Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 66276 BBLICA ITALIANA 0 372 3 /0 1NOME DEL PO A I A I R R 5 E DE SUPREMA DICASSAZIONE Contributo differenza A . 8 LA 9 N T N 1 canone di locazione O / - U I 4 Z B B / I 6 . A 2 R SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA R . M T T R A S I . O B G D Adai Magistrati: A E A L I T R E R 1 D E 3 A I R.G. N. 18664/99 T 1 S D Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente o N A E E N S T M N A E Cons. relatoreDott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 7778 S E Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 19.10.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 18664/99 R.G. 1999, propostoCAMP ON CIVILE da N. 66276 RICCI RODOLFO, rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Gianfranco GAFFURI ed Enrico ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via Cosseria 5;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
e z b r per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 1° luglio 1998, depositata col n. 1 152/17/98 in data 8 ottobre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Romanelli per il ricorrente e l'avv. De Socio per il - controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo OD RI, funzionario del Credito Italiano S.p.a, fu trasferito da Pisa a Torino, e l'Azienda gli corrispose, per il 1988, la somma stabilita dal contratto collettivo a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione;
l'importo, non assoggettato a trattenuta da parte della Banca perché di carattere risarcitorio, fu ritenuto tassabile dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Torino, con avviso di accertamento impugnato dal contribuente. La decisione di primo grado respinse il ricorso, ed esito parimenti negativo ha sortito il gravame del RI, giusta sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana del 1° luglio 1998 depositata col n. 152/17/98 1'8 ottobre successivo, che ha ribadito il carattere reddituale della posta, escludendo le sanzioni. Per la cassazione della sentenza ricorre, con atto notificato il 5 ottobre 1999, il contribuente, articolando due motivi, illustrati da memoria. Resiste, con controricorso notificato il 15 novembre seguente, l'Amministrazione finanziaria. 2 Motivi della decisione Denunzia il ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 23, 64 e 67 del d.P.R. 600/1973, e collegato vizio di motivazione, per l'inesistenza - già dedotta in sede di merito e non considerata dal giudice 'a quo' di un'obbligazione tributaria propria del sostituito, cui non può esser chiesto il pagamento del tributo in dipendenza della mancata ritenuta di acconto, senza incorrere in una doppia imposizione non consentita;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973, dei principi desumibili dal corpo normativo per la definizione di reddito tassabile e dell'art. 12 disp. legge in gen., e connesso vizio di motivazione: l'indennizzo, corrisposto al funzionario trasferito per compensarlo dei maggiori costi locativi, non può essere aggiunto alla retribuzione e concorrere a costituire base imponibile del tributo diretto;
esso infatti, essendo destinato a compensare il beneficiario di una diminuzione patrimoniale, non costituisce incremento di ricchezza ovvero guadagno, da cui prelevare il tributo. L'Amministrazione oppone l'infondatezza del ricorso, in quanto: a) la mancata trattenuta sul maggiore reddito di lavoro procura un indebito vantaggio al contribuente;
b) il concetto di reddito tassabile, ai sensi dell'art. 48 t.u.i.r., si estende ad ogni indipendentemente dalla somma corrisposta dal datore, si configuri un carattere prestazione lavorativa;
ed, ove risarcitorio delle indennità, la tassabilità discenderebbe comunque dagli artt. 6 comma 2 e 16 comma 1 lett. i) t.u.i.r. cit. Nella memoria il ricorrente, oltre a ribadire il merito propriamente detto, puntualizza la questione preliminare, fatta valere col primo motivo, richiamando precedenti di questa Corte, favorevoli alla propria tesi;
invoca l'applicazione della disciplina sulle sanzioni, introdotta col d.lgs. 472/1997, chiedendo l'esclusione ovvero la riduzione di quelle irrogategli. Il ricorso è infondato. Il collegio condivide, sulla complessiva materia in esame, il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 2212, 2604, 2611, 3330, 7703, 10149, 12578, 13182/2000), da considerarsi ormai consolidato. A) La questione preliminare affrontata col primo mezzo ed approfondita nella memoria il cui omesso esame, non attenendo -> si risolveal merito, esula dallo schema dell'art. 112 c.p.c. negativamente per il ricorrente, non risultando proposto alcun argomento idoneo a superare la ripetuta affermazione secondo cui, in tema di imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella dichiarazione annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 600/1973, ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla e versarla -, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito. Tale ininfluenza porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnativa dell'avviso di accertamento promosso dallo stesso sostituto, insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto. B) Sulla questione d'ordine sostanziale d'assoggettamento ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione, nonché di similari indennità o diarie di trasferimento, che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, deve del pari aderirsi all'indirizzo che ha affermato l'imponibilità di emolumenti siffatti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Anche a tale riguardo, invero, non emergono idonee argomentazioni di segno contrario alla consolidata interpretazione dell'art. 48 comma 1 d.P.R. 597/1973 e dell'omologa disposizione del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986), convalidata dall'espresso diversificato trattamento di talune indennità (fra le quali, quella di trasferta, tuttavia di diverso contenuto, e tassabile solo in parte), e da ultimo confermata dalla riformulazione della norma medesima (comma 7, in vigore dal 1° gennaio 1998), che analogo criterio di tassazione percentuale ha adottato per 'le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti'. C) Per quanto attiene, infine, alle sanzioni, si osserva che esse risultano già escluse dalla sentenza impugnata. Il ricorso va dunque rigettato e, considerata la natura della causa, le spese possono restare compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. II Presidente II Cons. estensore Alflo/Finos Enrico Papa. ه ماشومه CORTE IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A d Соломо DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 овь Cala Arnaldo Casano صدها مهمه E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / S N 4 I / A - 6 G I 2 B E R . . R R L . A L P . T A A D D U . L B B E E I A T D R T A N I T I 1 S E 3 R N S E 1 E E S . T I N A A M 16