Articolo 31 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
Articolo 30
Versione
21 aprile 1983
Art. 31. Norma transitoria per gli accordi in vigore

Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

Entrata in vigore il 21 aprile 1983
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