Articolo 4 della Legge 21 giugno 1991, n. 192
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 luglio 1991
Art. 4. 1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 viene inquadrato in ruolo con effetto dalla data di approvazione della graduatoria del relativi concorsi.
2. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, viene riconosciuta, ai fini economici, un'anzianita' pari alla meta' del servizio prestato per contratto presso i laboratori di analisi per l'esportazione annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 16 luglio 1991