Art. 1.
L' art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , viene modificato come appresso:
Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensione ed assegni congeneri si pagano a mensilita' maturate.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attivita' di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilita' che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.
Coloro i quali pero' sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383 della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilita', per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo.
I predetti incaricati possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti, a favore degli aventi diritto, degli stipendi e degli assegni di disponibilita'.
In nessun caso, ove l'impiegato venisse a morire prima della fine del mese, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'impiegato e la fine del mese.
Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilita' ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincia, con le condizioni di cui al presente articolo, col giorno 25 del mese stesso e col giorno presente qualora il 25 del mese sia festivo.
Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite. E' pero' in facolta' del Ministro per il tesoro di disporre che tale pagamento abbia inizio non oltre cinque giorni prima delle scadenze suddette con l'osservanza delle modalita' che saranno determinate con suoi decreti.
Ove si verifichi prima della scadenza la morte del pensionato, nessuna azione si promuove contro gli eredi per la restituzione dell'importo del rateo di pensione relativo ai giorni trascorsi dalla morte alla scadenza.
L' art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , viene modificato come appresso:
Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensione ed assegni congeneri si pagano a mensilita' maturate.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attivita' di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilita' che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.
Coloro i quali pero' sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383 della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilita', per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo.
I predetti incaricati possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti, a favore degli aventi diritto, degli stipendi e degli assegni di disponibilita'.
In nessun caso, ove l'impiegato venisse a morire prima della fine del mese, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'impiegato e la fine del mese.
Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilita' ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincia, con le condizioni di cui al presente articolo, col giorno 25 del mese stesso e col giorno presente qualora il 25 del mese sia festivo.
Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite. E' pero' in facolta' del Ministro per il tesoro di disporre che tale pagamento abbia inizio non oltre cinque giorni prima delle scadenze suddette con l'osservanza delle modalita' che saranno determinate con suoi decreti.
Ove si verifichi prima della scadenza la morte del pensionato, nessuna azione si promuove contro gli eredi per la restituzione dell'importo del rateo di pensione relativo ai giorni trascorsi dalla morte alla scadenza.