di maggio 2021 ed anche successivamente. Sul punto si rappresenta che:
- secondo il MITE, la normativa vigente consente agli operatori di uscire dal servizio pubblico e di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti di operatori privati in alternativa al servizio pubblico. In tal caso, l'operatore deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio ad autonomo recupero e tale scelta ha valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione;
- la scelta dell'impresa può avvenire anche parzialmente (solo per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti), come ritenuto dall'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) e con la delibera dell'Arera del 18.1.2022.
Sull'assunto che vengano prodotti, come rifiuti speciali, carta cartone e imballaggi, che vengono conferiti a soggetti privati per l'autonomo smaltimento, la Società reclama il diritto all'eliminazione totale della quota variabile della TARI o, in subordine, alla riduzione di tale quota in misura proporzionale a quanto non conferito al servizio pubblico.
Con altri motivi si deduce la violazione dell'art. 1 comma 649 Legge n. 147/2013 istitutiva TARI;
art. 16 comma 7 regolamento TARI Roma Capitale (delibera n. 116/2020); violazione delibera n. 27/2019 per mancato riconoscimento riduzione tariffaria in maniera proporzionale ai rifiuti smaltiti in proprio come previsto dall'art. 16 comma 7 regolamento TARI;
difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000; illegittimità della percentuale di riduzione prevista dalla delibera n. 27/2019 e n. 3/2017 per violazione dell'art. 1 comma 649 e loro disapplicazione. In particolare, lo smaltimento degli imballaggi cd. secondari non sarebbe stata una libera scelta ma invece una scelta obbligata dalla mancanza di servizio pubblico di raccolta
(cassonetti non utilizzabili per imballaggi commerciali). La delibera n. 3/2017 prevede il 50% di riduzione e ciò contrasta con il principio di proporzionalità fissato dall'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013.
Si adduce, infine, che il regolamento TARI del Comune di Roma non subordina la riduzione della quota variabile della tariffa all'assenza di debiti tributari e che, qualora si interpretasse in tal senso l'articolo 16 comma 7 e 8 del regolamento, tale disposizione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria alle norme di legge.
Per le ragioni esposte, la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con eventuale rideterminazione della corretta imposta. Con memoria illustrativa la società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando sentenza di merito che avevano riconosciuto le sue ragioni con riferimento a precedenti annualità.
Roma Capitale si è tardivamente costituita in giudizio, rilevando di aver provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in data 27.1.2026 e al ricalcolo del dovuto dalla ricorrente;
per tali ragioni chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla tardiva produzione documentale di parte resistente non emerge la prova dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il comma 649 della legge n. 147/2013 recita: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Il regolamento TARI di Roma Capitale, all'art. 16 comma 7 prevede che “Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha versato in atti copia dell'istanza di riduzione della quota variabile della tariffa, dalla stessa inviata ad AMA S.p.a. a mezzo Pec in data 21 gennaio 2023 (nel termine previsto dal regolamento). A tale richiesta la Società ha allegato: a) la “comunicazione del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico” per le utenze non domestiche, secondo il modello predisposto dal Comune di Roma;
b) il prospetto giornaliero degli imballaggi in carta e cartone (per complessivi kg 70.060), conferiti per lo smaltimento dalla Società ricorrente nel corso del 2022 alla ditta specializzata Eco Aprilia s.r.l. c)
l'attestato della ditta Società_2 s.r.l. di avere smaltito nel 2022 i rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 srl presso il punto vendita sito in Roma, in Indirizzo_1, nelle quantità risultanti dall'allegato prospetto.
Parte ricorrente ha, quindi, assolto agli adempimenti previsti dal regolamento comunale per il riconoscimento il diritto alla riduzione della quota variabile del tributo, “nella misura proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore ha dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”, come prevede espressamente la legge 147/2013 (articolo unico, comma 649).
Va, inoltre, considerato che per il locale di Indirizzo_2 dovrà essere effettuato il ricalcolo dell'imposta anche in relazione all'effettivo periodo di occupazione dell'immobile.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto di Ricorrente_1 s.r.l. alla riduzione della quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2024, in misura proporzionale ai rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo tramite la ditta Società_2 s.r.l.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'NO EO, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14311/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Lungotevere Dei Mellini 00193 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400156894 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1475/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento, notificato il 30.5.2024 da Roma Capitale concernente l'imposta TARI per l'anno 2024, in relazione alla raccolta dei rifiuti nei locali commerciali di Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2 , ove esercita l'attività di vendita al dettaglio di beni non alimentari.
La ricorrente osserva preliminarmente che per i locali commerciali sopra indicati provvede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite apposita società provata, senza gravare su AMA S.p.a., e precisa di aver inviato nel maggio 2021 formale comunicazione di uscita dal servizio pubblico.
In relazione al locale di Indirizzo_2 rileva di aver cessato la propria attività commerciale a far tempo dal 3.5.2024, per cui l'imposta dovuta dovrebbe essere comunque rideterminata per il periodo di effettiva occupazione.
Nel merito, deduce con il primo motivo la nullità dell'atto impugnato per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e dello Statuto del
Contribuente - difetto di motivazione. L'atto impugnato non terrebbe conto della volontà della Società di uscita dal servizio pubblico, manifestata dalla stessa a mezzo Pec nel mese di maggio 2021 ed anche successivamente. Sul punto si rappresenta che:
- secondo il MITE, la normativa vigente consente agli operatori di uscire dal servizio pubblico e di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti di operatori privati in alternativa al servizio pubblico. In tal caso, l'operatore deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio ad autonomo recupero e tale scelta ha valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione;
- la scelta dell'impresa può avvenire anche parzialmente (solo per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti), come ritenuto dall'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM) e con la delibera dell'Arera del 18.1.2022.
Sull'assunto che vengano prodotti, come rifiuti speciali, carta cartone e imballaggi, che vengono conferiti a soggetti privati per l'autonomo smaltimento, la Società reclama il diritto all'eliminazione totale della quota variabile della TARI o, in subordine, alla riduzione di tale quota in misura proporzionale a quanto non conferito al servizio pubblico.
Con altri motivi si deduce la violazione dell'art. 1 comma 649 Legge n. 147/2013 istitutiva TARI;
art. 16 comma 7 regolamento TARI Roma Capitale (delibera n. 116/2020); violazione delibera n. 27/2019 per mancato riconoscimento riduzione tariffaria in maniera proporzionale ai rifiuti smaltiti in proprio come previsto dall'art. 16 comma 7 regolamento TARI;
difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000; illegittimità della percentuale di riduzione prevista dalla delibera n. 27/2019 e n. 3/2017 per violazione dell'art. 1 comma 649 e loro disapplicazione. In particolare, lo smaltimento degli imballaggi cd. secondari non sarebbe stata una libera scelta ma invece una scelta obbligata dalla mancanza di servizio pubblico di raccolta
(cassonetti non utilizzabili per imballaggi commerciali). La delibera n. 3/2017 prevede il 50% di riduzione e ciò contrasta con il principio di proporzionalità fissato dall'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013.
Si adduce, infine, che il regolamento TARI del Comune di Roma non subordina la riduzione della quota variabile della tariffa all'assenza di debiti tributari e che, qualora si interpretasse in tal senso l'articolo 16 comma 7 e 8 del regolamento, tale disposizione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria alle norme di legge.
Per le ragioni esposte, la ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con eventuale rideterminazione della corretta imposta. Con memoria illustrativa la società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando sentenza di merito che avevano riconosciuto le sue ragioni con riferimento a precedenti annualità.
Roma Capitale si è tardivamente costituita in giudizio, rilevando di aver provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in data 27.1.2026 e al ricalcolo del dovuto dalla ricorrente;
per tali ragioni chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che dalla tardiva produzione documentale di parte resistente non emerge la prova dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il comma 649 della legge n. 147/2013 recita: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Il regolamento TARI di Roma Capitale, all'art. 16 comma 7 prevede che “Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha versato in atti copia dell'istanza di riduzione della quota variabile della tariffa, dalla stessa inviata ad AMA S.p.a. a mezzo Pec in data 21 gennaio 2023 (nel termine previsto dal regolamento). A tale richiesta la Società ha allegato: a) la “comunicazione del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico” per le utenze non domestiche, secondo il modello predisposto dal Comune di Roma;
b) il prospetto giornaliero degli imballaggi in carta e cartone (per complessivi kg 70.060), conferiti per lo smaltimento dalla Società ricorrente nel corso del 2022 alla ditta specializzata Eco Aprilia s.r.l. c)
l'attestato della ditta Società_2 s.r.l. di avere smaltito nel 2022 i rifiuti prodotti dalla Ricorrente_1 srl presso il punto vendita sito in Roma, in Indirizzo_1, nelle quantità risultanti dall'allegato prospetto.
Parte ricorrente ha, quindi, assolto agli adempimenti previsti dal regolamento comunale per il riconoscimento il diritto alla riduzione della quota variabile del tributo, “nella misura proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore ha dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”, come prevede espressamente la legge 147/2013 (articolo unico, comma 649).
Va, inoltre, considerato che per il locale di Indirizzo_2 dovrà essere effettuato il ricalcolo dell'imposta anche in relazione all'effettivo periodo di occupazione dell'immobile.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto di Ricorrente_1 s.r.l. alla riduzione della quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2024, in misura proporzionale ai rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo tramite la ditta Società_2 s.r.l.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.