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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12480 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra in persona del suo Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Narbone, con elezione di domicilio a via I. Pindemonte n.88. Pt_1 attrice/opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VA TO, con elezione di domicilio presso l'indirizzo digitale
( del difensore. Email_1 convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il d.i. n. 3188/23 emesso dal Tribunale di Palermo su Pt_2 ricorso dello quale soggetto Controparte_1 accreditato con il per la somma di euro 78.400,74, a titolo di CP_2 “indennità di funzione” di cui all'art. 5, comma quindicesimo, l.r. 9 del
12.5.2020, per i mesi da gennaio a dicembre 2021, oltre interessi. Parte A sostegno dell'opposizione l' ha eccepito che la normativa invocata dal ricorrente in monitorio a fondamento delle proprie pretese sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto della legge statale n.77/20, sicché nulla sarebbe dovuto in favore dell'odierno opposto.
Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi la società ha invece insistito per il riconoscimento del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso, il rigetto dell'opposizione.
Così brevemente ricostruiti i fatti, osserva il Tribunale.
Il credito vantato dall'opposto si fonda sulla Legge Regionale n.9/20 che ha riconosciuto, a causa della crisi pandemica, a tutte le strutture sanitarie accreditate, il diritto di ricevere per ciascun mese di emergenza
Covid-19 un'indennità di funzione. La misura di tale remunerazione mensile è specificamente prevista dall'art. 5, 15° c. della predetta Legge, che la quantifica in un dodicesimo del budget assegnato per l'anno
2019, da imputare quale acconto sul budget del 2020.
Ora, nella specie, per quanto qui interessa, per l'anno 2019 è stato stipulato tra le parti un contratto di assegnazione di budget (v. doc. 1 all. alla comparsa di costituzione), ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs.
502/1998 e s.m.i., nel quale è previsto – tra l'altro – che il budget attribuito alla società, odierna opposta, per le prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti sul territorio regionale siciliano è pari ad €
324.574,00 (art. 2 del contratto); il pagamento delle prestazioni rese nel limite di 1/12 del detto budget è stato fissato in 60 gg. dalla fine del mese di riferimento (art. 5, co. 1). Conseguentemente, deve ritenersi corretto il conteggio effettuato dall'opposto che ha quantificato tale indennità in complessivi euro
78.400,74 con riferimento al periodo gennaio-dicembre 2021, pari esattamente ad un dodicesimo del budget assegnato mensilmente all'istante società per l'anno 2019, pari ad € 27.047,83 (budget totale €
324.574,00,) detratto il valore dell'effettiva produzione annua fatturata pari a complessivi euro 246.173,22, (come si evince dalla documentazione in atti). Parte Di contro, non appare condivisibile quanto affermato dall' opponente, secondo la quale la legge statale n. 77 del 17.07.2020, in quanto norma generale di principio, avrebbe automaticamente abrogato la disposizione regionale invocata dall'opposto, imponendone la Parte disapplicazione da parte dell'
Ed invero, innanzi tutto va detto che la norma statale in esame non può essere definita “norma di principio”, ma piuttosto trattasi di una “legge provvedimento”, avente i caratteri della concretezza (non essendo rivolta a disciplinare una fattispecie astratta) e della specificità (essendo rivolta a destinatari determinati o determinabili), secondo la definizione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 2360 del 20 novembre 2013: “rientrano nella categoria di leggi-provvedimento le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto”.
Inoltre, l'abrogazione tacita della disposizione regionale da parte della previsione statale -sostenuta da parte resistente- non è configurabile neppure avuto riguardo al rapporto tra legge statale e regionale come definito all'art. 117 della Carta Costituzionale. In particolare, per quanto in questa sede rileva, il vigente testo dell'art. 117 regola i rapporti tra leggi dello Stato e leggi regionali anzitutto definendo le rispettive competenze: lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in un insieme di materie enumerate dall'art. 117; esistono poi
“materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regione (elencate dall'art. 117, comma 3° Cost.): in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, compete però alla legislazione dello Stato la determinazione dei “principi fondamentali”; infine, è attribuita alle
Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Dunque, oggi il criterio fondamentale cui si ispirano i rapporti tra legge statale e legge regionale non è più quello della gerarchia, bensì quello della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività, rispettivamente, della legislazione statale e regionale.
Consegue che una legge regionale e una legge statale non possono abrogarsi a vicenda, in quanto la loro relazione è disciplinata dal criterio di competenza: sono atti equiparati (stanno sullo stesso gradino della gerarchia delle fonti), seppure ciascuno dotato di un proprio ambito di competenza specifico, distinto per territorio, materia e contenuto. La
Regione può legiferare con efficacia limitata all'ambito del territorio regionale, nelle materie di competenza concorrente e residuale ma non in quelle di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento alle quali dovrà attenersi ai principi generali derivanti dalle leggi statali. Del pari, le leggi statali devono rispettare i propri limiti: non possono pretendere di valere nel territorio regionale se non si mantengono nella loro sfera: di competenza;
di materia (ci sono materie in cui solo lo Stato può legiferare, quelle esclusive, e quelle concorrenti in cui legge statale e legge regionale coesistono); di contenuto, nelle materie concorrenti lo stato deve limitarsi a porre principi generali. Parte Ora l' opponente si “trincera” dietro la novità normativa, negando di dovere corrispondere tale indennità anche per il 2021 (o 2022).
Ebbene, tale rimodulazione sulla scorta dell'asserita abrogazione non è accettabile, in quanto i rapporti tra legge statale e legge regionale sono regolati dal criterio della competenza, non dal criterio gerarchico, né tantomeno può ricorrersi al criterio della successione temporale, perché trattasi di due norme emanate in sfere di competenza diversa, cui l'altra fonte non può legittimamente accedere.
Peraltro, la tesi della validità della disposizione regionale è stata sostenuta anche in sede di riunione della Commissione Regionale speciale di indagine per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, infatti, nel corpo del verbale relativo alla seduta n. 35 del 20.01.2022
(opportunamente versato in atti cfr doc 10 alla comparsa di costituzione) si individua un passaggio dal seguente tenore: “…la
Commissione prende atto della persistente non applicazione di una norma che ritiene tuttora valida ed applicabile. Comunica che tale conclusione sarà trasmessa al Presidente dell'Assemblea, perché quest'ultimo assuma le idonee iniziative di natura parlamentare volte a richiamare l'esecutivo all'osservanza delle norme legislative vigenti”.
La predetta Commissione pare infatti prendere atto, e contestualmente disapprovare, il trend dimostrato dall'odierna resistente, rappresentando chiaramente il proposito di assumere dei provvedimenti a riguardo.
Consegue che, in assenza di una norma regionale che diversamente disponga, deve ritenersi che la norma invocata dal ricorrente sia ancora in vigore e va quindi applicata. Inoltre, va osservato che anche i presupposti applicativi delle due disposizioni in esame, sono diversi: quella regionale è finalizzata ad assicurare la continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15 L. 9/2020: “al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del e CP_2 per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la CP_ continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del ”.
La normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020 “Le regioni e le province autonome di
NT e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2020, Il predetto riconoscimento tiene conto (…) di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020”.
Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo anche per la mancanza del presupposto oggettivo, ossia la sospensione dell'attività. Ed infatti, l'odierna ricorrente non ha mai sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dalle fatture allegate relative al 2021).
Né può ritenersi che l'indennità di funzione per il 2021 prevista ai sensi della l.r. 9/2020 per euro 78.400,74 dovrebbe essere ai sensi dell'art.5, comma 15°, secondo capoverso, l.r. 9/2020, in ogni caso, oggetto di conguaglio con le prestazioni effettivamente rese nel 2021, atteso che proprio la natura della predetta indennità esclude in radice qualsiasi conguaglio con l'entità delle prestazioni effettivamente rese: la funzione dell'indennità di cui alla l.r. 9/2020 era quella infatti di garantire un'equa remunerazione nel periodo della pandemia, durante il quale certamente vi è stata una flessione delle prestazioni.
Quanto poi al limite derivante dal piano di rientro previsto per il sistema sanitario della Regione Sicilia e dal possibile contrasto con l'art. 2 co.80 della L. 191/2009 nella parte in cui stabilisce che “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”, va osservato come non si dispone di elementi per affermare che la norma sia effettivamente da ostacolo all'attuazione del piano di rientro.
Sul punto risulta pertinente quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.155/2023 che ha rigettato la questione di legittimità dell'art. 5 della medesima L.R. 9/2020 laddove estendeva l'indennità ivi prevista per gli operatori impegnati nell'emergenza da COVID-19 anche in favore di quelli impiegati presso l'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-
Cervello di Palermo, al personale della , Parte_3 impegnato presso le aziende sanitarie afferenti pazienti COVID-19, e agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, in costanza dell'emergenza pandemica, presso l' Controparte_3
e presso l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie
[...] ad alta specializzazione (ISMETT) di . Pt_1
In quella sede la Corte ha infatti rilevato sia come il contrasto di una disposizione regionale con gli obblighi derivanti dal Piano di rientro, in termini di ostacolo all'attuazione dello stesso, deve essere specificatamente allegata e documentata, sia che tale verifica impone una necessaria valutazione in relazione “ai rapporti tra i vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e le esigenze derivanti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I medesimi principi possono quindi trovare applicazione in questa sede per escludere il dedotto contrasto con l'art. 2 co.80 della L. 191/2009.
Le difese svolta dall'amministrazione vanno quindi disattese.
In conclusione, va dunque riconosciuto alla società opposta l'indennità di funzione così come determinata per i mesi del 2021 nel d.i. opposto, calcolata in complessivi euro 78.400,74.
Su tale somma poi, vanno ulteriormente calcolati i soli interessi legali, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 1 del d. lgs 231/02.
Ed infatti, l'indennità di funzione è stata prevista dal legislatore per compensare gli effetti della pandemia sull'attività ed il relativo importo è calcolato sulla differenza economica tra il 1/12 del budget 2019 e quanto fatturato dal marzo 2020, sicché essa rappresenta un contributo avente la funzione di sostenere il momento di contrazione dell'attività subita dalle strutture sanitarie private a causa dell'emergenza Covid-19, giammai quindi può ritenersi un corrispettivo di una prestazione sanitaria e quindi soggetto alla disciplina degli interessi commerciali. Soltanto a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sull'importo dovuto si applicheranno quindi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.510,00, di cui euro 407,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (pari ai 2/3 dell'intero liquidato), va posta a carico dell'amministrazione ricorrente (maggiormente soccombente) da distrarsi in favore dell'avv. VA TO dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in Parte parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' con atto del
04.10.2023. revoca il d.i. n. 3188/23 emesso dal Tribunale di Palermo il 27.07.2023.
Condanna l' al pagamento in favore dello Parte_2 [...]
della somma di € 78.400,74 oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.510,00, di cui euro 407,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico dell'amministrazione resistente da distrarsi in favore dell'avv.
VA TO dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, in data 23.10.2025
Il Giudice
AN ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
AN ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12480 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra in persona del suo Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Narbone, con elezione di domicilio a via I. Pindemonte n.88. Pt_1 attrice/opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VA TO, con elezione di domicilio presso l'indirizzo digitale
( del difensore. Email_1 convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'
[...]
avverso il d.i. n. 3188/23 emesso dal Tribunale di Palermo su Pt_2 ricorso dello quale soggetto Controparte_1 accreditato con il per la somma di euro 78.400,74, a titolo di CP_2 “indennità di funzione” di cui all'art. 5, comma quindicesimo, l.r. 9 del
12.5.2020, per i mesi da gennaio a dicembre 2021, oltre interessi. Parte A sostegno dell'opposizione l' ha eccepito che la normativa invocata dal ricorrente in monitorio a fondamento delle proprie pretese sarebbe stata tacitamente abrogata per effetto della legge statale n.77/20, sicché nulla sarebbe dovuto in favore dell'odierno opposto.
Indi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi la società ha invece insistito per il riconoscimento del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso, il rigetto dell'opposizione.
Così brevemente ricostruiti i fatti, osserva il Tribunale.
Il credito vantato dall'opposto si fonda sulla Legge Regionale n.9/20 che ha riconosciuto, a causa della crisi pandemica, a tutte le strutture sanitarie accreditate, il diritto di ricevere per ciascun mese di emergenza
Covid-19 un'indennità di funzione. La misura di tale remunerazione mensile è specificamente prevista dall'art. 5, 15° c. della predetta Legge, che la quantifica in un dodicesimo del budget assegnato per l'anno
2019, da imputare quale acconto sul budget del 2020.
Ora, nella specie, per quanto qui interessa, per l'anno 2019 è stato stipulato tra le parti un contratto di assegnazione di budget (v. doc. 1 all. alla comparsa di costituzione), ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs.
502/1998 e s.m.i., nel quale è previsto – tra l'altro – che il budget attribuito alla società, odierna opposta, per le prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti sul territorio regionale siciliano è pari ad €
324.574,00 (art. 2 del contratto); il pagamento delle prestazioni rese nel limite di 1/12 del detto budget è stato fissato in 60 gg. dalla fine del mese di riferimento (art. 5, co. 1). Conseguentemente, deve ritenersi corretto il conteggio effettuato dall'opposto che ha quantificato tale indennità in complessivi euro
78.400,74 con riferimento al periodo gennaio-dicembre 2021, pari esattamente ad un dodicesimo del budget assegnato mensilmente all'istante società per l'anno 2019, pari ad € 27.047,83 (budget totale €
324.574,00,) detratto il valore dell'effettiva produzione annua fatturata pari a complessivi euro 246.173,22, (come si evince dalla documentazione in atti). Parte Di contro, non appare condivisibile quanto affermato dall' opponente, secondo la quale la legge statale n. 77 del 17.07.2020, in quanto norma generale di principio, avrebbe automaticamente abrogato la disposizione regionale invocata dall'opposto, imponendone la Parte disapplicazione da parte dell'
Ed invero, innanzi tutto va detto che la norma statale in esame non può essere definita “norma di principio”, ma piuttosto trattasi di una “legge provvedimento”, avente i caratteri della concretezza (non essendo rivolta a disciplinare una fattispecie astratta) e della specificità (essendo rivolta a destinatari determinati o determinabili), secondo la definizione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 2360 del 20 novembre 2013: “rientrano nella categoria di leggi-provvedimento le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto”.
Inoltre, l'abrogazione tacita della disposizione regionale da parte della previsione statale -sostenuta da parte resistente- non è configurabile neppure avuto riguardo al rapporto tra legge statale e regionale come definito all'art. 117 della Carta Costituzionale. In particolare, per quanto in questa sede rileva, il vigente testo dell'art. 117 regola i rapporti tra leggi dello Stato e leggi regionali anzitutto definendo le rispettive competenze: lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in un insieme di materie enumerate dall'art. 117; esistono poi
“materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regione (elencate dall'art. 117, comma 3° Cost.): in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, compete però alla legislazione dello Stato la determinazione dei “principi fondamentali”; infine, è attribuita alle
Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Dunque, oggi il criterio fondamentale cui si ispirano i rapporti tra legge statale e legge regionale non è più quello della gerarchia, bensì quello della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività, rispettivamente, della legislazione statale e regionale.
Consegue che una legge regionale e una legge statale non possono abrogarsi a vicenda, in quanto la loro relazione è disciplinata dal criterio di competenza: sono atti equiparati (stanno sullo stesso gradino della gerarchia delle fonti), seppure ciascuno dotato di un proprio ambito di competenza specifico, distinto per territorio, materia e contenuto. La
Regione può legiferare con efficacia limitata all'ambito del territorio regionale, nelle materie di competenza concorrente e residuale ma non in quelle di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento alle quali dovrà attenersi ai principi generali derivanti dalle leggi statali. Del pari, le leggi statali devono rispettare i propri limiti: non possono pretendere di valere nel territorio regionale se non si mantengono nella loro sfera: di competenza;
di materia (ci sono materie in cui solo lo Stato può legiferare, quelle esclusive, e quelle concorrenti in cui legge statale e legge regionale coesistono); di contenuto, nelle materie concorrenti lo stato deve limitarsi a porre principi generali. Parte Ora l' opponente si “trincera” dietro la novità normativa, negando di dovere corrispondere tale indennità anche per il 2021 (o 2022).
Ebbene, tale rimodulazione sulla scorta dell'asserita abrogazione non è accettabile, in quanto i rapporti tra legge statale e legge regionale sono regolati dal criterio della competenza, non dal criterio gerarchico, né tantomeno può ricorrersi al criterio della successione temporale, perché trattasi di due norme emanate in sfere di competenza diversa, cui l'altra fonte non può legittimamente accedere.
Peraltro, la tesi della validità della disposizione regionale è stata sostenuta anche in sede di riunione della Commissione Regionale speciale di indagine per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, infatti, nel corpo del verbale relativo alla seduta n. 35 del 20.01.2022
(opportunamente versato in atti cfr doc 10 alla comparsa di costituzione) si individua un passaggio dal seguente tenore: “…la
Commissione prende atto della persistente non applicazione di una norma che ritiene tuttora valida ed applicabile. Comunica che tale conclusione sarà trasmessa al Presidente dell'Assemblea, perché quest'ultimo assuma le idonee iniziative di natura parlamentare volte a richiamare l'esecutivo all'osservanza delle norme legislative vigenti”.
La predetta Commissione pare infatti prendere atto, e contestualmente disapprovare, il trend dimostrato dall'odierna resistente, rappresentando chiaramente il proposito di assumere dei provvedimenti a riguardo.
Consegue che, in assenza di una norma regionale che diversamente disponga, deve ritenersi che la norma invocata dal ricorrente sia ancora in vigore e va quindi applicata. Inoltre, va osservato che anche i presupposti applicativi delle due disposizioni in esame, sono diversi: quella regionale è finalizzata ad assicurare la continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15 L. 9/2020: “al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziali con onere a carico del e CP_2 per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la CP_ continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del ”.
La normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020 “Le regioni e le province autonome di
NT e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del
90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2020, Il predetto riconoscimento tiene conto (…) di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020”.
Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo anche per la mancanza del presupposto oggettivo, ossia la sospensione dell'attività. Ed infatti, l'odierna ricorrente non ha mai sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dalle fatture allegate relative al 2021).
Né può ritenersi che l'indennità di funzione per il 2021 prevista ai sensi della l.r. 9/2020 per euro 78.400,74 dovrebbe essere ai sensi dell'art.5, comma 15°, secondo capoverso, l.r. 9/2020, in ogni caso, oggetto di conguaglio con le prestazioni effettivamente rese nel 2021, atteso che proprio la natura della predetta indennità esclude in radice qualsiasi conguaglio con l'entità delle prestazioni effettivamente rese: la funzione dell'indennità di cui alla l.r. 9/2020 era quella infatti di garantire un'equa remunerazione nel periodo della pandemia, durante il quale certamente vi è stata una flessione delle prestazioni.
Quanto poi al limite derivante dal piano di rientro previsto per il sistema sanitario della Regione Sicilia e dal possibile contrasto con l'art. 2 co.80 della L. 191/2009 nella parte in cui stabilisce che “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”, va osservato come non si dispone di elementi per affermare che la norma sia effettivamente da ostacolo all'attuazione del piano di rientro.
Sul punto risulta pertinente quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.155/2023 che ha rigettato la questione di legittimità dell'art. 5 della medesima L.R. 9/2020 laddove estendeva l'indennità ivi prevista per gli operatori impegnati nell'emergenza da COVID-19 anche in favore di quelli impiegati presso l'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-
Cervello di Palermo, al personale della , Parte_3 impegnato presso le aziende sanitarie afferenti pazienti COVID-19, e agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, in costanza dell'emergenza pandemica, presso l' Controparte_3
e presso l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie
[...] ad alta specializzazione (ISMETT) di . Pt_1
In quella sede la Corte ha infatti rilevato sia come il contrasto di una disposizione regionale con gli obblighi derivanti dal Piano di rientro, in termini di ostacolo all'attuazione dello stesso, deve essere specificatamente allegata e documentata, sia che tale verifica impone una necessaria valutazione in relazione “ai rapporti tra i vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e le esigenze derivanti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I medesimi principi possono quindi trovare applicazione in questa sede per escludere il dedotto contrasto con l'art. 2 co.80 della L. 191/2009.
Le difese svolta dall'amministrazione vanno quindi disattese.
In conclusione, va dunque riconosciuto alla società opposta l'indennità di funzione così come determinata per i mesi del 2021 nel d.i. opposto, calcolata in complessivi euro 78.400,74.
Su tale somma poi, vanno ulteriormente calcolati i soli interessi legali, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 1 del d. lgs 231/02.
Ed infatti, l'indennità di funzione è stata prevista dal legislatore per compensare gli effetti della pandemia sull'attività ed il relativo importo è calcolato sulla differenza economica tra il 1/12 del budget 2019 e quanto fatturato dal marzo 2020, sicché essa rappresenta un contributo avente la funzione di sostenere il momento di contrazione dell'attività subita dalle strutture sanitarie private a causa dell'emergenza Covid-19, giammai quindi può ritenersi un corrispettivo di una prestazione sanitaria e quindi soggetto alla disciplina degli interessi commerciali. Soltanto a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sull'importo dovuto si applicheranno quindi gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.510,00, di cui euro 407,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (pari ai 2/3 dell'intero liquidato), va posta a carico dell'amministrazione ricorrente (maggiormente soccombente) da distrarsi in favore dell'avv. VA TO dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in Parte parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall' con atto del
04.10.2023. revoca il d.i. n. 3188/23 emesso dal Tribunale di Palermo il 27.07.2023.
Condanna l' al pagamento in favore dello Parte_2 [...]
della somma di € 78.400,74 oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese nella misura di 1/3 dell'intero che si liquida in complessivi euro 7.510,00, di cui euro 407,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico dell'amministrazione resistente da distrarsi in favore dell'avv.
VA TO dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, in data 23.10.2025
Il Giudice
AN ZZ