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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4376/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006227960000 DIRITTO CAMERAL 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006227960000 IMU 2008 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007964037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140026479933000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 - CF CF_Ricorrente_1 - ricorso notificato in data 07.10.2025 avverso intimazione di pagamento n. 02820259006227960000 con a base diverse cartelle esattoriali tra cui, per quanto di competenza della Camera di Commercio di Caserta, la cartella n. 02820140007964037000 Diritto
Annuale Omesso 2009 Rea 243859.
L'atto impugnato nel presente giudizio è afferente al sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta al rea 243859 nella sezione speciale del Registro Imprese dal 29/04/2008 al 27/11/2020 (cfr. visura camerale allegata).
Conclude con la richiesta - in via preliminare ed in diritto, dichiarare, intervenuta prescrizicne e decadenza e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati unitamente ad ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connessi, per tutte le motivazioni sopra esposte;
-ne merito, dichiarare, l'infondatezza degli atti tutti impugnati per insussistenza dei presupposti e delle condizioni di imposizione ed in particolare per insussistenza ed infondatezza del dedotto credito per tutti i motivi di cui innanzi;
-in via subordinata,_accegliere parzialmente il ricorso e di disporre la riduzione delle pretese dell'Ente al giusto e dovuto con annullamento di quegli atti e/o parte di essi che risulteranno illegittimi e non conformi ai dettami delle leggi tutte vigenti nella materia de qua. Vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il Comune di San Cipriano d'Aversa, (c.f. P.IVA_1), in persona del Sindaco p.t. dott.
Nominativo_1, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Nominativo_2 (C.
F. CF_1), il quale eccepisce In via preliminare, la partecipazione dell'Ente convenuto al giudizio de quo, in quanto il Comune di S. Cipriano d'Aversa ha compiuto quanto in suo potere in modo corretto ed entro i termini di legge, stante la tempestività della formazione del ruolo e della sua consegna da parte del Comune all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce la Camera di Commercio la quale eccepisce che l'atto impugnato nel presente giudizio non
è ascrivibile ad alcuna responsabilità dell'Ente camerale, essendo, invece, riferibile a quella del
Concessionario della riscossione, ovvero Agenzia delle Entrate – Riscossione;
relativamente alla notifica della cartella esattoriale oggetto del ricorso, precisa che la stessa risulta ritualmente notificata in riferimento alla data di consegna del relativo ruolo. Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso proposto nei confronti della CCIAA DI CASERTA per le motivazioni innanzi esposte;
b) DICHIARARE dovute le somme iscritte a ruolo perché afferenti al sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta nel Registro Imprese dal 2008 al 2020; c) CONDANNARE al pagamento delle spese di giudizio la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel caso il ricorso fosse accolto per questioni inerenti la mancata, tardiva e/o errata notifica delle cartelle e/o dell'intimazione di pagamento, nonché per vizi relativi a quest'ultimo atto, questioni per le quali non è responsabile la CCIAA di Caserta.
Non si è costituita l'Agenzia delle Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 5 Num. 14879 Anno 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento ICI. La causa dell'inammissibilità risiede nella mancata prova della notifica PEC del ricorso, poiché le ricevute sono state depositate solo in formato PDF anziché nei formati originali .eml o .msg, considerati essenziali per legge.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione tributaria, ma in un vizio formale insuperabile relativo alla prova della notifica. La difesa del ricorrente si era limitata a depositare il ricorso e le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato PDF. Secondo la Corte, questa modalità non soddisfa i requisiti di legge necessari a provare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. La mancanza di produzione dei file originali determina l'inesistenza giuridica della notifica stessa.
Il valore probatorio dei formati .eml e .msg: Solo i file nel loro formato nativo (.eml o .msg) contengono tutti i dati di certificazione che costituiscono la prova legale dell'invio e, soprattutto, della consegna del messaggio di posta elettronica certificata. Questi file permettono al giudice di verificare in modo inequivocabile la disponibilità dell'atto presso l'indirizzo elettronico del destinatario, certificando il momento esatto della consegna.
L'insufficienza del formato PDF: Un file PDF è una mera copia statica e non consente le verifiche tecniche necessarie. Depositare solo il PDF delle ricevute impedisce di accertare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ovvero la corretta instaurazione del contraddittorio e la possibilità per il destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Stante l'inesistenza della notifica del ricorso ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.
P.Q.M.
il GM dichiara il ricorso inammissibile e nulla per le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4376/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006227960000 DIRITTO CAMERAL 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006227960000 IMU 2008 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007964037000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140026479933000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 - CF CF_Ricorrente_1 - ricorso notificato in data 07.10.2025 avverso intimazione di pagamento n. 02820259006227960000 con a base diverse cartelle esattoriali tra cui, per quanto di competenza della Camera di Commercio di Caserta, la cartella n. 02820140007964037000 Diritto
Annuale Omesso 2009 Rea 243859.
L'atto impugnato nel presente giudizio è afferente al sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta al rea 243859 nella sezione speciale del Registro Imprese dal 29/04/2008 al 27/11/2020 (cfr. visura camerale allegata).
Conclude con la richiesta - in via preliminare ed in diritto, dichiarare, intervenuta prescrizicne e decadenza e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati unitamente ad ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connessi, per tutte le motivazioni sopra esposte;
-ne merito, dichiarare, l'infondatezza degli atti tutti impugnati per insussistenza dei presupposti e delle condizioni di imposizione ed in particolare per insussistenza ed infondatezza del dedotto credito per tutti i motivi di cui innanzi;
-in via subordinata,_accegliere parzialmente il ricorso e di disporre la riduzione delle pretese dell'Ente al giusto e dovuto con annullamento di quegli atti e/o parte di essi che risulteranno illegittimi e non conformi ai dettami delle leggi tutte vigenti nella materia de qua. Vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il Comune di San Cipriano d'Aversa, (c.f. P.IVA_1), in persona del Sindaco p.t. dott.
Nominativo_1, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Nominativo_2 (C.
F. CF_1), il quale eccepisce In via preliminare, la partecipazione dell'Ente convenuto al giudizio de quo, in quanto il Comune di S. Cipriano d'Aversa ha compiuto quanto in suo potere in modo corretto ed entro i termini di legge, stante la tempestività della formazione del ruolo e della sua consegna da parte del Comune all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce la Camera di Commercio la quale eccepisce che l'atto impugnato nel presente giudizio non
è ascrivibile ad alcuna responsabilità dell'Ente camerale, essendo, invece, riferibile a quella del
Concessionario della riscossione, ovvero Agenzia delle Entrate – Riscossione;
relativamente alla notifica della cartella esattoriale oggetto del ricorso, precisa che la stessa risulta ritualmente notificata in riferimento alla data di consegna del relativo ruolo. Conclude con la richiesta di rigettare il ricorso proposto nei confronti della CCIAA DI CASERTA per le motivazioni innanzi esposte;
b) DICHIARARE dovute le somme iscritte a ruolo perché afferenti al sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'omonima ditta iscritta nel Registro Imprese dal 2008 al 2020; c) CONDANNARE al pagamento delle spese di giudizio la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel caso il ricorso fosse accolto per questioni inerenti la mancata, tardiva e/o errata notifica delle cartelle e/o dell'intimazione di pagamento, nonché per vizi relativi a quest'ultimo atto, questioni per le quali non è responsabile la CCIAA di Caserta.
Non si è costituita l'Agenzia delle Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 5 Num. 14879 Anno 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento ICI. La causa dell'inammissibilità risiede nella mancata prova della notifica PEC del ricorso, poiché le ricevute sono state depositate solo in formato PDF anziché nei formati originali .eml o .msg, considerati essenziali per legge.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione tributaria, ma in un vizio formale insuperabile relativo alla prova della notifica. La difesa del ricorrente si era limitata a depositare il ricorso e le ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato PDF. Secondo la Corte, questa modalità non soddisfa i requisiti di legge necessari a provare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. La mancanza di produzione dei file originali determina l'inesistenza giuridica della notifica stessa.
Il valore probatorio dei formati .eml e .msg: Solo i file nel loro formato nativo (.eml o .msg) contengono tutti i dati di certificazione che costituiscono la prova legale dell'invio e, soprattutto, della consegna del messaggio di posta elettronica certificata. Questi file permettono al giudice di verificare in modo inequivocabile la disponibilità dell'atto presso l'indirizzo elettronico del destinatario, certificando il momento esatto della consegna.
L'insufficienza del formato PDF: Un file PDF è una mera copia statica e non consente le verifiche tecniche necessarie. Depositare solo il PDF delle ricevute impedisce di accertare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ovvero la corretta instaurazione del contraddittorio e la possibilità per il destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Stante l'inesistenza della notifica del ricorso ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese.
P.Q.M.
il GM dichiara il ricorso inammissibile e nulla per le spese.