Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru', firmati a Roma il 24 novembre 1994:
a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.
a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.