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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 13.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4770/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
ER UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4770/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Houel n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Parisi e Dario
Coglitore che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
in persona Controparte_1
del Procuratore Speciale a ciò abilitato in forza di procura del 18 novembre 2021 a rogito Notaio di Torino, rep. 25543, Per_1
racc. 10712, con sede legale in Torino alla via Aldo Barbaro n.15, elettivamente domiciliata in Marsala, alla via Francesco Crispi, n.
88/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Virgilio, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
2 Simona Chiolo del Foro di Torino giusta mandato per procura in data 22.10.2022, allegata alla busta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n.14375/2022 R.G. e inviata telematicamente
(ex art. 83, terzo comma, c.p.c.);
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 114/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.1.2023;
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2023 di Parte_1
questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di (di Controparte_1
seguito società opposta), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 5.528,51 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), di cui al contratto n.
0010155005893890 stipulati da in data Parte_1
28.1.2009 con per l'apertura di una liea di credito ad CP_2
uso rotativo [cfr. fascicolo del procedimento monitorio].
Deduceva, l'opponente, la mancanza di prova del credito rappresentando di non avere mai richiesto e mai ricevuta alcuna carta c.d. revolving, asserendo di aver stipulato con Controparte_2
un contratto di finanziamento nel 2002, per l'acquisto di un'autovettura Lancia e di avere integralmente restituito l'importo finanziato pari ad €.10.300,00 così estinguendo totalmente il debito con la predetta finanziaria.
Ritualmente costituita in giudizio, la Controparte_1
negava la fondatezza delle domande
[...]
formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
4 Il motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti relativi alla piena prova scritta del credito azionato va disatteso.
Dalla lettura della documentazione allegata in atti appare di palmare evidenza che l'odierno opponente titolare di carta revolving ha, per un lungo lasso di tempo, regolarmente provveduto, tramite rimborso postale, al pagamento delle relative rate (cfr. estratto conto CP_2
fascicolo monitorio) e concordato piani di rientro stragiudiziali per il mancato pagamento di quanto insoluto (cfr. doc 19 e 20 produzione opposta): l'opponente ha, pertanto, mantenuto nel tempo un atteggiamento in aperta contraddizione rispetto alle allegazioni di cui all'atto di opposizione.
Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB (come già l'art. 102 L.B.) è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicchè l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria.
Pertanto, secondo la ricostruzione proposta da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione e, in genere, nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore
5 idonee, in base all'art. 2710 c.c., a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purchè corredato delle formalità prescritte dall'art. 50 T.U.B. n. 385/1993, il valore di prova scritta, idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno non già in suo favore.
Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (ex multis n.
14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che, nella previsione di cui all'art. 102 L.B. previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U. bancario e creditizio
(e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti (cfr. Cass. N. 10186/2001), senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano.
6 In altri termini, pur ritenendo idoneo l'estratto conto a provare l'an
e il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la
Suprema Corte riconosce al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace, fondato su situazione di illiceità) gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'accettazione finanziamento, condizioni contrattuali, documento di sintesi finanziamento, comunicazione decadenza dal beneficio del termine, dall'estratto conto analitico riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto, pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale, contratto inter partes, comunicazioni cessione credito, certificato art. 50 TUB: del pari, la società opposta ha prodotto nel presente giudizio tale estratto conto,
i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la presente opposizione che va, pertanto, rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
7 In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 13.11.2025
Il Got
ER UT
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TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 13.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4770/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
ER UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4770/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Houel n. 24 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Parisi e Dario
Coglitore che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di citazione;
Opponente
E
in persona Controparte_1
del Procuratore Speciale a ciò abilitato in forza di procura del 18 novembre 2021 a rogito Notaio di Torino, rep. 25543, Per_1
racc. 10712, con sede legale in Torino alla via Aldo Barbaro n.15, elettivamente domiciliata in Marsala, alla via Francesco Crispi, n.
88/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Virgilio, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
2 Simona Chiolo del Foro di Torino giusta mandato per procura in data 22.10.2022, allegata alla busta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n.14375/2022 R.G. e inviata telematicamente
(ex art. 83, terzo comma, c.p.c.);
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 114/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 4.1.2023;
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2023 di Parte_1
questo Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di (di Controparte_1
seguito società opposta), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 5.528,51 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), di cui al contratto n.
0010155005893890 stipulati da in data Parte_1
28.1.2009 con per l'apertura di una liea di credito ad CP_2
uso rotativo [cfr. fascicolo del procedimento monitorio].
Deduceva, l'opponente, la mancanza di prova del credito rappresentando di non avere mai richiesto e mai ricevuta alcuna carta c.d. revolving, asserendo di aver stipulato con Controparte_2
un contratto di finanziamento nel 2002, per l'acquisto di un'autovettura Lancia e di avere integralmente restituito l'importo finanziato pari ad €.10.300,00 così estinguendo totalmente il debito con la predetta finanziaria.
Ritualmente costituita in giudizio, la Controparte_1
negava la fondatezza delle domande
[...]
formulate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
4 Il motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti relativi alla piena prova scritta del credito azionato va disatteso.
Dalla lettura della documentazione allegata in atti appare di palmare evidenza che l'odierno opponente titolare di carta revolving ha, per un lungo lasso di tempo, regolarmente provveduto, tramite rimborso postale, al pagamento delle relative rate (cfr. estratto conto CP_2
fascicolo monitorio) e concordato piani di rientro stragiudiziali per il mancato pagamento di quanto insoluto (cfr. doc 19 e 20 produzione opposta): l'opponente ha, pertanto, mantenuto nel tempo un atteggiamento in aperta contraddizione rispetto alle allegazioni di cui all'atto di opposizione.
Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB (come già l'art. 102 L.B.) è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicchè l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria.
Pertanto, secondo la ricostruzione proposta da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione e, in genere, nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore
5 idonee, in base all'art. 2710 c.c., a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purchè corredato delle formalità prescritte dall'art. 50 T.U.B. n. 385/1993, il valore di prova scritta, idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno non già in suo favore.
Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (ex multis n.
14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che, nella previsione di cui all'art. 102 L.B. previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U. bancario e creditizio
(e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti (cfr. Cass. N. 10186/2001), senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano.
6 In altri termini, pur ritenendo idoneo l'estratto conto a provare l'an
e il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la
Suprema Corte riconosce al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace, fondato su situazione di illiceità) gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'accettazione finanziamento, condizioni contrattuali, documento di sintesi finanziamento, comunicazione decadenza dal beneficio del termine, dall'estratto conto analitico riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto, pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale, contratto inter partes, comunicazioni cessione credito, certificato art. 50 TUB: del pari, la società opposta ha prodotto nel presente giudizio tale estratto conto,
i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la presente opposizione che va, pertanto, rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
7 In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 13.11.2025
Il Got
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