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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6508/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22786708 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22786708 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento di fermo di cui in epigrafe quale primo atto pervenuto al ricorrente medesimo per l'annualità 2018 e 2019, ritenendolo viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma- contenuto, espressamente richiesti dal combinato disposto di cui agli art. 3 L.
n.241/90 e art 7 e 17 L.212/00
In particolare, non si evincerebbe dal predetto atto: la tipologia - se i terreni di cui alle particelle catastali ivi indicate rientrino o meno nel perimetro di contribuenza;
quali siano le singole superfici assoggettate a contributo, potendo non coincidere con le particelle intere;
a quale classe di contribuenza gli stessi appartengono;
-
quali aliquote siano state applicate per i terreni del ricorrente. Si costituisce il concessionario che eccepisce l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico corredato da tutte le informazioni necessarie e impropriamente contestate impugnando il fermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte riscontra quanto eccepisce parte resistente rilevando come la rispettiva pretesa impositiva viene determinata con l'avviso n. 11261429 del 27/01/2022 già inviato dal consorzio alla ricorrente.Successivamente al suddetto atto, come si evince chiaramente, Area Srl ha proceduto con la corretta notificazione dei seguenti atti
- Avviso di accertamento n. 17857543 notificato in data 16/11/2023 ;
- Ingiunzione di pagamento n. 1061607 notificata in data 12/02/2024 ; - Comunicazione di mancato pagamento n. 21512311 del 02/05/2024;
I suddetti sono atti autonomamente impugnabili ex art 19 dlgs 546/1992 e la loro impugnazione è soggetta ai termini perentori (60 giorni) di cui all'art 21 del medesimo dlgs 546/1992. Ne deriva che poiché tali atti precedenti non sono stati impugnati nei perentori termini di legge, essi (ed il loro contenuto relativo al merito del tributo, ivi comprese le questioni relative al beneficio/vantaggio ecc.)
sono divenuti definitivi, incontrovertibili ed insindacabili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza così dispone:
- Rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in
€ 100,00 ( cento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiarato antistatario.
cosi deciso in Cosenza il 17/12/2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6508/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22786708 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22786708 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento di fermo di cui in epigrafe quale primo atto pervenuto al ricorrente medesimo per l'annualità 2018 e 2019, ritenendolo viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma- contenuto, espressamente richiesti dal combinato disposto di cui agli art. 3 L.
n.241/90 e art 7 e 17 L.212/00
In particolare, non si evincerebbe dal predetto atto: la tipologia - se i terreni di cui alle particelle catastali ivi indicate rientrino o meno nel perimetro di contribuenza;
quali siano le singole superfici assoggettate a contributo, potendo non coincidere con le particelle intere;
a quale classe di contribuenza gli stessi appartengono;
-
quali aliquote siano state applicate per i terreni del ricorrente. Si costituisce il concessionario che eccepisce l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico corredato da tutte le informazioni necessarie e impropriamente contestate impugnando il fermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte riscontra quanto eccepisce parte resistente rilevando come la rispettiva pretesa impositiva viene determinata con l'avviso n. 11261429 del 27/01/2022 già inviato dal consorzio alla ricorrente.Successivamente al suddetto atto, come si evince chiaramente, Area Srl ha proceduto con la corretta notificazione dei seguenti atti
- Avviso di accertamento n. 17857543 notificato in data 16/11/2023 ;
- Ingiunzione di pagamento n. 1061607 notificata in data 12/02/2024 ; - Comunicazione di mancato pagamento n. 21512311 del 02/05/2024;
I suddetti sono atti autonomamente impugnabili ex art 19 dlgs 546/1992 e la loro impugnazione è soggetta ai termini perentori (60 giorni) di cui all'art 21 del medesimo dlgs 546/1992. Ne deriva che poiché tali atti precedenti non sono stati impugnati nei perentori termini di legge, essi (ed il loro contenuto relativo al merito del tributo, ivi comprese le questioni relative al beneficio/vantaggio ecc.)
sono divenuti definitivi, incontrovertibili ed insindacabili.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza così dispone:
- Rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in
€ 100,00 ( cento) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiarato antistatario.
cosi deciso in Cosenza il 17/12/2025