Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 938
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
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    La Corte rileva che la pretesa impositiva è stata determinata con avviso di accertamento autonomamente impugnabile. Poiché tale atto e i successivi (ingiunzione di pagamento, comunicazione di mancato pagamento) non sono stati impugnati nei termini di legge, sono diventati definitivi e insindacabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 938
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 938
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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