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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2024 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 3385 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IO AT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riferita al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Campania alla Puglia. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, come di seguito formulati. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rappresenta che la affermazione del pericolo di recidiva non è supportata da alcun elemento di concretezza, specificità ed attualità. Il rigetto della istanza di revoca della misura domiciliare è del tutto indipendente da una verifica dell'attuale sussistenza di occasioni prossime al delitto ed inoltre stride logicamente con il fatto che il ricorrente, successivamente all'applicazione della misura cautelare domiciliare, sia stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa e a fruire di ampi margini di libertà. Il giudice non ha quindi valutato il tempo trascorso, il fatto che il ricorrente sia stato autorizzato a riprendere l'attività di trasportatore e a recarsi presso diversi comuni della Regione Campania, l'interruzione dei rapporti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, la mancata commissione di ulteriori reati dal 2021 in poi, il comportamento rispettoso e conforme alle regole. 2..2. Con il secondo mótivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine al criterio di scelta della misura coercitiva adottata, richiamando i medesimi elementi rappresentati nel primo motivo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente, con memoria difensiva, ha ulteriormente articolato ed approfondito i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.11 ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, 1 Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). 1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati è stata emessa sentenza di condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di euro 21.080,00 di multa e, restando quindi precluso l'esame del grave quadro indiziario, ha affermato la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, per nulla superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, il quale non ha fornito alcun elemento di rilievo tale da imporre una rivalutazione della pericolosità. Il ricorrente annovera, infatti, solo elementi di valenza neutra, come il mero decorso del tempo dal momento dell'applicazione della misura cautelare, di per sé inidoneo ad inficiare o affievolire le esigenze cautelari. Inoltre, con riferimento all'osservanza delle regole e all'atteggiamento doveroso esibito durante l'esecuzione della misura, il giudice a quo ha richiamato una violazione che, sia pur non grave del 2023, evidenzia la contiguità dell'TT con gli ambienti criminali, posto che al ricorrente si contesta il trasporto in ben due occasioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, elemento sintomatico di affidabilità e fiducia di cui godeva il ricorrente negli ambienti dediti al traffico di stupefacenti. Si osserva, peraltro, che il ricorrente formula una nuova istanza mer :amente reiterativa di' richieste già precedentemente formulate e disattese, senza addurre alcuna sopravvenienza di rilievo rispetto alle precedenti richieste di analogo contenuto e senza confrontarsi con il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, laddove il giudice a quo fa riferimento all'atteggiamento poco incline all'autocontrollo, richiamando la suddetta violazione avvenuta nel 2023. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 2 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 29/10/2024 Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 3385 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IO AT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riferita al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Campania alla Puglia. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, come di seguito formulati. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rappresenta che la affermazione del pericolo di recidiva non è supportata da alcun elemento di concretezza, specificità ed attualità. Il rigetto della istanza di revoca della misura domiciliare è del tutto indipendente da una verifica dell'attuale sussistenza di occasioni prossime al delitto ed inoltre stride logicamente con il fatto che il ricorrente, successivamente all'applicazione della misura cautelare domiciliare, sia stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa e a fruire di ampi margini di libertà. Il giudice non ha quindi valutato il tempo trascorso, il fatto che il ricorrente sia stato autorizzato a riprendere l'attività di trasportatore e a recarsi presso diversi comuni della Regione Campania, l'interruzione dei rapporti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, la mancata commissione di ulteriori reati dal 2021 in poi, il comportamento rispettoso e conforme alle regole. 2..2. Con il secondo mótivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine al criterio di scelta della misura coercitiva adottata, richiamando i medesimi elementi rappresentati nel primo motivo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente, con memoria difensiva, ha ulteriormente articolato ed approfondito i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.11 ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994, 1 Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387). 1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati è stata emessa sentenza di condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di euro 21.080,00 di multa e, restando quindi precluso l'esame del grave quadro indiziario, ha affermato la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, per nulla superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, il quale non ha fornito alcun elemento di rilievo tale da imporre una rivalutazione della pericolosità. Il ricorrente annovera, infatti, solo elementi di valenza neutra, come il mero decorso del tempo dal momento dell'applicazione della misura cautelare, di per sé inidoneo ad inficiare o affievolire le esigenze cautelari. Inoltre, con riferimento all'osservanza delle regole e all'atteggiamento doveroso esibito durante l'esecuzione della misura, il giudice a quo ha richiamato una violazione che, sia pur non grave del 2023, evidenzia la contiguità dell'TT con gli ambienti criminali, posto che al ricorrente si contesta il trasporto in ben due occasioni di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, elemento sintomatico di affidabilità e fiducia di cui godeva il ricorrente negli ambienti dediti al traffico di stupefacenti. Si osserva, peraltro, che il ricorrente formula una nuova istanza mer :amente reiterativa di' richieste già precedentemente formulate e disattese, senza addurre alcuna sopravvenienza di rilievo rispetto alle precedenti richieste di analogo contenuto e senza confrontarsi con il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata, laddove il giudice a quo fa riferimento all'atteggiamento poco incline all'autocontrollo, richiamando la suddetta violazione avvenuta nel 2023. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 2 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 29/10/2024 Il consigliere estensore