Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, cost., cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che - escludendo l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti).
Commentario • 1
- 1. Il caso Bodson ed altri: sciopero generale, blocco stradale e diritti (degli altri).Di : Francesco Buffa · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 9 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 27.11.1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo CANDELA " N. 1644
3. Dott. Adolfo DI VIRGINIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano BIELLI " rel. N. 39305/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CI PI;
2) AN MA;
3) TI LO;
4) IN NA;
5) ES IN;
6) RI SS;
7) LI MO
avverso la sentenza del 5-20/11/1997 emessa dalla Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano Bielli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21-12-/8-1-1996 il Tribunale di Roma assolveva gli imputati di cui in epigrafe del reato di cui all'art. 1 DL 22.1.1948 n. 66 (ingombro ed occupazione della strada ferrata presso la stazione di Zagarolo il 30.5.1991, al fine di ostacolare la libera circolazione dei treni della linea Roma - Cassino, così cagionando un rallentamento di 105 minuti nei percorsi) per non aver commesso il fatto, in quanto erano stati identificati dalle forze dell'ordine quando il traffico ferroviario era già stato fermato dal capostazione e non era possibile considerare la loro permanenza nella stazione (sia che fossero sui binari, o seduti sul marciapiedi, od in piedi) quale sintomo della volontà di contribuire ad impedire il traffico (tanto più che le persone nella stazione erano quasi tutte giustificate nella loro presenza in loco dalla loro qualità di "pendolari").
Con sentenza 5-20/11/1997, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della predetta sentenza (appellata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello), dichiarava gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 340 c.p. (così modificata l'originaria imputazione) e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di giorni 20 di reclusione ciascuno, sostituita con L. 500.000 di multa (pena sospesa e non menzione). La Corte territoriale osservava che dalle deposizioni del capostazione IN DE LU e dell'Ispettore della POLFER Giacinto TI era emerso che un centinaio di persone aveva occupato la stazione ferroviaria di ZAGAROLO, provocando una interruzione del traffico ferroviario per un paio d'ore e che gli imputati erano stati singolarmente e personalmente identificati tra le persone presenti: da ciò desumeva che agli imputati avevano sicuramente posto in essere condotte idonee ad impedire il normale svolgimento del traffico ferroviario sia pure con il dolo generico del reato di cui all'art. 340 c.p. e non con il dolo specifico del reato originariamente contestato, senza che rilevasse in contrario la lodevole diligenza del capostazione, il quale aveva fatto fermare i treni prima che entrassero nella stazione.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Il AN ed il TI deducono che la sentenza d'appello non distingue tra coloro che si trovavano nella stazione per usufruire del servizio ferroviario e quelli che manifestavano per protestare contro la soppressione del 2.6.1991 della fermata a Zagarolo del treno n. 3358 diretto a Roma (arrivo a Roma Termini alle ore 8,25): dalle deposizioni del DE LU e del TI emergeva solo che al momento dell'arrivo della POLFER alcune persone erano sedute sul marciapiedi ed altre occupavano i binari. Il LI osserva: a) che l'identificazione degli imputati atteneva alla loro presenza in loco, non già all'individuazione di condotte penalmente rilevanti, tanto più che al momento dell'arrivo della POLFER era rimasti sul posto solo i pendolari che avevano necessità di prendere il treno (solo due persone era state trovate in atteggiamento di protesta: tali EL e CI); b) che la manifestazione era pacifica ed espressione del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, non pattuibile ex art. 51 c.p.; c) che non v'era stata nessuna interruzione o turbativa del servizio, non indicata nel foglio di corsa del treno.
ES, IN e RI deducono: a) che non v'era prova che i manifestanti volessero bloccare od interrompere il traffico ferroviario;
b) che non risultava dove e quando gli imputati fossero stati identificati.
La CI obietta che non era stato provato chi tra i partecipanti avesse realmente e volutamente contribuito ad impedire il traffico ferroviario e che non era stata valutata la circostanza che l'interruzione del servizio era stata effettuata dall'amministrazione ferroviaria, la quale, comunicando la soppressione della cosa, aveva provocato una protesta spontanea, svoltosi sui binari e sul piazzale della stazione.
Tutti chiedono l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione.
1.- I ricorrenti ES, IN, RI e CI risultano essere rimasti contumaci nel giudizio di appello (v. la sentenza impugnata).
Il ricorso dei primi tre (proposto dall'avvocato Bruno ANDREOZZI) e dell'ultima (proposto dall'avvocato Francesco PATANÈ) è stato presentato da difensori per i quali non si rinviene in atti lo specifico mandato ad impugnare richiesto dall'art. 571, 3^ co., c.p.p. in relazione alle sentenze contumaciali.
Occorre pertanto dichiarare l'inammissibilità di tali ricorsi, con condanna dei medesimi ricorrenti a pagare, ciascuno, la sanzione pecuniaria di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende (misura che qui si ritiene congrua) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 2.- Gli altri ricorsi sono infondati e vanno rigettati. I ricorrenti deducono: a) la mancanza di turbativa del servizio;
b) la legittimità, ex art. 51 c.p., della manifestazione in questione;
c) l'inesistenza di elementi a loro carico evidenzianti la realizzazione di condotte illecite, non essendo sufficienti ad integrare il reato la loro mera presenza nella stazione ferroviaria. Da tali circostanze e da tali dati si desumerebbe - sempre secondo i ricorrenti - l'illegittimità e l'illogicità manifesta della decisione impugnata.
Le censure vanno esaminate partitamente.
3.- Quanto a quella sub a), entrambe le sentenze, di primo grado e di appello, concordano nel ritenere, sulla base delle deposizioni del capostazione DE LU e dell'ispettore della POLFER, TI, che il 30.5.1991 "oltre un centinaio di persone" ovvero "un centinaio di persone" occupò la stazione ferroviaria di Zagarolo, provocando di fatto l'interruzione del traffico ferroviario per un paio d'ore. Tale occupazione, come sottolineato nelle sentenze, conseguiva cronologicamente ad una petizione, sottoscritta da vari utenti del servizio ferroviario, per il mantenimento della fermata del treno n. 3358 alle ore 8,00 a Zagarolo, che si sapeva sarebbe stata soppressa dal 2.6.1991. Appare dunque logica la valutazione della Corte territoriale secondo cui, per il numero dei partecipanti e le modalità della manifestazione (occupazione delle banchine di transito e della zona dei binari), si creò un turbamento od una interruzione del servizio ferroviario, in quanto fu proprio a causa di quell'assembramento che il capostazione impedì ai treni l'ingresso nella stazione. Una volta accertato che l'ordine impartito dal capostazione ai treni fu determinato dalla manifestazione e disordinata occupazione della sede ferroviaria, non ha alcuna importanza la mancata indicazione di turbamenti ad interruzioni nel foglio di corsa dei treni. Non ha rilievo neppure la constatazione (del resto ovvia) che la manifestazione ebbe inizio all'esterno della stazione, posto che entrambe le sentenze, con motivazione completa ed esente da vizi logici, hanno posto in luce il nesso causale tra l'assembramento e l'ordine suddetto impartito dal capostazione ai treni. Parimenti plausibile e coerentemente motivato è il rilievo della Corte di Appello circa la sussistenza del dolo di cui all'art.340 c.p. nei partecipanti alla manifestazione, date le descritte modalità di condotta. In questa sede non può, poi, procedersi ad una nuova valutazione dei fatti presi in esame del giudice del merito: sul punto ogni censura dei ricorrenti sarebbe inammissibile. 4.- Quanto al motivo di ricorso sub b) (esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero) è qui sufficiente ricordare che l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21, 1^ co., della Costituzione cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si realizzi la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti.
Nella specie è palese il superamento di tali limiti, con conseguente impossibilità di invocare la causa di non punibilità di cui all'art. 51 c.p.. 5.- Quanto alla censura sub c) (impossibilità di ricondurre la prova della presenza in loco degli imputati alla prova della commissione della condotta illecita) deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si è opportunamente valorizzata la circostanza non solo dell'identificazione in loco dei ricorrenti da parte della POLFER o dei Carabinieri quando i treni erano stati già fermati dal capostazione (identificazione ammessa dagli stessi imputati), ma anche della loro presenza insieme a tante altre persone (v. sentenza di primo grado: "con tanta folla") così da contribuire a rendere efficace l'impedimento alla circolazione dei treni ed alla revoca dell'ordine impartito dal capostazione ai macchinisti ed ai capotreni di non entrare nella stazione. In altri termini, la sentenza impugnata ha coerentemente sottolineato che i ricorrenti, con la loro permanenza nella stazione per motivi diversi dall'utilizzazione dei treni (che erano stati bloccati) avevano contribuito con la loro condotta (solidale con quella degli altri manifestati) alla protrazione del turbamento od interruzione del servizio ferroviario (nella sentenza di appello si menziona una condotta di occupazione;
nella sentenza di primo grado si parla di "sedere sui marciapiedi"). La Corte territoriale ha richiamato al riguardo le trascrizioni delle deposizioni, dalle quali si desume che, quando gli imputati furono identificati "v'era una grande confusione" e le persone in parte "erano sedute sul marciapiede" (teste TI), mentre altre (in particolare i coimputati EL e CI) erano sui binari. Non è dunque illogico ritenere che una condotta che alimenti la "confusione" dell'assembramento, sedendo sulle banchine di transito, mentre è in corso l'occupazione anche della sede ferroviaria, in difetto di elementi di prova contraria, integri l'ipotesi di cui all'art. 340 c.p.; soprattutto quando non sia contestato che gli agenti abbiano partecipato alla manifestazione;
quando non risultino altre specifiche ragioni giustificative della presenza in loco degli imputati;
quando appaia accertato che la manifestazione abbia realizzato) con la consapevolezza dei suoi partecipanti) una interruzione ad un turbamento del servizio ferroviario. Non ha poi rilievo se al momento dell'arrivo dei Carabinieri e della POLFER fossero presenti 100 persone o 30 persone: rileva invece che era posta in essere la condotta tipica del reato di cui all'art.340 c.p. (imputati EL e IP) coadiuvata attivamente da quella degli odierni ricorrenti nel senso sopra specificato. Si è già osservato, infine, che non può procedersi, in sede di giudizio di legittimità, ad una nuova valutazione degli elementi di fatti raccolti: qui è sufficiente prendere atto della mancanza dei vizi di motivazione della sentenza denunciati.
6.- Al rigetto dei ricorsi del AN, della TI e del LI consegue la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali.
7.- Va precisato che la condanna in solido a pagare le spese processuali riguarda tutti i ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi di ES IN, IN NA, RI SS e CI PI. Rigetta i ricorsi di AN MA, TI LO, LI MO.
Condanna tutti i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali, nonché la ES, la IN, il RI e la CI e versare la somma di L. 500.000= ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999