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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260968934000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12157/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre l'Avv. Ricorrente_1 rapp.to e difeso da se' stesso impugnando la cartella esattoriale n. 09720240260968934000 notificata il 7.1.2025 dall' AdER recante l'importo di euro 281,82 iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento dell' imposta di registro su ordinanza d'assegnazione
Tribunale di Roma, sez esec. esecuzioni mob. R.G. 13485/22.
Eccepisce il ricorrente di aver tempestivamente pagato in data 19.10.2023 l'importo a suo tempo richiesto con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473 notificato in pari data ed illegittimamente iscritto in cartella precisando di avere versato nuovamente in data 7.1.2025 l'importo in cartella al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, con evidente conseguente aggravio di spese a proprio carico. Precisa al riguardo di aver reperito solo successivamente alla notifica della cartella, il modello F24 attestante il pregresso risalente esatto ed immediato versamento. Il ricorrente eccepisce, di conseguenza, la illegittimità della iscrizione a ruolo e dunque della cartella chiedendo la restituzione dell'importo di
€ 281,82 indebitamente corrisposto. Deposita inoltre una memoria difensiva riportandosi al ricorso evidenziando che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.6.2025 adottato in autotutela e depositato in giudizio solamente il 12.6.25, ha accolto l'istanza di annullamento della pretesa riconoscendo anche il diritto al rimborso dell'indebito pagato in quanto l'imposta risultava già corrisposta dichiarando inoltre di aver provveduto allo sgravio presso il Concessionario. Lamenta tuttavia il ricorrente di non avere avuto il rimborso preannunciato dall' AE. Conclude invocando la condanna delle controparti alle spese di giudizio ed al rimborso forfettario delle spese generali, refusione delle spese vive di contributo unificato, pari ad € 30,00 e compensi professionali ex d.m. 147/22 a proprio favore.
L'AE resiste in giudizio confermando da un lato di avere provveduto all'annullamento della iscrizione a ruolo e dunque allo sgravio della cartella n. 09720240260968934000 notif. in data 07/01/25 per omesso versamento della predetta imposta , avendo verificato che il contribuente ebbe tempestivamente a pagare la tassa di registrazione liquidata con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473 notificato il 19/10/23 da essa AE come pure documentato in atti, ma al contempo respingendo la istanza di ripetizione dell'indebito in quanto non formalizzata in specifica separata istanza.
Non si è costituito il Concessionario.
Il Giudice ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Accoglie parzialmente il ricorso come da seguente motivazione. Con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473, notificato il 19/10/23, l'AE richiedeva al Sig.
Ricorrente_1 il versamento dell'imposta di registro su ordinanza del Tribunale di Roma, sez. es. mob., R.G. 13485/22. Il contribuente provvedeva ad effettuare il richiesto versamento in pari data. Successivamente, in data 07/01/25, il contribuente riceveva, altresì, la notifica della cartella di pagamento n.
09720240260968934000 per omesso versamento della predetta imposta che provvedeva a pagare solo al fine di evitare ulteriori aggravi di spese in proprio danno. Proponeva in data 8.1.2025 gravame avverso la cartella assumendo in proprio, nella qualità di Avvocato, la difesa di sé stesso, chiedendone l'annullamento e reclamando la restituzione dell'importo indebitamente versato. L'AE, unica controparte costituitasi in giudizio, ha depositato in atti il provvedimento di sgravio della cartella senza tuttavia adempiere pur assicurando di provvedervi, a restituire le somme indebitamente doppiamente versate dal ricorrente giustificando tale rifiuto in ragione della mancanza di una rituale separata istanza da presentare all'AdER e pertanto ritenendo inammissibile allo stato la domanda di rimborso. L'AE conclude per il rigetto del ricorso.
Si osserva che con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720240260968934000 l' Ente creditore, ha provveduto, sia pure in ritardo, ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, come da documentazione in atti avendo verificato l'avvenuto risalente esatto e tempestivo primitivo pagamento del 19/10/2023. Precisamente : l'avviso di liquidazione fu pagato il 10.10.2023, l'AE consegnò il ruolo il
10.11.2024, la cartella fu notificata il 7.1.2025, il gravame avverso la cartella ed il ruolo è stato depositato l' 8.1.2025, l'AE ha adottato provvedimento di sgravio il 10.6.2025 (prot. N. 2025S0366576) . L'AE, in vista della udienza del 27.11.25, ha depositato unitamente alla costituzione in giudizio il citato provvedimento di sgravio di cui il ricorrente dichiara di essere venuto a conoscenza solo in tale occasione.
E' evidente che l'AE ha doverosamente provveduto ad annullare la cartella ab origine riconoscendo che il contribuente nulla deve. Il fatto che l'AE ha provveduto a riconoscere la fondatezza della richiesta del contribuente sia pure se solo all'esito dell'incardinazione del presente gravame, comporta l'accoglimento del ricorso sul punto. Sulla natura del provvedimento adottato da parte dell'AE si evidenzia che trattasi di annullamento il quale è provvedimento con effetti retroattivi ovvero l'atto viene eliminato dall'origine.
Diversamente un provvedimento di revoca importerebbe effetti ex nunc ovvero questi rimarrebbero validi fino al momento della eliminazione dell'atto dal panorama giuridico. Nel caso dunque lo sgravio disposto ha annullato l'importo preteso con effetti sia riguardo all'AE sia riguardo l'Agente della Riscossione. La cartella impugnata è da ritenersi in conclusione cancellata con onere per l'AE di disporre conseguenzialmente.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente alla ripetizione dell'indebito avendo versato due volte l'importo richiesto.
Tuttavia l'AE insiste affinchè sia rigettato il ricorso nella parte riguardante la ulteriore richiesta di ripetizione dell'indebito versato. Al riguardo l'AE ha così dichiarato: “ In caso di domande cumulative, il ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso e conseguentemente presentare cumulativamente ricorso avverso la cartella di pagamento e avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso (cfr. da ultimo Cass. Civile, Sez. V, 31 agosto 2023, n. 25549). Ciò premesso, stante l'avvenuto sgravio, ai fini della ripetizione delle somme la parte - con istanza indirizzata all'Agente della
Riscossione – otterrà la ripetizione delle somme versate”.
Sulla ripetizione dell'indebito sostanzialmente il ricorrente ha ragione proprio per l'annullamento ab origine della iscrizione a ruolo operata dall'Ente creditore AE, ed entrambi gli Enti coinvolti nel procedimento sono al corrente di tale condizione giuridica venutasi a creare ovvero l'importo deve essere restituito al contribuente. Ma la parte interessata deve presentare a pena di decadenza apposita istanza entro il termine stabilito dalle singole leggi di imposta (per il caso in esame si applica l'art. 77 DPR
26.4.86 n. 131). Chi ha effettuato un pagamento ( in questo caso specifico con riserva) senza che vi fosse una obbligazione giuridica cioè senza causa può chiederne la restituzione ma il ricorrente può procedere, secondo le formalità indispensabili per la ammissibilità della istanza da indirizzare al Concessionario.
Il contribuente ha pagato la cartella con riserva avendo dichiarato di aver provveduto al solo fine di evitare esecuzioni forzate. In tale caso il giudice tributario deve decidere la controversia nel merito, poiché l'interesse ad agire persiste. Dunque, per quanto motivato, si accoglie il ricorso limitatamente all' annullamento della iscrizione a ruolo e della cartella mentre l'istanza di ripetizione di indebito va proposta in altra sede secondo le formalità di legge.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240260968934000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12157/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre l'Avv. Ricorrente_1 rapp.to e difeso da se' stesso impugnando la cartella esattoriale n. 09720240260968934000 notificata il 7.1.2025 dall' AdER recante l'importo di euro 281,82 iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento dell' imposta di registro su ordinanza d'assegnazione
Tribunale di Roma, sez esec. esecuzioni mob. R.G. 13485/22.
Eccepisce il ricorrente di aver tempestivamente pagato in data 19.10.2023 l'importo a suo tempo richiesto con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473 notificato in pari data ed illegittimamente iscritto in cartella precisando di avere versato nuovamente in data 7.1.2025 l'importo in cartella al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, con evidente conseguente aggravio di spese a proprio carico. Precisa al riguardo di aver reperito solo successivamente alla notifica della cartella, il modello F24 attestante il pregresso risalente esatto ed immediato versamento. Il ricorrente eccepisce, di conseguenza, la illegittimità della iscrizione a ruolo e dunque della cartella chiedendo la restituzione dell'importo di
€ 281,82 indebitamente corrisposto. Deposita inoltre una memoria difensiva riportandosi al ricorso evidenziando che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.6.2025 adottato in autotutela e depositato in giudizio solamente il 12.6.25, ha accolto l'istanza di annullamento della pretesa riconoscendo anche il diritto al rimborso dell'indebito pagato in quanto l'imposta risultava già corrisposta dichiarando inoltre di aver provveduto allo sgravio presso il Concessionario. Lamenta tuttavia il ricorrente di non avere avuto il rimborso preannunciato dall' AE. Conclude invocando la condanna delle controparti alle spese di giudizio ed al rimborso forfettario delle spese generali, refusione delle spese vive di contributo unificato, pari ad € 30,00 e compensi professionali ex d.m. 147/22 a proprio favore.
L'AE resiste in giudizio confermando da un lato di avere provveduto all'annullamento della iscrizione a ruolo e dunque allo sgravio della cartella n. 09720240260968934000 notif. in data 07/01/25 per omesso versamento della predetta imposta , avendo verificato che il contribuente ebbe tempestivamente a pagare la tassa di registrazione liquidata con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473 notificato il 19/10/23 da essa AE come pure documentato in atti, ma al contempo respingendo la istanza di ripetizione dell'indebito in quanto non formalizzata in specifica separata istanza.
Non si è costituito il Concessionario.
Il Giudice ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Accoglie parzialmente il ricorso come da seguente motivazione. Con avviso di liquidazione n. TJP 07759300473, notificato il 19/10/23, l'AE richiedeva al Sig.
Ricorrente_1 il versamento dell'imposta di registro su ordinanza del Tribunale di Roma, sez. es. mob., R.G. 13485/22. Il contribuente provvedeva ad effettuare il richiesto versamento in pari data. Successivamente, in data 07/01/25, il contribuente riceveva, altresì, la notifica della cartella di pagamento n.
09720240260968934000 per omesso versamento della predetta imposta che provvedeva a pagare solo al fine di evitare ulteriori aggravi di spese in proprio danno. Proponeva in data 8.1.2025 gravame avverso la cartella assumendo in proprio, nella qualità di Avvocato, la difesa di sé stesso, chiedendone l'annullamento e reclamando la restituzione dell'importo indebitamente versato. L'AE, unica controparte costituitasi in giudizio, ha depositato in atti il provvedimento di sgravio della cartella senza tuttavia adempiere pur assicurando di provvedervi, a restituire le somme indebitamente doppiamente versate dal ricorrente giustificando tale rifiuto in ragione della mancanza di una rituale separata istanza da presentare all'AdER e pertanto ritenendo inammissibile allo stato la domanda di rimborso. L'AE conclude per il rigetto del ricorso.
Si osserva che con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720240260968934000 l' Ente creditore, ha provveduto, sia pure in ritardo, ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, come da documentazione in atti avendo verificato l'avvenuto risalente esatto e tempestivo primitivo pagamento del 19/10/2023. Precisamente : l'avviso di liquidazione fu pagato il 10.10.2023, l'AE consegnò il ruolo il
10.11.2024, la cartella fu notificata il 7.1.2025, il gravame avverso la cartella ed il ruolo è stato depositato l' 8.1.2025, l'AE ha adottato provvedimento di sgravio il 10.6.2025 (prot. N. 2025S0366576) . L'AE, in vista della udienza del 27.11.25, ha depositato unitamente alla costituzione in giudizio il citato provvedimento di sgravio di cui il ricorrente dichiara di essere venuto a conoscenza solo in tale occasione.
E' evidente che l'AE ha doverosamente provveduto ad annullare la cartella ab origine riconoscendo che il contribuente nulla deve. Il fatto che l'AE ha provveduto a riconoscere la fondatezza della richiesta del contribuente sia pure se solo all'esito dell'incardinazione del presente gravame, comporta l'accoglimento del ricorso sul punto. Sulla natura del provvedimento adottato da parte dell'AE si evidenzia che trattasi di annullamento il quale è provvedimento con effetti retroattivi ovvero l'atto viene eliminato dall'origine.
Diversamente un provvedimento di revoca importerebbe effetti ex nunc ovvero questi rimarrebbero validi fino al momento della eliminazione dell'atto dal panorama giuridico. Nel caso dunque lo sgravio disposto ha annullato l'importo preteso con effetti sia riguardo all'AE sia riguardo l'Agente della Riscossione. La cartella impugnata è da ritenersi in conclusione cancellata con onere per l'AE di disporre conseguenzialmente.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente alla ripetizione dell'indebito avendo versato due volte l'importo richiesto.
Tuttavia l'AE insiste affinchè sia rigettato il ricorso nella parte riguardante la ulteriore richiesta di ripetizione dell'indebito versato. Al riguardo l'AE ha così dichiarato: “ In caso di domande cumulative, il ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso e conseguentemente presentare cumulativamente ricorso avverso la cartella di pagamento e avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso (cfr. da ultimo Cass. Civile, Sez. V, 31 agosto 2023, n. 25549). Ciò premesso, stante l'avvenuto sgravio, ai fini della ripetizione delle somme la parte - con istanza indirizzata all'Agente della
Riscossione – otterrà la ripetizione delle somme versate”.
Sulla ripetizione dell'indebito sostanzialmente il ricorrente ha ragione proprio per l'annullamento ab origine della iscrizione a ruolo operata dall'Ente creditore AE, ed entrambi gli Enti coinvolti nel procedimento sono al corrente di tale condizione giuridica venutasi a creare ovvero l'importo deve essere restituito al contribuente. Ma la parte interessata deve presentare a pena di decadenza apposita istanza entro il termine stabilito dalle singole leggi di imposta (per il caso in esame si applica l'art. 77 DPR
26.4.86 n. 131). Chi ha effettuato un pagamento ( in questo caso specifico con riserva) senza che vi fosse una obbligazione giuridica cioè senza causa può chiederne la restituzione ma il ricorrente può procedere, secondo le formalità indispensabili per la ammissibilità della istanza da indirizzare al Concessionario.
Il contribuente ha pagato la cartella con riserva avendo dichiarato di aver provveduto al solo fine di evitare esecuzioni forzate. In tale caso il giudice tributario deve decidere la controversia nel merito, poiché l'interesse ad agire persiste. Dunque, per quanto motivato, si accoglie il ricorso limitatamente all' annullamento della iscrizione a ruolo e della cartella mentre l'istanza di ripetizione di indebito va proposta in altra sede secondo le formalità di legge.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il
Giudice monocratico Maria Laura Petrongari