Art. 28.
Al 1° capoverso dell' art. 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342 , e' sostituito il seguente:
«Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909».
Al 1° capoverso dell' art. 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342 , e' sostituito il seguente:
«Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909».