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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1409/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. unica in persona del giudice unico
Dott.ssa MA NZ
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 1409 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Argento ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara alla Via
AR ST n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPENENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua CP_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice e mandataria di (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale G. Mazzini n. 9;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.07.2025, ha evocato avanti Parte_1
l'intestato Tribunale per l'opposizione all'atto di precetto notificatogli dall'opposta in CP_1 data 29/06/2023 (fondato sulla sentenza n. 23003/2022, emessa dal Tribunale di Roma il 20.02.2022, munita di formula esecutiva in data 8.03.2022, a definizione del giudizio n. R.G. 49603/16, per
1 R.g. 1409/2025
l'importo complessivo di euro 815.570,44), eccependo la mancanza di prova della titolarità del credito azionato e il difetto di legittimazione attiva della precettante.
In particolare, l'opponente ha rappresentato che la sentenza posta alla base del precetto non era intervenuta tra le parti, bensì tra il e che aveva dedotto di Pt_1 Controparte_3 CP_2 aver acquistato, nell'ambito di una operazione di cessione in blocco di crediti, un portafoglio di posizioni da tra cui sarebbe compreso il credito vantato verso l'opponente; tuttavia, Controparte_3 aveva mancato di provare l'asserita cessione. Infine, ha contestato il quantum dell'importo precettato, esorbitante rispetto all'effettivo ammontare del credito.
Si è costituita in giudizio contestando puntualmente le doglianze avverse, sia con CP_1 riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva (all'uopo depositando documentazione ai fini della prova della propria titolarità del credito) sia rispetto al quantum dell'importo di cui al precetto.
All' udienza in data 26.06.2024 le parti hanno chiesto rinvio della causa per la rimessione della stessa in decisione. Il Giudice ha allora fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione al
31.10.2024, successivamente rinviata al 6.11.2024 e poi al 5.11.2025. Le parti non hanno depositato comparse conclusionali. In data 11.09.2025, il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Deve prendersi atto che l'opponente , con dichiarazione depositata in data 21.07.2025 Parte_1 ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.
La dichiarazione dell'opponente è stata accettata da con dichiarazione depositata in CP_1 data 23.07.0225. Sicché il rapporto processuale fra loro va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Le predette parti hanno altresì concordato l'integrale compensazione delle spese di lite, va dunque disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1409/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 10 dicembre 2025
2 R.g. 1409/2025
Il Giudice
MA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. unica in persona del giudice unico
Dott.ssa MA NZ
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 1409 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Argento ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara alla Via
AR ST n. 31, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPENENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua CP_1 P.IVA_1 qualità di procuratrice e mandataria di (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Viale G. Mazzini n. 9;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.07.2025, ha evocato avanti Parte_1
l'intestato Tribunale per l'opposizione all'atto di precetto notificatogli dall'opposta in CP_1 data 29/06/2023 (fondato sulla sentenza n. 23003/2022, emessa dal Tribunale di Roma il 20.02.2022, munita di formula esecutiva in data 8.03.2022, a definizione del giudizio n. R.G. 49603/16, per
1 R.g. 1409/2025
l'importo complessivo di euro 815.570,44), eccependo la mancanza di prova della titolarità del credito azionato e il difetto di legittimazione attiva della precettante.
In particolare, l'opponente ha rappresentato che la sentenza posta alla base del precetto non era intervenuta tra le parti, bensì tra il e che aveva dedotto di Pt_1 Controparte_3 CP_2 aver acquistato, nell'ambito di una operazione di cessione in blocco di crediti, un portafoglio di posizioni da tra cui sarebbe compreso il credito vantato verso l'opponente; tuttavia, Controparte_3 aveva mancato di provare l'asserita cessione. Infine, ha contestato il quantum dell'importo precettato, esorbitante rispetto all'effettivo ammontare del credito.
Si è costituita in giudizio contestando puntualmente le doglianze avverse, sia con CP_1 riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva (all'uopo depositando documentazione ai fini della prova della propria titolarità del credito) sia rispetto al quantum dell'importo di cui al precetto.
All' udienza in data 26.06.2024 le parti hanno chiesto rinvio della causa per la rimessione della stessa in decisione. Il Giudice ha allora fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione al
31.10.2024, successivamente rinviata al 6.11.2024 e poi al 5.11.2025. Le parti non hanno depositato comparse conclusionali. In data 11.09.2025, il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Deve prendersi atto che l'opponente , con dichiarazione depositata in data 21.07.2025 Parte_1 ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.
La dichiarazione dell'opponente è stata accettata da con dichiarazione depositata in CP_1 data 23.07.0225. Sicché il rapporto processuale fra loro va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
Le predette parti hanno altresì concordato l'integrale compensazione delle spese di lite, va dunque disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1409/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 10 dicembre 2025
2 R.g. 1409/2025
Il Giudice
MA NZ
3