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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI RE, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 08/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 118/1/2020 emessa il 27 febbraio 2020 e depositata in data 8 ottobre 2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQ9012T01570-2018, relativo a imposte dirette e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
In particolare, con il detto atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pesaro e Urbino, ha accertato, a carico della contribuente, un maggior reddito di partecipazione quale conseguenza dell'avviso di accertamento THU02S300772-2018, emesso dalla competente Direzione provinciale di Rimini nei confronti della “Società_1 snc di Nominativo_1 e Ricorrente_1” con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato i redditi della società conseguiti nel 2013.
La società contribuente e i relativi soci impugnavano gli atti impositivi per plurimi motivi, chiedendo l'annullamento degli stessi con vittoria delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato da un punto di vista sia procedurale che sostanziale.
Anche sulla scorta delle ragioni illustrate nella sentenza della CTP di Rimini n. 323/2019 relativa alla società
e all'altro socio, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite.
La contribuente propone pertanto appello avverso la detta sentenza, riproponendo quanto già eccepito in primo grado, deducendo vizi procedimentali, la violazione del divieto del ne bis in idem, l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e l'erroneità della ricostruzione dei ricavi compiuta dall'Agenzia delle Entrate. Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Successivamente si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo “1) in via preliminare, adottare i provvedimenti necessari ai fini del litisconsorzio necessario;
2) in via principale: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
In data 9 gennaio 2026 entrambe le parti depositano proprie memorie insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito precisato.
Questa Corte ritiene di dover preliminarmente esaminare il motivo di impugnazione relativo all'asserito vizio della sentenza dei Giudici di prime cure relativamente alla “assenza di delega e difetto di sottoscrizione” dell'originario avviso di accertamento a carico della contribuente.
A fronte della specifica contestazione, da parte della contribuente, della legittimazione del firmatario dell'avviso di accertamento, spettava all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio l'ordine di servizio o la delega che conferiva i poteri al funzionario firmatario. In proposito, questa Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha depositato la delega in questione solo in data 9 gennaio 2026; pertanto, considerato che l'art. 32 del d. lgs. n. 546/92, stabilisce, espressamente, che nel processo tributario “i documenti possono essere prodotti fino a 20 giorni dall'udienza di discussione”, il suddetto deposito deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo. Il mancato assolvimento di detto obbligo da parte dell'Ufficio determina quindi la nullità del relativo atto impositivo ai sensi dell'art. 42 del d.P.R n. 600/1973.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti gli ulteriori motivi, questo Collegio accoglie l'appello della contribuente e, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'originario avviso di accertamento.
La particolarità della controversia e la circoscritta attività difensiva legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI RE, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2021 depositato il 05/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 08/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ9012T01570 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 118/1/2020 emessa il 27 febbraio 2020 e depositata in data 8 ottobre 2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQ9012T01570-2018, relativo a imposte dirette e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
In particolare, con il detto atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pesaro e Urbino, ha accertato, a carico della contribuente, un maggior reddito di partecipazione quale conseguenza dell'avviso di accertamento THU02S300772-2018, emesso dalla competente Direzione provinciale di Rimini nei confronti della “Società_1 snc di Nominativo_1 e Ricorrente_1” con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato i redditi della società conseguiti nel 2013.
La società contribuente e i relativi soci impugnavano gli atti impositivi per plurimi motivi, chiedendo l'annullamento degli stessi con vittoria delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato da un punto di vista sia procedurale che sostanziale.
Anche sulla scorta delle ragioni illustrate nella sentenza della CTP di Rimini n. 323/2019 relativa alla società
e all'altro socio, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite.
La contribuente propone pertanto appello avverso la detta sentenza, riproponendo quanto già eccepito in primo grado, deducendo vizi procedimentali, la violazione del divieto del ne bis in idem, l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e l'erroneità della ricostruzione dei ricavi compiuta dall'Agenzia delle Entrate. Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Successivamente si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo “1) in via preliminare, adottare i provvedimenti necessari ai fini del litisconsorzio necessario;
2) in via principale: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
In data 9 gennaio 2026 entrambe le parti depositano proprie memorie insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito precisato.
Questa Corte ritiene di dover preliminarmente esaminare il motivo di impugnazione relativo all'asserito vizio della sentenza dei Giudici di prime cure relativamente alla “assenza di delega e difetto di sottoscrizione” dell'originario avviso di accertamento a carico della contribuente.
A fronte della specifica contestazione, da parte della contribuente, della legittimazione del firmatario dell'avviso di accertamento, spettava all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio l'ordine di servizio o la delega che conferiva i poteri al funzionario firmatario. In proposito, questa Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha depositato la delega in questione solo in data 9 gennaio 2026; pertanto, considerato che l'art. 32 del d. lgs. n. 546/92, stabilisce, espressamente, che nel processo tributario “i documenti possono essere prodotti fino a 20 giorni dall'udienza di discussione”, il suddetto deposito deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo. Il mancato assolvimento di detto obbligo da parte dell'Ufficio determina quindi la nullità del relativo atto impositivo ai sensi dell'art. 42 del d.P.R n. 600/1973.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti gli ulteriori motivi, questo Collegio accoglie l'appello della contribuente e, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'originario avviso di accertamento.
La particolarità della controversia e la circoscritta attività difensiva legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani