Articolo 1 della Legge 24 marzo 1999, n. 90
Articolo 2
Versione
15 aprile 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru', firmati a Roma il 24 novembre 1994:
a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
Entrata in vigore il 15 aprile 1999
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