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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 997/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Bolognese;
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Sabrina Bracciale;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza di separazione n. 714/2011 pronunciata dal Tribunale di R.G.V.G. 997/2025
Lecce e pubblicata in data 07/04/2011, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati e Persona_1
, entrambi economicamente autosufficienti. Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno domandato di:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 30.03.1992 dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Cavallino (LE) per l'anno 1992, parte II, atto n. 1, alle condizioni di cui alla narrativa del presente ricorso, ovvero senza alcun obbligo di contribuzione reciproco e/o verso la prole ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cavallini (LE), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dichiarare compensate tra le parti le spese legali del giudizio
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 01/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
13/05/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 997/2025
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 997/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Cavallino in data 30/03/1992 tra (Cavallino (LE), Parte_1
30/11/1971) e (Cavallino (LE), Controparte_1
23/05/1960) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 997/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Bolognese;
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Sabrina Bracciale;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza di separazione n. 714/2011 pronunciata dal Tribunale di R.G.V.G. 997/2025
Lecce e pubblicata in data 07/04/2011, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati e Persona_1
, entrambi economicamente autosufficienti. Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno domandato di:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 30.03.1992 dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Cavallino (LE) per l'anno 1992, parte II, atto n. 1, alle condizioni di cui alla narrativa del presente ricorso, ovvero senza alcun obbligo di contribuzione reciproco e/o verso la prole ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cavallini (LE), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dichiarare compensate tra le parti le spese legali del giudizio
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 01/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
13/05/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 997/2025
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 997/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Cavallino in data 30/03/1992 tra (Cavallino (LE), Parte_1
30/11/1971) e (Cavallino (LE), Controparte_1
23/05/1960) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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