Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'ordinanza con cui il giudice sostituisce, ex art. 276 cod. proc. pen., una misura non custodiale con quella degli arresti domiciliari determina la decorrenza "ex novo" del termine proprio di quest'ultima. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione sulla scorta della diversa tipologia delle misure e del diverso termine di durata massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2013, n. 46271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46271 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1578
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 28784/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ID, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 10 giugno 2013 dal Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Destro Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 giugno 2013 il Tribunale di Salerno, rigettato l'appello di EL ID indagato per il delitto di cui all'art. 572 c.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, accertata la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l'aveva sostituita - a norma dell'art. 276 c.p.p., comma 1, - con quella degli arresti domiciliari.
Contro detta ordinanza ricorre l'indagato, che denuncia:
1. inosservanza della legge processuale, assumendo che la sostituzione della misura originaria con altra più grave s'era risolta con l'applicazione di una misura nuova e, pertanto, si sarebbe dovuto assumere l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.;
2. erronea applicazione degli artt. 303 e 308 c.p.p., assumendo che la misura cautelare originaria, avendo una durata massima di sei mesi ed essendo stata applicata il 19.10.2012, sarebbe scaduta il 14 aprile 2013 e, quindi, sia la richiesta del pubblico ministero di aggravamento della misura datata 17.4.2013 sia l'ordinanza conforme emessa dal giudice per le indagini preliminari il 3.5.2013, in quanto successive alla perenzione della misura originaria, sarebbero nulle;
3. inosservanza della legge processuale e mancanza di motivazione, perché il giudice a quo, adducendo erroneamente il c.d. giudicato cautelare, non ha verificato l'attuale sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
inoltre ha omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive sulla pretesa violazione della misura cautelare, giudicandole illogicamente come "recessive" rispetto a quelle della persona offesa. Conclude pertanto per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Anzitutto va chiarito che l'impugnazione avverso il provvedimento giudiziale di aggravamento della misura cautelare personale adottato ai sensi dell'art. 276 c.p.p., deve essere qualificata come appello e non già come richiesta di riesame (v. da ultimo, Cass., Sez. 5, 27.04.2012 n. 18062, rv 253761). In secondo luogo si rammenta che la dibattuta questione della necessità di procedere all'interrogatorio di garanzia nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare personale in seguito alla trasgressione delle prescrizioni imposte è stata definitivamente risolta in senso negativo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4932 del 18.12.2009, che ha osservato che nelle ipotesi previste dall'art. 276 c.p.p. non vengono in discussione i presupposti fondamentali per l'applicazione della misura cautelare, ossia la gravità degli indizi di colpevolezza e l'esistenza delle esigenze cautelari, alla cui verifica è finalizzato l'interrogatorio di garanzia. Viene in discussione, invece, solamente l'adeguatezza della misura cautelare in corso di esecuzione rispetto alle nuove esigenze cautelari - eventualmente aggravate - determinate dalla trasgressione alle prescrizioni inerenti alla misura medesima. Quanto poi alla tutela difensiva, essa è assicurata dal ricorso ai normali mezzi di impugnazione.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Anzitutto va chiarito che, a norma dell'art. 172 c.p.p., i termini processuali, nei quali ricadono anche quelli di durata massima delle misure cautelari personali, si computano secondo il calendario comune, il che significa che i termini stabiliti a mesi o anni scadono nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno di inizio.
Nel caso concreto, il termine di durata massima della misura coercitiva prevista dall'art. 282 ter c.p.p., pari a mesi sei (a norma dell'art. 308 c.p.p., comma 1, e art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1), è cominciato a decorrere il 19.10.2012 e, quindi, è scaduto il 19.4.2013. Pertanto la richiesta di aggravamento della misura cautelare, presentata dal pubblico ministero il 17.4.2013, è intervenuta prima che la misura scadesse.
Invece la decisione del giudice, che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha applicato in data 3.5.2012 la misura degli arresti domiciliari, è effettivamente sopravvenuta dopo la scadenza dei sei mesi, ma, al riguardo, va rilevato:
- che, a quel momento, non era stata emessa l'ordinanza prevista dall'art. 306 c.p.p., destinata a sancire l'estinzione della misura per scadenza del termine di durata massima;
- che l'ordinanza con cui il giudice ha disposto, a titolo di aggravamento delle esigenze cautelari, gli arresti domiciliari, ha determinato, a causa della diversa tipologia delle due misure susseguitesi nel tempo e del diverso termine della correlativa durata massima, la decorrenza del nuovo termine proprio di quest'ultima misura (cfr. Cass., Sez. 6, 28.6.1995 n. 2627, Mappelli, rv 203845;
Sez. 3, 29.1.1998 n. 429, Parisi, rv 210863). Pertanto la scadenza - teorica - della misura cautelare originaria non ha prodotto la pretesa "nullità" dell'ordinanza che, accertato il sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari, ha disposto l'applicazione degli arresti domiciliari.
2.3. È fondato invece il terzo motivo là dove denuncia vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della misura cautelare in corso con altra più grave.
La violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, per essere apprezzata dal giudice ai fini della sostituzione con altra misura più grave, non può consistere in una mera inosservanza di taluna delle prescrizioni imposte, ma deve determinare un aggravamento della situazione cautelare tale da rendere la misura applicata concretamente inidonea a salvaguardare le esigenze tutelate.
Il giudice, investito della richiesta di aggravamento, deve quindi anzitutto accertare che la trasgressione sia stata effettivamente commessa e, quindi, discrezionalmente valutare se la misura già applicata risulti, alla luce del comportamento trasgressivo, inadeguata a prevenire il pericolo in vista del quale fu imposta. Orbene, sul primo punto, il giudice a quo ha ritenuto la sussistenza della violazione denunciata dalla persona offesa dal reato, affermando che "il giudizio di attendibilità frazionata già operato dal giudice per le indagini preliminari e confermato in sede di riesame dal tribunale rendono recessivi gli accertamenti compiuti nelle indagini difensive".
Tale motivazione appare inadeguata e manifestamente illogica per difetto di pertinenza, perché il giudizio di attendibilità a cui rinvia il giudice a quo è quello che fu formulato con riferimento alla denuncia del reato di maltrattamenti in famiglia posta a fondamento della misura cautelare originaria, mentre la regiudicanda attuale riguarda l'accertamento della trasgressione asseritamente commessa il 26.3.2013, da compiersi mediante la valutazione - finora totalmente elusa - della credibilità delle dichiarazioni rese su questo specifico fatto dalla persona offesa, da mettersi a confronto con le contrastanti dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da NA MA (allegate alla memoria prodotta nell'udienza di appello).
Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata per mancanza di motivazione.
Improponibile è infine la censura con cui il ricorrente lamenta il mancato riesame dei gravi indizi di colpevolezza, giacché la questione - come esattamente afferma il giudice a quo - è preclusa dalla formazione del c.d. giudicato cautelare e può essere riproposta solamente con una richiesta di revoca avanzata ex art. 299 c.p.p. sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013