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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2025, n. 34845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34845 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LI IN, avv. EP Pio Torcicollo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34845 Anno 2025 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/10/2025 CONSIDERATO IN FATTO • 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dalla parte civile CA LI avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2014 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile in relazione al reato di calunnia ascritto all'imputato per aver falsamente incolpato di tentativo di concussione IN LI e RA LI, agenti di Polizia Municipale del Comune di Roma. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla riforma della precedente assoluzione senza procedere alla assunzione diretta delle testimonianze di IN LI e RA LI, essendo posto a fondamento del giudizio la diversa valutazione di attendibilità di tali dichiarazioni, antitetica rispetto a quella posta a base del primo giudizio assolutorio. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla prova, essendo stato fondato il giudizio su una diversa valutazione della prova orale, esito di un travisamento della prova stessa, segnatamente con riguardo al preteso uso, da parte dell'imputato, del telefono cellulare al momento della guida nonché alla richiesta di denaro effettuata da IN LI all'imputato, senza rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata correlato alla riforma in pejus. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale e la parte civile hanno concluso per iscritto come in epigrafe. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sul primo assorbente motivo. 2. La Corte di appello, invero, ha proceduto a riformare la prima decisione assolutoria - fondata sul giudizio di inattendibilità delle persone offese (v. pg. 15 della prima decisione) rispetto alla versione fornita dall'imputato - a seguito dell'appello proposto dalla parte civile, segnatamente con riguardo alla attendibilità delle stesse persone offese - fondando la decisione riformatoria sulla illogicità e inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato, che chiesto di essere sottoposto ad esame nel primo dibattimento e diversamente valutando le 2 dichiarazioni rese dalle parti offese su una circostanza centrale (quella del preteso uso di telefono cellulare alla guida da parte del NE- oggetto della contravvenzione elevata nei suoi confronti) e irrilevanti alcune loro difformità, invece considerate rilevanti dal primo Giudite, senza procedere alla rinnovazione istruttoria mediante audizione né dell'imputato né delle predette parti offese. 3. Costituisce, invero, principio autorevolmente affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103(Sez. U , n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Inoltre, la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito;
c) per il coimputato in procedimento connesso;
d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione) (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 - 01) 4. La mancata rinnovazione, da parte della Corte di appello, della prova orale - costituita dalle dichiarazioni dell'imputato e da quelle delle persone offese - considerate decisive per la decisione riformatoria, conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo l'autorevole orientamento secondo il quale in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/10/2025.
udita la relazione svolta dal Presidente Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile LI IN, avv. EP Pio Torcicollo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34845 Anno 2025 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/10/2025 CONSIDERATO IN FATTO • 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dalla parte civile CA LI avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2014 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile in relazione al reato di calunnia ascritto all'imputato per aver falsamente incolpato di tentativo di concussione IN LI e RA LI, agenti di Polizia Municipale del Comune di Roma. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla riforma della precedente assoluzione senza procedere alla assunzione diretta delle testimonianze di IN LI e RA LI, essendo posto a fondamento del giudizio la diversa valutazione di attendibilità di tali dichiarazioni, antitetica rispetto a quella posta a base del primo giudizio assolutorio. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla prova, essendo stato fondato il giudizio su una diversa valutazione della prova orale, esito di un travisamento della prova stessa, segnatamente con riguardo al preteso uso, da parte dell'imputato, del telefono cellulare al momento della guida nonché alla richiesta di denaro effettuata da IN LI all'imputato, senza rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata correlato alla riforma in pejus. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale e la parte civile hanno concluso per iscritto come in epigrafe. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sul primo assorbente motivo. 2. La Corte di appello, invero, ha proceduto a riformare la prima decisione assolutoria - fondata sul giudizio di inattendibilità delle persone offese (v. pg. 15 della prima decisione) rispetto alla versione fornita dall'imputato - a seguito dell'appello proposto dalla parte civile, segnatamente con riguardo alla attendibilità delle stesse persone offese - fondando la decisione riformatoria sulla illogicità e inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato, che chiesto di essere sottoposto ad esame nel primo dibattimento e diversamente valutando le 2 dichiarazioni rese dalle parti offese su una circostanza centrale (quella del preteso uso di telefono cellulare alla guida da parte del NE- oggetto della contravvenzione elevata nei suoi confronti) e irrilevanti alcune loro difformità, invece considerate rilevanti dal primo Giudite, senza procedere alla rinnovazione istruttoria mediante audizione né dell'imputato né delle predette parti offese. 3. Costituisce, invero, principio autorevolmente affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103(Sez. U , n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Inoltre, la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito;
c) per il coimputato in procedimento connesso;
d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione) (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 - 01) 4. La mancata rinnovazione, da parte della Corte di appello, della prova orale - costituita dalle dichiarazioni dell'imputato e da quelle delle persone offese - considerate decisive per la decisione riformatoria, conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo l'autorevole orientamento secondo il quale in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/10/2025.