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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0432022001526819000 ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 043 2022 00152681 90 00 scaturita dall'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni n. 2014 1T 000633 000, con la quale l'Ufficio recuperava l'Imposta sul valore aggiunto relativamente alla compravendita immobiliare, ritenendo che il ricorrente avesse utilizzato impropriamente il diritto alla riduzione dell'aliquota agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del
10%.
Motivi di ricorso: In via preliminare, si eccepisce la nullità e/o l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per notifica a mezzo PEC. Difetto di sottoscrizione. Inesistenza della pretesa tributaria.
AE si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla notifica a mezzo PEC si rileva la costante e numerosa giurisprudenza in merito a cui si ci conforma per affermare la legittimità di tale mezzo di notificazione. Si ci limita a sottolineare che , in ogni caso, la notifica ha raggiunto il suo scopo consentendo alla parte ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa, come ha fatto. Si rigetta il motivo.
L'atto impugnato risulta regolarmente formulato e sottoscritto. Si rigetta il motivo.
Nel merito della pretesa si osserva che l'iscrizione a ruolo scaturisce dalla Sentenza n. 1959/2017 di questa
Corte relativa all' avviso di liquidazione n. 2014 S.1T N.000633-000 l'Ufficio Territoriale di Cerignola procedeva alla revoca dell'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso, di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, per violazione delle disposizioni dell'articolo 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per insussistenza della duplice condizione dichiarata in atto come da motivazione dello stesso. Sentenza definitiva.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 oltte oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0432022001526819000 ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 043 2022 00152681 90 00 scaturita dall'avviso di liquidazione dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni n. 2014 1T 000633 000, con la quale l'Ufficio recuperava l'Imposta sul valore aggiunto relativamente alla compravendita immobiliare, ritenendo che il ricorrente avesse utilizzato impropriamente il diritto alla riduzione dell'aliquota agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del
10%.
Motivi di ricorso: In via preliminare, si eccepisce la nullità e/o l'illegittimità dell'opposta cartella di pagamento per notifica a mezzo PEC. Difetto di sottoscrizione. Inesistenza della pretesa tributaria.
AE si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla notifica a mezzo PEC si rileva la costante e numerosa giurisprudenza in merito a cui si ci conforma per affermare la legittimità di tale mezzo di notificazione. Si ci limita a sottolineare che , in ogni caso, la notifica ha raggiunto il suo scopo consentendo alla parte ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa, come ha fatto. Si rigetta il motivo.
L'atto impugnato risulta regolarmente formulato e sottoscritto. Si rigetta il motivo.
Nel merito della pretesa si osserva che l'iscrizione a ruolo scaturisce dalla Sentenza n. 1959/2017 di questa
Corte relativa all' avviso di liquidazione n. 2014 S.1T N.000633-000 l'Ufficio Territoriale di Cerignola procedeva alla revoca dell'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di case di abitazione non di lusso, di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, per violazione delle disposizioni dell'articolo 1, nota II-bis, della Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per insussistenza della duplice condizione dichiarata in atto come da motivazione dello stesso. Sentenza definitiva.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 oltte oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino