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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott. Alessandro Longobardi Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 354-1/2025 promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Domenico Ciavarella (C.F.: ), Linda C.F._2
IA HI (C.F.: ) e IO LF OR (C.F.: C.F._3
) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, C.F._4
Piazzetta Guastalla n. 15 nei confronti di
(C.F.: ) in qualità di titolare Controparte_1 C.F._5 dell'impresa individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede legale in Paderno GN (MI) via M.L. King n. 20, P.IVA_1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale;
Controparte_1
• con atto di intervento depositato in data 24 novembre 2025
[...]
si è associata alla richiesta di apertura del procedimento di Parte_2 liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale
[...]
; CP_1
• fissata l'udienza al 25 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 24 ottobre 2025;
• l'impresa non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica dell'impresa estratta dal Registro delle Imprese;
- modello IVA per i periodi di imposta 2024, 2023, 2022;
- modello redditi PF per i periodi di imposta 2024, 2023, 2022;
- modello 770 per i peridi di imposta 2024, 2023, 2022;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificazione dei debiti contributivi;
- elenco degli atti sottoposti a imposta di registro;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza l'impresa non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in
Paderno GN, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 14.918,87 in forza di decreto ingiuntivo n. 1762/2025 del 4 luglio
2025 emesso dal Tribunale ordinario di Milano;
• sussiste altresì la legittimazione attiva dell'intervenuta, creditrice della somma complessiva di € 10.093,94 oltre spese liquidate dal Giudice del monitorio in forza di decreto ingiuntivo n. 773/2025 del 12 novembre 2025 emesso dal Tribunale di Monza;
• l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “impresa di pulizie:(uffici e condomini)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie l'impresa debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che il debitore non è tenuto al deposito dei bilanci: anzi, dal carico erariale risultante agli atti risulta certo il superamento delle stesse;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII in quanto il debito risultante dal certificato dei debiti tributari e contributivi è pari a oltre
550 mila €;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di acquisito ai sensi dell'art. 367 Controparte_3 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale risulta essere cancellata dal 19 marzo 2025;
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dalla creditrice intervenuta cioè crediti di lavoro, peraltro Parte_2 assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1 versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ) in qualità di titolare dell'impresa CP_1 C.F._5 individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede in Paderno GN (MI) via M.L. King n. 20 P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il Dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Persona_1 C.F._6
Seregno, via Umberto I 81, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente dott. Alessandro Longobardi Giudice dott.ssa Giulia Caliari Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 354-1/2025 promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Domenico Ciavarella (C.F.: ), Linda C.F._2
IA HI (C.F.: ) e IO LF OR (C.F.: C.F._3
) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, C.F._4
Piazzetta Guastalla n. 15 nei confronti di
(C.F.: ) in qualità di titolare Controparte_1 C.F._5 dell'impresa individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede legale in Paderno GN (MI) via M.L. King n. 20, P.IVA_1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025 ha Parte_1 chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale;
Controparte_1
• con atto di intervento depositato in data 24 novembre 2025
[...]
si è associata alla richiesta di apertura del procedimento di Parte_2 liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale
[...]
; CP_1
• fissata l'udienza al 25 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese in data 24 ottobre 2025;
• l'impresa non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore della creditrice, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica dell'impresa estratta dal Registro delle Imprese;
- modello IVA per i periodi di imposta 2024, 2023, 2022;
- modello redditi PF per i periodi di imposta 2024, 2023, 2022;
- modello 770 per i peridi di imposta 2024, 2023, 2022;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificazione dei debiti contributivi;
- elenco degli atti sottoposti a imposta di registro;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza l'impresa non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in
Paderno GN, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 14.918,87 in forza di decreto ingiuntivo n. 1762/2025 del 4 luglio
2025 emesso dal Tribunale ordinario di Milano;
• sussiste altresì la legittimazione attiva dell'intervenuta, creditrice della somma complessiva di € 10.093,94 oltre spese liquidate dal Giudice del monitorio in forza di decreto ingiuntivo n. 773/2025 del 12 novembre 2025 emesso dal Tribunale di Monza;
• l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “impresa di pulizie:(uffici e condomini)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie l'impresa debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che il debitore non è tenuto al deposito dei bilanci: anzi, dal carico erariale risultante agli atti risulta certo il superamento delle stesse;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII in quanto il debito risultante dal certificato dei debiti tributari e contributivi è pari a oltre
550 mila €;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario
e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di acquisito ai sensi dell'art. 367 Controparte_3 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale risulta essere cancellata dal 19 marzo 2025;
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dalla creditrice intervenuta cioè crediti di lavoro, peraltro Parte_2 assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1 versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ) in qualità di titolare dell'impresa CP_1 C.F._5 individuale (C.F.: Controparte_2
), con sede in Paderno GN (MI) via M.L. King n. 20 P.IVA_1 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il Dott.ssa Giulia Caliari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Persona_1 C.F._6
Seregno, via Umberto I 81, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 ore 9.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giulia Caliari dott.ssa Caterina Giovanetti