Art. 2.
L'assegno di superinvalidita' stabilito dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.
L'assegno di superinvalidita' stabilito dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 , a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.