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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2746/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI EP, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4647/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521052 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1353/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401521052 del 28/10/2024, notificato il 18/11/2024, con il quale
Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2019–2023, per un importo complessivo di € 1.321,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva di non aver mai occupato né detenuto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1
, se non per un brevissimo periodo nel 2019, avendolo concesso in comodato dal 21/11/2019 al
29/9/2023 e successivamente in locazione con contratto abitativo 3+2, entrambi regolarmente registrati.
Sosteneva, pertanto, l'erronea individuazione del soggetto passivo del tributo, rilevando che la TARI grava sull'utilizzatore/detentore dell'immobile e non sul proprietario, e denunciava difetto di istruttoria da parte dell'ente.
Roma Capitale, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La mancata costituzione dell'ente resistente non comporta automatica fondatezza delle domande attoree, ma consente al Collegio di decidere sulla base della documentazione versata in atti e delle allegazioni non contestate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il successivo comma 643 prevede che, in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo sia dovuto dal possessore;
negli altri casi, l'obbligazione grava sul detentore.
Dalla documentazione prodotta emerge che dal 21/11/2019 al 29/9/2023 l'immobile è stato concesso in comodato con contratto registrato, dal 29/9/2023 è stato locato con contratto abitativo regolarmente registrato, il ricorrente non ha occupato né detenuto l'immobile nel periodo oggetto di accertamento, salvo un limitato intervallo nel 2019.
Ne consegue che, per le annualità contestate, la soggettività passiva della TARI non poteva essere imputata al proprietario, bensì ai soggetti detentori.
L'atto impugnato risulta pertanto illegittimo per violazione dell'art. 1, commi 642 e 643, L. 147/2013, nonché per erronea individuazione del soggetto passivo e difetto di istruttoria.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese di giustizia per € 300,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1 e al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI EP, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4647/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521052 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1353/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401521052 del 28/10/2024, notificato il 18/11/2024, con il quale
Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti per le annualità 2019–2023, per un importo complessivo di € 1.321,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva di non aver mai occupato né detenuto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1
, se non per un brevissimo periodo nel 2019, avendolo concesso in comodato dal 21/11/2019 al
29/9/2023 e successivamente in locazione con contratto abitativo 3+2, entrambi regolarmente registrati.
Sosteneva, pertanto, l'erronea individuazione del soggetto passivo del tributo, rilevando che la TARI grava sull'utilizzatore/detentore dell'immobile e non sul proprietario, e denunciava difetto di istruttoria da parte dell'ente.
Roma Capitale, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La mancata costituzione dell'ente resistente non comporta automatica fondatezza delle domande attoree, ma consente al Collegio di decidere sulla base della documentazione versata in atti e delle allegazioni non contestate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il successivo comma 643 prevede che, in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo sia dovuto dal possessore;
negli altri casi, l'obbligazione grava sul detentore.
Dalla documentazione prodotta emerge che dal 21/11/2019 al 29/9/2023 l'immobile è stato concesso in comodato con contratto registrato, dal 29/9/2023 è stato locato con contratto abitativo regolarmente registrato, il ricorrente non ha occupato né detenuto l'immobile nel periodo oggetto di accertamento, salvo un limitato intervallo nel 2019.
Ne consegue che, per le annualità contestate, la soggettività passiva della TARI non poteva essere imputata al proprietario, bensì ai soggetti detentori.
L'atto impugnato risulta pertanto illegittimo per violazione dell'art. 1, commi 642 e 643, L. 147/2013, nonché per erronea individuazione del soggetto passivo e difetto di istruttoria.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese di giustizia per € 300,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1 e al rimborso del contributo unificato.