Art. 4. 1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 viene inquadrato in ruolo con effetto dalla data di approvazione della graduatoria del relativi concorsi.
2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta, ai fini economici, un'anzianita' pari alla meta' del servizio prestato per contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1.
2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta, ai fini economici, un'anzianita' pari alla meta' del servizio prestato per contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1.