Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 7822
CASS
Sentenza 27 novembre 1998

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L'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, garantiti dagli artt. 17 e 21, primo comma, cost., cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, come quando si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. con modalità di condotta che esorbitino dal fisiologico esercizio di quei diritti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che - escludendo l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - avevano pronunciato condanna degli imputati per il reato previsto dalla norma sopra indicata, per avere occupato i binari ferroviari, per manifestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando un rallentamento dei percorsi dei convogli per la durata di 105 minuti).

Commentario1

  • 1Il caso Bodson ed altri: sciopero generale, blocco stradale e diritti (degli altri).
    Di : Francesco Buffa · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 9 marzo 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/1998, n. 7822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7822
Data del deposito : 27 novembre 1998

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