CASS
Sentenza 24 novembre 2020
Sentenza 24 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2020, n. 32887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32887 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: PE TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BELLUNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32887 Anno 2020 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 22/10/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In data 3/3/2020 il Tribunale di Belluno ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicando a RO BE la pena di mesi 9 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita presso l'azienda pubblica "Valle del Vanoi". 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la quale obbligatoriamente consegue al fatto che il conducente abbia provocato un incidente stradale e sia stata accertata, sulla sua persona, la presenza di un tasso alcolemico di valore superiore a 1,5 grammi per litro. 3. Il P.G. presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione diretta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 4. In primis il ricorso è ammissibile. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in procedimento PG c/ ZA, in base al quale «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggíamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U - , Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 5. Il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, per avere il conducente provocato un incidente stradale. L'art. 186, comma 2-bis, cod. strada stabilisce che, ove il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I provochi un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria, che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza resa ai sensi dell'art. 7 444 cod.proc.pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, Rv. 258622 - 01). Pertanto, in accoglimento del ricorso del RG. presso la Corte di appello di Venezia, deve essere disposta la revoca della patente di guida di RO BE. Poiché la sanzione è obbligatoria e non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, essa può essere applicata direttamente da questa Corte in virtù dei poteri riconosciuti dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che dispone. In Roma, così deciso il 22 ottobre 2020
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32887 Anno 2020 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 22/10/2020 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In data 3/3/2020 il Tribunale di Belluno ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicando a RO BE la pena di mesi 9 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita presso l'azienda pubblica "Valle del Vanoi". 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo violazione di legge per non avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la quale obbligatoriamente consegue al fatto che il conducente abbia provocato un incidente stradale e sia stata accertata, sulla sua persona, la presenza di un tasso alcolemico di valore superiore a 1,5 grammi per litro. 3. Il P.G. presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione diretta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 4. In primis il ricorso è ammissibile. Sebbene la impugnazione abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in procedimento PG c/ ZA, in base al quale «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggíamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (Sez. U - , Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 5. Il motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, per avere il conducente provocato un incidente stradale. L'art. 186, comma 2-bis, cod. strada stabilisce che, ove il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I provochi un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria, che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza resa ai sensi dell'art. 7 444 cod.proc.pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, Rv. 258622 - 01). Pertanto, in accoglimento del ricorso del RG. presso la Corte di appello di Venezia, deve essere disposta la revoca della patente di guida di RO BE. Poiché la sanzione è obbligatoria e non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, essa può essere applicata direttamente da questa Corte in virtù dei poteri riconosciuti dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che dispone. In Roma, così deciso il 22 ottobre 2020