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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6906/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313053 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e illegittmità dell'avviso impugnato
Resistente: Rigettare parzialmente il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso per l'annullamento di avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione Tari relativa all'anno 2019 per complessivi euro 7.379,27 relativamente al locale sito in Roma,
Indirizzo_1.
Dopo avere premesso che il Comune di Roma ha ritenuto erroneamente più estesa la superficie adibita a vendita (1.253 metri quadri in luogo dei 778 dichiarati) con applicazione della categoria tariffaria 12 su ulteriori
415 m quadri di superficie e che la superficie del locale commerciale adibito ad esposizione, categoria tariffaria 07, fosse di 0 metri quadri in luogo dei 190 metri quadri dichiarati dalla società e, ancora, che la superficie del locale adibito a magazzino, categoria tariffaria 04, fosse di soli 165 metri quadri in luogo dei
390 metri quadri dichiarati, con un primo complessivo motivo lamenta la insussistenza della infedele dichiarazione contestata relativamente all'anno 2019, non potendo un accertamento, effettuato nel 2023, essere applicato a ritroso, e denuncia la arbitrarietà nonché la inverosimiglianza e illogicità delle rivalutazioni così operate nonché il contrasto con la natura effettiva delle aree utilizzate. Aggiunge che, nella specie, non si versa in ipotesi di infedele dichiarazione Tari bensì di differente attribuzione di categoria tariffaria;
inoltre, la mancanza di specifica motivazione impedirebbe alla contribuente di dedurre e produrre documentazione atta a contrastare le illegittime pretese dell'amministrazione.
Con un secondo motivo si duole inoltre dell'importo irrogato a titolo di sanzioni essendo illegittima l'applicazione della “sanzione piena” per ogni anno di asserita omessa denuncia Tari, dovendo invece essere irrogata una sola sanzione.
Con un terzo e quarto motivo lamenta, in via subordinata, che i rifiuti prodotti sono costituiti da imballaggi di tipo terziario e secondario di plastica, carte e cartone, che Roma Capitale, in violazione della normativa vigente, ha assimilato ai rifiuti urbani anche gli imballaggi di tipo terziario e che sempre Roma Capitale non ha organizzato un sistema di raccolta differenziata idoneo a garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per le utenze commerciali. Dunque, la non conferibilità al servizio pubblico di imballaggi di tipo terziario determinerebbe l'esenzione da tassazione di una parte di superficie del locale commerciale.
In altri termini: 1) la ricorrente sarebbe produttrice di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, con conseguente diritto ad una detassazione della superficie, nonché produttrice di imballaggi secondari smaltiti in proprio senza conferimento al servizio comunale;
2) non si sarebbe considerata l'incapacità del servizio pubblico di garantire la raccolta della enorme quantità di rifiuti speciali prodotti dalla ricorrente;
3) la ricorrente sarebbe obbligata per legge a smaltire in proprio gli imballaggi terziari e, per problematiche di mancata o regolare raccolta dei rifiuti da parte del servizio pubblico, sarebbe obbligata a raccogliere e smaltire privatamente anche gli imballaggi secondari, con conseguente necessaria riduzione proporzionale della tariffa.
Infine, con un quinto motivo, e sempre in via subordinata, lamenta la violazione dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 2013 e, anche previa disapplicazione del regolamento Tari di Roma capitale laddove lo stesso limita la riduzione al 20% della quota variabile, chiede una riduzione dell'importo, per effetto dell'attività di smaltimento svolta in proprio, nella misura del 100% della quota variabile o in altra ritenuta di giustizia.
Si è costituita, con controdeduzioni, Roma Capitale significando che, in data 06/03/2024, è stato notificato provvedimento di annullamento parziale per l'anno accertato nel senso, da un lato, della conferma, nel merito, della diversa distribuzione delle superfici tra aree di cat.04, cat. 07 e cat. 12 (per le prime due con superficie rispettivamente ridotta da mq. 390 a 0 e da mq. 190 a 0, e, per la terza, con superficie aumentata di mq. 478) e, dall'altro, tuttavia, della rettifica degli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, essendosi applicato il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il giudizio deve ritenersi solo parzialmente accolto, specificamente in relazione all'importo richiesto, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Va premesso che nello specifico, come espressamente risultante dall'atto impugnato, gli elementi istruttori considerati per l'accertamento tributario in capo al contribuente e dai quali emerge la sua soggettività passiva
TARI per il periodo considerato, risultano essere stati i seguenti: - la banca dati dell'Agenzia del Entrate-
Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
- l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; - gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
- la banca dati della Camera di Commercio;
- il Verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n.2978 del 03/08/2023 consegnato alla parte al momento dell'accesso.
Ciò posto, quanto al primo motivo di ricorso, l'argomento essenzialmente speso dalla ricorrente per contestare l'operata rettifica di Roma Capitale della complessiva superficie assoggettata all'imposta (mq. 888 in luogo di mq. 527) risiede nella considerazione per la quale la differente identificazione della natura delle aree considerate discenderebbe da “un postumo accesso ai locali e da una erronea personale valutazione degli agenti accertatori, non supportata da alcun elemento oggettivo” e che la verifica dello stato dei luoghi sarebbe stata effettuata “al solo fine di precostituirsi le misurazioni necessarie per compilare gli avvisi di accertamento illegittimi”.
E tuttavia, mentre con riguardo al primo argomento, ovvero la retroazione dell'efficacia di un accertamento svolto nel 2023 con riferimento ad un anno di imposta relativo al 2018, ferma, ovviamente, la possibilità di accertamenti nel termine quinquennale di legge, (nella specie rispettato), lo stesso avrebbe necessitato di deduzioni da parte della ricorrente circa il fatto che nel tempo intercorso tra anno di imposta e anno di accertamento siano state effettuate variazioni delle varie destinazioni delle aree interessate al fine di ricavarne la giustificazione della differenze riscontrate (deduzioni che, tuttavia, non risultano svolte), con riferimento al secondo, va rilevata l'illogicità di un ragionamento che vorrebbe illegittime le misurazioni sol perché conducenti, in definitiva, ad un risultato difforme rispetto a quello sostenuto dalla stessa ricorrente.
Va in particolare richiamato, quanto al primo aspetto, sostanzialmente caratterizzato da una pretesa di esonero dal pagamento del tributo in dipendenza della natura del locale come tale riverberantesi sulla categoria tariffaria e sul grado di possibilità di produrre rifiuti, il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, pur essendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi, tra le tante, Cass. n. 15792 del 2025; n. 12979 del 15/05/2019; n. 22130 del 2017; con riferimento già alla Tarsu, n. 5093 del 2025, nel senso che “l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune”).
Né è condivisibile la doglianza in ordine alla pretesa impossibilità di difendersi a fronte di motivazione invocata come apparente atteso che, invece, nell'atto impugnato, ben sono evidenziati i raffronti tra superficie dichiarata e superficie accertata (con verbale conosciuto dalla ricorrente) per ognuna delle diverse aree dell'immobile considerate.
Per le stesse ragioni relative al mancato adempimento dell'onere probatorio, si impone il rigetto delle doglianze mosse con il terzo, quarto e quinto motivo.
Va infatti ricordato, pregiudizialmente rispetto ad ogni altra considerazione, che spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017; n. 5377 del 2012). Si è specificato che a tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Diversamente, però, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v. Cass., n. 10029 del 2022; n. 10812 del 2016; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019).
Ora, nella specie, non pare che, al di là della presenza in atti delle richieste di riduzione inviate al Comune nelle date del 16 gennaio 2019 e 23 gennaio 2020, cui sono allegati i riepiloghi di smaltimenti effettuati da
Ditta terza (la Eco Aprilia Srl), siano stati però allegati i contratti cui, nelle richieste, si fa riferimento, e le fatture relative agli esborsi effettuati a tale titolo.
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'importo complessivo accertato e pari ad euro 4.197,13 in luogo degli originari 6.446,97 in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha comunque riscontrato, al di là degli asserti difensivi specifici di cui al secondo motivo di ricorso (invero nella specie l'atto impugnato è quello relativo al solo anno 2018), la fondatezza, quanto al punto, delle doglianze di parte ricorrente. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per l'intero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente al complessivo importo dovuto, rideterminato in euro 4.197,13, rigettando nel resto. Spese compensate per intero.
Roma, 24 novembre 2025 il
Giudice monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6906/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313053 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e illegittmità dell'avviso impugnato
Resistente: Rigettare parzialmente il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso per l'annullamento di avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione Tari relativa all'anno 2019 per complessivi euro 7.379,27 relativamente al locale sito in Roma,
Indirizzo_1.
Dopo avere premesso che il Comune di Roma ha ritenuto erroneamente più estesa la superficie adibita a vendita (1.253 metri quadri in luogo dei 778 dichiarati) con applicazione della categoria tariffaria 12 su ulteriori
415 m quadri di superficie e che la superficie del locale commerciale adibito ad esposizione, categoria tariffaria 07, fosse di 0 metri quadri in luogo dei 190 metri quadri dichiarati dalla società e, ancora, che la superficie del locale adibito a magazzino, categoria tariffaria 04, fosse di soli 165 metri quadri in luogo dei
390 metri quadri dichiarati, con un primo complessivo motivo lamenta la insussistenza della infedele dichiarazione contestata relativamente all'anno 2019, non potendo un accertamento, effettuato nel 2023, essere applicato a ritroso, e denuncia la arbitrarietà nonché la inverosimiglianza e illogicità delle rivalutazioni così operate nonché il contrasto con la natura effettiva delle aree utilizzate. Aggiunge che, nella specie, non si versa in ipotesi di infedele dichiarazione Tari bensì di differente attribuzione di categoria tariffaria;
inoltre, la mancanza di specifica motivazione impedirebbe alla contribuente di dedurre e produrre documentazione atta a contrastare le illegittime pretese dell'amministrazione.
Con un secondo motivo si duole inoltre dell'importo irrogato a titolo di sanzioni essendo illegittima l'applicazione della “sanzione piena” per ogni anno di asserita omessa denuncia Tari, dovendo invece essere irrogata una sola sanzione.
Con un terzo e quarto motivo lamenta, in via subordinata, che i rifiuti prodotti sono costituiti da imballaggi di tipo terziario e secondario di plastica, carte e cartone, che Roma Capitale, in violazione della normativa vigente, ha assimilato ai rifiuti urbani anche gli imballaggi di tipo terziario e che sempre Roma Capitale non ha organizzato un sistema di raccolta differenziata idoneo a garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per le utenze commerciali. Dunque, la non conferibilità al servizio pubblico di imballaggi di tipo terziario determinerebbe l'esenzione da tassazione di una parte di superficie del locale commerciale.
In altri termini: 1) la ricorrente sarebbe produttrice di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, con conseguente diritto ad una detassazione della superficie, nonché produttrice di imballaggi secondari smaltiti in proprio senza conferimento al servizio comunale;
2) non si sarebbe considerata l'incapacità del servizio pubblico di garantire la raccolta della enorme quantità di rifiuti speciali prodotti dalla ricorrente;
3) la ricorrente sarebbe obbligata per legge a smaltire in proprio gli imballaggi terziari e, per problematiche di mancata o regolare raccolta dei rifiuti da parte del servizio pubblico, sarebbe obbligata a raccogliere e smaltire privatamente anche gli imballaggi secondari, con conseguente necessaria riduzione proporzionale della tariffa.
Infine, con un quinto motivo, e sempre in via subordinata, lamenta la violazione dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 2013 e, anche previa disapplicazione del regolamento Tari di Roma capitale laddove lo stesso limita la riduzione al 20% della quota variabile, chiede una riduzione dell'importo, per effetto dell'attività di smaltimento svolta in proprio, nella misura del 100% della quota variabile o in altra ritenuta di giustizia.
Si è costituita, con controdeduzioni, Roma Capitale significando che, in data 06/03/2024, è stato notificato provvedimento di annullamento parziale per l'anno accertato nel senso, da un lato, della conferma, nel merito, della diversa distribuzione delle superfici tra aree di cat.04, cat. 07 e cat. 12 (per le prime due con superficie rispettivamente ridotta da mq. 390 a 0 e da mq. 190 a 0, e, per la terza, con superficie aumentata di mq. 478) e, dall'altro, tuttavia, della rettifica degli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, essendosi applicato il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il giudizio deve ritenersi solo parzialmente accolto, specificamente in relazione all'importo richiesto, nel resto dovendo invece essere rigettato.
Va premesso che nello specifico, come espressamente risultante dall'atto impugnato, gli elementi istruttori considerati per l'accertamento tributario in capo al contribuente e dai quali emerge la sua soggettività passiva
TARI per il periodo considerato, risultano essere stati i seguenti: - la banca dati dell'Agenzia del Entrate-
Territorio per l'individuazione dell'oggetto imponibile;
- l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile e per il medesimo periodo, da confrontare con quanto accertato dall'Ufficio; - gli archivi dell'Anagrafe della popolazione e dell'Anagrafe Tributaria;
- la banca dati della Camera di Commercio;
- il Verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori n.2978 del 03/08/2023 consegnato alla parte al momento dell'accesso.
Ciò posto, quanto al primo motivo di ricorso, l'argomento essenzialmente speso dalla ricorrente per contestare l'operata rettifica di Roma Capitale della complessiva superficie assoggettata all'imposta (mq. 888 in luogo di mq. 527) risiede nella considerazione per la quale la differente identificazione della natura delle aree considerate discenderebbe da “un postumo accesso ai locali e da una erronea personale valutazione degli agenti accertatori, non supportata da alcun elemento oggettivo” e che la verifica dello stato dei luoghi sarebbe stata effettuata “al solo fine di precostituirsi le misurazioni necessarie per compilare gli avvisi di accertamento illegittimi”.
E tuttavia, mentre con riguardo al primo argomento, ovvero la retroazione dell'efficacia di un accertamento svolto nel 2023 con riferimento ad un anno di imposta relativo al 2018, ferma, ovviamente, la possibilità di accertamenti nel termine quinquennale di legge, (nella specie rispettato), lo stesso avrebbe necessitato di deduzioni da parte della ricorrente circa il fatto che nel tempo intercorso tra anno di imposta e anno di accertamento siano state effettuate variazioni delle varie destinazioni delle aree interessate al fine di ricavarne la giustificazione della differenze riscontrate (deduzioni che, tuttavia, non risultano svolte), con riferimento al secondo, va rilevata l'illogicità di un ragionamento che vorrebbe illegittime le misurazioni sol perché conducenti, in definitiva, ad un risultato difforme rispetto a quello sostenuto dalla stessa ricorrente.
Va in particolare richiamato, quanto al primo aspetto, sostanzialmente caratterizzato da una pretesa di esonero dal pagamento del tributo in dipendenza della natura del locale come tale riverberantesi sulla categoria tariffaria e sul grado di possibilità di produrre rifiuti, il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, pur essendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi, tra le tante, Cass. n. 15792 del 2025; n. 12979 del 15/05/2019; n. 22130 del 2017; con riferimento già alla Tarsu, n. 5093 del 2025, nel senso che “l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune”).
Né è condivisibile la doglianza in ordine alla pretesa impossibilità di difendersi a fronte di motivazione invocata come apparente atteso che, invece, nell'atto impugnato, ben sono evidenziati i raffronti tra superficie dichiarata e superficie accertata (con verbale conosciuto dalla ricorrente) per ognuna delle diverse aree dell'immobile considerate.
Per le stesse ragioni relative al mancato adempimento dell'onere probatorio, si impone il rigetto delle doglianze mosse con il terzo, quarto e quinto motivo.
Va infatti ricordato, pregiudizialmente rispetto ad ogni altra considerazione, che spetta al contribuente fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 21250 del 2017; n. 5377 del 2012). Si è specificato che a tal fine, in mancanza di specifica contestazione al riguardo, sia il MUD che i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Diversamente, però, tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (v. Cass., n. 10029 del 2022; n. 10812 del 2016; sulla insufficienza della sola produzione documentale dei MUD. v. anche Cass. n. 15481 del 2019).
Ora, nella specie, non pare che, al di là della presenza in atti delle richieste di riduzione inviate al Comune nelle date del 16 gennaio 2019 e 23 gennaio 2020, cui sono allegati i riepiloghi di smaltimenti effettuati da
Ditta terza (la Eco Aprilia Srl), siano stati però allegati i contratti cui, nelle richieste, si fa riferimento, e le fatture relative agli esborsi effettuati a tale titolo.
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'importo complessivo accertato e pari ad euro 4.197,13 in luogo degli originari 6.446,97 in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale che ha comunque riscontrato, al di là degli asserti difensivi specifici di cui al secondo motivo di ricorso (invero nella specie l'atto impugnato è quello relativo al solo anno 2018), la fondatezza, quanto al punto, delle doglianze di parte ricorrente. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per l'intero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso relativamente al complessivo importo dovuto, rideterminato in euro 4.197,13, rigettando nel resto. Spese compensate per intero.
Roma, 24 novembre 2025 il
Giudice monocratico