Art. 59.
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalita' ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullita' per sentenza della competente autorita' giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell' art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalita' ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullita' per sentenza della competente autorita' giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell' art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.