Art. 31. Norma transitoria per gli accordi in vigore
Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.