TAR
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00352 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02226/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco
63;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 16/2020, pubblicata il
15/01/2020, passata in giudicato. N. 02226/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 14 novembre 2025 e depositato il 19 novembre 2025, il ricorrente agisce per l'esatta ottemperanza della sentenza n.
16/2020, pubblicata il 15 gennaio 2020, spedita in forma esecutiva il 9 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, chiedendo di ordinare al
Ministero della Salute di corrispondergli l'indennizzo di cui agli artt. 1 e ss. della legge
25 febbraio 1992, n. 210 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”), nella misura prevista in relazione alla 8^ (ottava) categoria di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, con decorrenza dall'1 giugno 2015, compresi i ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali sui singoli ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa secondo le modalità previste dal titolo esecutivo.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 16 marzo 2021 la sentenza in epigrafe presso la sede reale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato, come da certificato di non proposta impugnazione del 21 settembre 2020 prodotto in causa.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. N. 02226/2025 REG.RIC.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, la parte ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultimo di conformarsi al giudicato e che venga nominato un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, trasmettendo “i decreti di liquidazione delle somme previste dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 16/2020, con relativi ordini di pagamento (data pagamento 11/12/2025)” e, in forza di ciò, chiedendo “di far dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
3. Con nota depositata in giudizio il 27 gennaio 2026, il ricorrente ha dato atto che “il
Ministero della Salute, a seguito di decreto di liquidazione firmato digitalmente in data 03 dicembre 2025, ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia,
Sezione Lavoro, n. 16/2020 di cui si è chiesta l'ottemperanza”.
Ha altresì dichiarato che “si è quindi realizzata la piena soddisfazione degli interessi del ricorrente ad opera delle determinazioni assunte dalla P.A., sebbene in epoca posteriore all'instaurazione del presente procedimento”, chiedendo nondimeno la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla scorta di quanto allegato e prodotto dalle parti costituite, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione.
Difatti con decreto del 3 dicembre 2025, il Ministero della Salute, Dipartimento della
Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, Direzione Generale della
Prevenzione, Ufficio 7 - Indennizzi ex L. 210/92, ha autorizzato “la spesa ed il pagamento della somma complessiva di € 110.164,65 N. 02226/2025 REG.RIC.
(centodiecimilacentosessantaquattro/65), di cui € 101.183,66 a titolo dell'indennizzo di cui alla legge 210/92 con riferimento alla VIII categoria della tabella A allegata al
DPR n. 834/81, rivalutato per intero, sulla base del tasso di inflazione programmato, inclusa la quota determinata con riferimento all'indennità integrativa speciale, a far data dal 01/06/2015 e fino al 31/10/2025, € 8.980,99 a titolo d'interessi legali spettanti sino al saldo”, in favore dell'odierno ricorrente (doc. 5 di parte resistente).
Il relativo ordine di pagamento risulta essere stato emesso il 17 dicembre 2025 (doc.
3 di parte resistente).
Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone che “l'operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366).
6. Quanto alle spese di lite, siccome l'esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio, non sussistono motivi per derogare alla regola generale della soccombenza, tenuto anche conto del lungo tempo intercorrente tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione soccombente e l'effettivo pagamento delle poste condannatorie.
Pertanto le spese di lite vanno poste a carico del Ministero della Salute, nella misura liquidata nel dispositivo, con clausola di distrazione come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 02226/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite liquidandole nella complessiva somma di 800,00 (ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO MO AR PA N. 02226/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00352 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02226/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco
63;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 16/2020, pubblicata il
15/01/2020, passata in giudicato. N. 02226/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, notificato il 14 novembre 2025 e depositato il 19 novembre 2025, il ricorrente agisce per l'esatta ottemperanza della sentenza n.
16/2020, pubblicata il 15 gennaio 2020, spedita in forma esecutiva il 9 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, chiedendo di ordinare al
Ministero della Salute di corrispondergli l'indennizzo di cui agli artt. 1 e ss. della legge
25 febbraio 1992, n. 210 (“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”), nella misura prevista in relazione alla 8^ (ottava) categoria di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, con decorrenza dall'1 giugno 2015, compresi i ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali sui singoli ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa secondo le modalità previste dal titolo esecutivo.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 16 marzo 2021 la sentenza in epigrafe presso la sede reale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato, come da certificato di non proposta impugnazione del 21 settembre 2020 prodotto in causa.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. N. 02226/2025 REG.RIC.
Proprio perché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dal
Ministero soccombente, la parte ricorrente chiede che venga ordinato a quest'ultimo di conformarsi al giudicato e che venga nominato un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
2. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, trasmettendo “i decreti di liquidazione delle somme previste dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 16/2020, con relativi ordini di pagamento (data pagamento 11/12/2025)” e, in forza di ciò, chiedendo “di far dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
3. Con nota depositata in giudizio il 27 gennaio 2026, il ricorrente ha dato atto che “il
Ministero della Salute, a seguito di decreto di liquidazione firmato digitalmente in data 03 dicembre 2025, ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia,
Sezione Lavoro, n. 16/2020 di cui si è chiesta l'ottemperanza”.
Ha altresì dichiarato che “si è quindi realizzata la piena soddisfazione degli interessi del ricorrente ad opera delle determinazioni assunte dalla P.A., sebbene in epoca posteriore all'instaurazione del presente procedimento”, chiedendo nondimeno la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sulla scorta di quanto allegato e prodotto dalle parti costituite, deve ritenersi che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo abbia avuto integrale soddisfazione.
Difatti con decreto del 3 dicembre 2025, il Ministero della Salute, Dipartimento della
Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, Direzione Generale della
Prevenzione, Ufficio 7 - Indennizzi ex L. 210/92, ha autorizzato “la spesa ed il pagamento della somma complessiva di € 110.164,65 N. 02226/2025 REG.RIC.
(centodiecimilacentosessantaquattro/65), di cui € 101.183,66 a titolo dell'indennizzo di cui alla legge 210/92 con riferimento alla VIII categoria della tabella A allegata al
DPR n. 834/81, rivalutato per intero, sulla base del tasso di inflazione programmato, inclusa la quota determinata con riferimento all'indennità integrativa speciale, a far data dal 01/06/2015 e fino al 31/10/2025, € 8.980,99 a titolo d'interessi legali spettanti sino al saldo”, in favore dell'odierno ricorrente (doc. 5 di parte resistente).
Il relativo ordine di pagamento risulta essere stato emesso il 17 dicembre 2025 (doc.
3 di parte resistente).
Non resta dunque al Collegio, in base al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone che “l'operato successivo della parte pubblica si rivel[i] integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366).
6. Quanto alle spese di lite, siccome l'esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio, non sussistono motivi per derogare alla regola generale della soccombenza, tenuto anche conto del lungo tempo intercorrente tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione soccombente e l'effettivo pagamento delle poste condannatorie.
Pertanto le spese di lite vanno poste a carico del Ministero della Salute, nella misura liquidata nel dispositivo, con clausola di distrazione come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. N. 02226/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite liquidandole nella complessiva somma di 800,00 (ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO MO AR PA N. 02226/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.