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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 570/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5145/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000260169 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000260169 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 331099 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0008655 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2024/0000260169, notificato in data 15/05/2024, con cui la SO.G.E.T. S.p.A., agente della riscossione per il Comune di Corigliano-Rossano, ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 46.156,97. Tale importo deriva, per quanto di rilievo, dall'ingiunzione di pagamento n. 331099 relativa all'IMU 2014 e dall'avviso di accertamento n. 2021-0008655 relativo all'IMU 2016.
Deduce:
1) il difetto di sottoscrizione;
2) la carenza di motivazione, sia per la confusione nella determinazione degli importi sia per la mancata allegazione degli atti presupposti;
3) la nullità per mancata notifica degli atti prodromici;
4) l'infondatezza nel merito della pretesa IMU per l'anno 2014, asseritamente già assolta da altro soggetto e comunque non dovuta per aver concesso gli immobili in comodato d'uso gratuito.
Ritualmente notificato il ricorso si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. resistendo all' avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha sostenuto la piena legittimità della sottoscrizione digitale dell'atto, la validità della motivazione per relationem, la regolarità delle notifiche degli atti presupposti ovvero tanto l'ingiunzione di pagamento avvenuta a mezzo p. e. c. quanto l'avviso di ricevimento della notifica dell'accertamento per l'anno 2016 e l'infondatezza delle eccezioni di merito relative all'IMU 2014.
Con successiva memoria illustrativa, la società ricorrente, preso atto della produzione dell'avviso di ricevimento relativo all'accertamento per l'IMU 2016, ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta e ha formulato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 546/92, per la proposizione di querela di falso, richiamando a sostegno la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.
14457/2025.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente nel corso del giudizio ha avanzato la sospensione ex art. 39 d.lgs. 546/92 per proporre querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica dell'accertamento IMU
2016. L'istanza non può trovare accoglimento.
L'art. 39, comma 1, del d.lgs. 546/1992, stabilisce che "Il processo è ' sospeso quando è' presentata querela di falso...". La norma, nella sua chiara formulazione letterale, subordina l'effetto sospensivo all'avvenuta presentazione della querela, non alla mera intenzione di proporla. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sospensione del giudizio tributario non può essere disposta in via preventiva, ma solo a seguito dell'effettiva instaurazione del giudizio civile di falso. Ne consegue che il semplice disconoscimento della sottoscrizione e la richiesta di un termine per agire in sede civile non sono sufficienti a determinare l'arresto del processo tributario.
Pertanto, l'istanza di sospensione deve essere rigettata e la causa decisa nel merito. Il primo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente lamenta una discrasia tra il soggetto indicato nell'atto quale "responsabile del procedimento" (Nominativo_1) e il soggetto che ha apposto la firma digitale ( Nominativo_2). Tuttavia, come eccepito dalla resistente, l'atto impugnato risulta validamente sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Nominativo_2, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della SO.G.E.T. S.p.A. Tale sottoscrizione è pienamente idonea a imputare la paternità dell'atto all'agente della riscossione e a soddisfare i requisiti di legge, a prescindere dall'indicazione di un diverso funzionario responsabile del procedimento interno. La censura è, pertanto, respinta.
Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere legittima la motivazione per relationem degli atti della riscossione, a condizione che in essi siano indicati gli estremi degli atti presupposti, in modo da consentire al contribuente di individuarli e di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, il preavviso impugnato riporta chiaramente il numero e la data di notifica sia dell'ingiunzione di pagamento per l'IMU 2014 sia dell'avviso di accertamento per l'IMU 2016. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di allegare materialmente tali atti.
Quanto alla presunta incertezza nella determinazione degli importi, sebbene la struttura dell'atto possa apparire complessa, essa contiene il dettaglio delle singole voci di debito (imposta, sanzioni, interessi) per ciascun atto presupposto, consentendo, seppur con qualche difficoltà, la ricostruzione del totale richiesto.
Tale complessità non si traduce in un vizio di motivazione tale da determinare la nullità dell'atto.
Sulla dedotta nullità per mancata notifica degli atti presupposti. La censura è priva di pregio.
Per quanto riguarda l'ingiunzione n. 331099/2023 (IMU 2014), la stessa resistente ha evidenziato, e prodotto documentazione in merito (All. n. 3), che tale atto è già stato impugnato dalla Ricorrente_1 S.R.L. in un separato giudizio (R.G.R. 2579/2024), a riprova della sua avvenuta notifica e conoscenza.
Per quanto attiene all'avviso di accertamento n. 2021-0008655 (IMU 2016), la resistente ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, che costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.
Come già esposto, la ricorrente, pur avendo disconosciuto la firma, non ha poi intrapreso l'unica azione idonea a privare di efficacia probatoria tale documento, ovvero la proposizione della querela di falso. In assenza di una pronuncia del giudice civile che accerti la falsità del documento, la notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata nella data indicata sull'avviso di ricevimento prodotto in giudizio.
Infine, sono infondate le contestazioni relative al merito della pretesa IMU per l'anno 2014. In primo luogo, la circostanza che gli immobili fossero stati concessi in comodato d'uso gratuito alla società
Società_1 S.r.l. non sposta la soggettività passiva dell'imposta. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, soggetto passivo dell'IMU è il proprietario dell'immobile, qualità che pacificamente appartiene alla Ricorrente_1 S.R.L. Il contratto di comodato, avendo natura meramente obbligatoria, è ininfluente ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al versamento del tributo.
In secondo luogo, i pagamenti che la ricorrente assume essere stati effettuati dalla società Società_1 S.r.l. non possono estinguere il debito della Ricorrente_1 S.R.L.
Dalla documentazione prodotta, infatti, non emerge che tali versamenti siano stati eseguiti in nome e per conto della società odierna ricorrente, ma appaiono piuttosto come pagamenti effettuati da un soggetto terzo per un debito che riteneva (erroneamente) proprio. Tale pagamento non può, pertanto, avere efficacia liberatoria nei confronti del soggetto effettivamente obbligato per legge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A., che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5145/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000260169 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0000260169 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 331099 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021-0008655 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2024/0000260169, notificato in data 15/05/2024, con cui la SO.G.E.T. S.p.A., agente della riscossione per il Comune di Corigliano-Rossano, ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 46.156,97. Tale importo deriva, per quanto di rilievo, dall'ingiunzione di pagamento n. 331099 relativa all'IMU 2014 e dall'avviso di accertamento n. 2021-0008655 relativo all'IMU 2016.
Deduce:
1) il difetto di sottoscrizione;
2) la carenza di motivazione, sia per la confusione nella determinazione degli importi sia per la mancata allegazione degli atti presupposti;
3) la nullità per mancata notifica degli atti prodromici;
4) l'infondatezza nel merito della pretesa IMU per l'anno 2014, asseritamente già assolta da altro soggetto e comunque non dovuta per aver concesso gli immobili in comodato d'uso gratuito.
Ritualmente notificato il ricorso si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. resistendo all' avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha sostenuto la piena legittimità della sottoscrizione digitale dell'atto, la validità della motivazione per relationem, la regolarità delle notifiche degli atti presupposti ovvero tanto l'ingiunzione di pagamento avvenuta a mezzo p. e. c. quanto l'avviso di ricevimento della notifica dell'accertamento per l'anno 2016 e l'infondatezza delle eccezioni di merito relative all'IMU 2014.
Con successiva memoria illustrativa, la società ricorrente, preso atto della produzione dell'avviso di ricevimento relativo all'accertamento per l'IMU 2016, ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta e ha formulato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 546/92, per la proposizione di querela di falso, richiamando a sostegno la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.
14457/2025.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata posta in decisione sulla base degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente nel corso del giudizio ha avanzato la sospensione ex art. 39 d.lgs. 546/92 per proporre querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica dell'accertamento IMU
2016. L'istanza non può trovare accoglimento.
L'art. 39, comma 1, del d.lgs. 546/1992, stabilisce che "Il processo è ' sospeso quando è' presentata querela di falso...". La norma, nella sua chiara formulazione letterale, subordina l'effetto sospensivo all'avvenuta presentazione della querela, non alla mera intenzione di proporla. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sospensione del giudizio tributario non può essere disposta in via preventiva, ma solo a seguito dell'effettiva instaurazione del giudizio civile di falso. Ne consegue che il semplice disconoscimento della sottoscrizione e la richiesta di un termine per agire in sede civile non sono sufficienti a determinare l'arresto del processo tributario.
Pertanto, l'istanza di sospensione deve essere rigettata e la causa decisa nel merito. Il primo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente lamenta una discrasia tra il soggetto indicato nell'atto quale "responsabile del procedimento" (Nominativo_1) e il soggetto che ha apposto la firma digitale ( Nominativo_2). Tuttavia, come eccepito dalla resistente, l'atto impugnato risulta validamente sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Nominativo_2, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della SO.G.E.T. S.p.A. Tale sottoscrizione è pienamente idonea a imputare la paternità dell'atto all'agente della riscossione e a soddisfare i requisiti di legge, a prescindere dall'indicazione di un diverso funzionario responsabile del procedimento interno. La censura è, pertanto, respinta.
Anche il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere legittima la motivazione per relationem degli atti della riscossione, a condizione che in essi siano indicati gli estremi degli atti presupposti, in modo da consentire al contribuente di individuarli e di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, il preavviso impugnato riporta chiaramente il numero e la data di notifica sia dell'ingiunzione di pagamento per l'IMU 2014 sia dell'avviso di accertamento per l'IMU 2016. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di allegare materialmente tali atti.
Quanto alla presunta incertezza nella determinazione degli importi, sebbene la struttura dell'atto possa apparire complessa, essa contiene il dettaglio delle singole voci di debito (imposta, sanzioni, interessi) per ciascun atto presupposto, consentendo, seppur con qualche difficoltà, la ricostruzione del totale richiesto.
Tale complessità non si traduce in un vizio di motivazione tale da determinare la nullità dell'atto.
Sulla dedotta nullità per mancata notifica degli atti presupposti. La censura è priva di pregio.
Per quanto riguarda l'ingiunzione n. 331099/2023 (IMU 2014), la stessa resistente ha evidenziato, e prodotto documentazione in merito (All. n. 3), che tale atto è già stato impugnato dalla Ricorrente_1 S.R.L. in un separato giudizio (R.G.R. 2579/2024), a riprova della sua avvenuta notifica e conoscenza.
Per quanto attiene all'avviso di accertamento n. 2021-0008655 (IMU 2016), la resistente ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata, che costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.
Come già esposto, la ricorrente, pur avendo disconosciuto la firma, non ha poi intrapreso l'unica azione idonea a privare di efficacia probatoria tale documento, ovvero la proposizione della querela di falso. In assenza di una pronuncia del giudice civile che accerti la falsità del documento, la notifica deve ritenersi regolarmente perfezionata nella data indicata sull'avviso di ricevimento prodotto in giudizio.
Infine, sono infondate le contestazioni relative al merito della pretesa IMU per l'anno 2014. In primo luogo, la circostanza che gli immobili fossero stati concessi in comodato d'uso gratuito alla società
Società_1 S.r.l. non sposta la soggettività passiva dell'imposta. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, soggetto passivo dell'IMU è il proprietario dell'immobile, qualità che pacificamente appartiene alla Ricorrente_1 S.R.L. Il contratto di comodato, avendo natura meramente obbligatoria, è ininfluente ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al versamento del tributo.
In secondo luogo, i pagamenti che la ricorrente assume essere stati effettuati dalla società Società_1 S.r.l. non possono estinguere il debito della Ricorrente_1 S.R.L.
Dalla documentazione prodotta, infatti, non emerge che tali versamenti siano stati eseguiti in nome e per conto della società odierna ricorrente, ma appaiono piuttosto come pagamenti effettuati da un soggetto terzo per un debito che riteneva (erroneamente) proprio. Tale pagamento non può, pertanto, avere efficacia liberatoria nei confronti del soggetto effettivamente obbligato per legge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente SO.G.E.T. S.p.A., che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026