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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19418/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240194657005000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12648/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 OL propone impugnazione avverso a cartella di pagamento n. 09720240194657005000 notificata a mezzo plico postale racc. a./r. il giorno 10.10.24.
A sostegno del ricorso l'istante deduce quanto segue:
- in data 10.10.24 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 09720240194657005000 volta al recupero delle quote consortili relativamente all'anno 2022, per un importo totale pari ad € 289,88, ritenuto dovuto per la proprietà in capo al sig. Ricorrente_1 di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio_1;
- Accade tuttavia che la delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017, non riguarda il Consorzio_2 ma il diverso Consorzio_1 sicché erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che, in quanto sito nel Comune di Rizziconi, è ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1;
- si ravvisa omesso vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere realizzate e/o realizzande dal
Consorzio di Bonifica;
- il Consorzio di Bonifica, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, pretende il pagamento delle quote consortili dovute dal consorziato per il funzionamento del consorzio secondo il criterio del conseguimento del fine istituzionale ed indipendentemente dal beneficio fondiario che risulta di fatto inesistente;
- vi è insussistenza di potere impositivo del Consorzio_1 per: - inesistenza di benefici e/o vantaggi fondiari per gli immobili di proprietà della ricorrente derivante dalle opere eseguite dal
Consorzio - inesistenza di incremento di valore dell'immobile derivante delle opere di bonifica;
- non potrà negarsi che l'imposizione del Consorzio è illegittima in quanto lo stesso non ha mai eseguito delle opere dalle quali sia derivato un beneficio ai fondi del contribuente consorziato.
In virtù di tanto, si chiede l'accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione e chiama in causa il consorzio Consorzio_3 che sebbene ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel caso di specie viene impugnata una cartella di pagamento.
Le doglianze tuttavia non riguardano vizi della cartella ma il merito del credito fatto valere all'Ufficio. Tale doglianze andavano fatte valere nei confronti dell'atto presupposto alla cartella, comportando l'emissione di quest'ultima il consolidamento del credito a meno che l'atto prodromico non sia stato mai notificato.
Poiché nel caso di specie non si fa questione della carenza di notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che i motivi di impugnazione siano inammissibili in quanto tardivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte • Dichiara inammissibile il ricorso;
• Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 352,00 per compenso oltre accessori se dovuti. Roma, lì
10.12.2025. Il Giudice Dr Luigi D'Angiolella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19418/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240194657005000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12648/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 OL propone impugnazione avverso a cartella di pagamento n. 09720240194657005000 notificata a mezzo plico postale racc. a./r. il giorno 10.10.24.
A sostegno del ricorso l'istante deduce quanto segue:
- in data 10.10.24 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 09720240194657005000 volta al recupero delle quote consortili relativamente all'anno 2022, per un importo totale pari ad € 289,88, ritenuto dovuto per la proprietà in capo al sig. Ricorrente_1 di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio_1;
- Accade tuttavia che la delibera n. 199 del 05/06/2017, pubblicata sul burc n. 58 del 19/06/2017, non riguarda il Consorzio_2 ma il diverso Consorzio_1 sicché erroneo è il richiamato inserimento del terreno nel piano di classifica adottato dal Consorzio, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che, in quanto sito nel Comune di Rizziconi, è ricompreso nell'ambito territoriale del Consorzio_1;
- si ravvisa omesso vantaggio specifico e diretto derivante dalle opere realizzate e/o realizzande dal
Consorzio di Bonifica;
- il Consorzio di Bonifica, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, pretende il pagamento delle quote consortili dovute dal consorziato per il funzionamento del consorzio secondo il criterio del conseguimento del fine istituzionale ed indipendentemente dal beneficio fondiario che risulta di fatto inesistente;
- vi è insussistenza di potere impositivo del Consorzio_1 per: - inesistenza di benefici e/o vantaggi fondiari per gli immobili di proprietà della ricorrente derivante dalle opere eseguite dal
Consorzio - inesistenza di incremento di valore dell'immobile derivante delle opere di bonifica;
- non potrà negarsi che l'imposizione del Consorzio è illegittima in quanto lo stesso non ha mai eseguito delle opere dalle quali sia derivato un beneficio ai fondi del contribuente consorziato.
In virtù di tanto, si chiede l'accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione e chiama in causa il consorzio Consorzio_3 che sebbene ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel caso di specie viene impugnata una cartella di pagamento.
Le doglianze tuttavia non riguardano vizi della cartella ma il merito del credito fatto valere all'Ufficio. Tale doglianze andavano fatte valere nei confronti dell'atto presupposto alla cartella, comportando l'emissione di quest'ultima il consolidamento del credito a meno che l'atto prodromico non sia stato mai notificato.
Poiché nel caso di specie non si fa questione della carenza di notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi che i motivi di impugnazione siano inammissibili in quanto tardivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte • Dichiara inammissibile il ricorso;
• Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 352,00 per compenso oltre accessori se dovuti. Roma, lì
10.12.2025. Il Giudice Dr Luigi D'Angiolella