Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 maggio 1990
Art. 8. Praticanti abilitati al patrocinio 1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell' art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 , qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:
a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attivita' svolta;
c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale puo' accertare la veridicita' delle annotazioni nei modi ritenuti piu' opportuni.
Nota all' art. 8 :
- L' art. 1 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) sostituisce l' art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 il cui testo vigente e' riportato nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 19 maggio 1990
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