Articolo 71 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 70Articolo 72
Versione
27 settembre 1941
Art. 71.

Per il salariato iscritto alla Cassa con decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente Ordinamento, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto di servizio, da calcolarsi a norma del primo comma del precedente art. 34. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni cosi' valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

Il salariato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 70.

Per le ulteriori rate, il salariato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C annessa al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa al presente Ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora il salariato abbia diritto alla indennita', il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennita'. In caso di morte del salariato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennita' o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

Il salariato che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941