Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 526
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale insuperabile relativo alla prova della notifica del ricorso stesso, non essendo stati depositati i file originali delle ricevute PEC.

  • Inammissibile
    Insussistenza dei presupposti di imposizione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale insuperabile relativo alla prova della notifica del ricorso stesso, non essendo stati depositati i file originali delle ricevute PEC.

  • Inammissibile
    Riduzione delle pretese

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale insuperabile relativo alla prova della notifica del ricorso stesso, non essendo stati depositati i file originali delle ricevute PEC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 526
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo