Versione
21 aprile 1983
21 aprile 1983
Art. 31. Norma transitoria per gli accordi in vigore
Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/05/2024, n. 13236Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1681/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI TARANTO, in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GHERA e rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO -ricorrente- contro AC MICHELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CATALDO FORNARI Civile Ord. Sez. L Num. 13236 Anno 2024 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 14/05/2024 2 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO n. 257/2017 depositata il 05/07/2017, …Leggi di più...
- causa di servizio·
- art. 70 d.l. n. 112 del 2008·
- giurisdizione amministrativa·
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- irretroattività della legge·
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- previdenza complementare