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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G: 5624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D' Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 5624/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Patricelli Rosa presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in Maddaloni (CE) in data 11.07.1983 e dalla loro unione nascevano cinque figli: , e , tutti autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Con ricorso ritualmente depositato in data 25.09.2024, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà ed in quanto convivente con il di lei padre anziano.
Il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto va preliminarmente dichiarata la sua contumacia.
All'udienza celebrata in data 07.01.2025, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al G.I. designato, e così dichiarava: “Mi sono separata qualche mese fa, mio marito vive a casa sua e ora la situazione si è normalizzata. I miei figli sono sposati io vivo con mio padre che accudisco e chiedo la separazione da mio marito e nient'altro.
Il mio matrimonio è stato molto difficile ma ora da quando ci siamo separati la situazione è migliorata e non mi dà alcun fastidio anzi se mi vede per strada ognuno va per la sua strada senza alcuna problematica. Chiedo dunque la separazione senza addebito atteso che voglio solo separarmi e che mi lasci in pace. dichiaro di rinunciare alla domanda di addebito.”
Il G.I. preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso, autorizzava i coniugi a vivere separati e introitava la causa per la decisione senza termini.
Dunque il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito alla casa coniugale, nell'atto introduttivo parte ricorrente ne chiede l'assegnazione, essendo la casa di sua esclusiva proprietà oltre che nella sua disponibilità.
Orbene, stante la assenza di figli minori ovvero figli maggiorenni non economicamente indipendenti nulla si dispone in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare, rilevando nella fattispecie in esame il titolo di proprietà in forza del quale la ricorrente ha già la piena disponibilità dell'immobile.
Sulle spese di lite
Stante la natura costitutiva della pronuncia dichiara non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
b) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 12, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983;
d) Nulla dispone in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D' Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. RG 5624/2024 promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Patricelli Rosa presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in Maddaloni (CE) in data 11.07.1983 e dalla loro unione nascevano cinque figli: , e , tutti autosufficienti. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Con ricorso ritualmente depositato in data 25.09.2024, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà ed in quanto convivente con il di lei padre anziano.
Il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto va preliminarmente dichiarata la sua contumacia.
All'udienza celebrata in data 07.01.2025, parte ricorrente compariva per la prima volta dinanzi al G.I. designato, e così dichiarava: “Mi sono separata qualche mese fa, mio marito vive a casa sua e ora la situazione si è normalizzata. I miei figli sono sposati io vivo con mio padre che accudisco e chiedo la separazione da mio marito e nient'altro.
Il mio matrimonio è stato molto difficile ma ora da quando ci siamo separati la situazione è migliorata e non mi dà alcun fastidio anzi se mi vede per strada ognuno va per la sua strada senza alcuna problematica. Chiedo dunque la separazione senza addebito atteso che voglio solo separarmi e che mi lasci in pace. dichiaro di rinunciare alla domanda di addebito.”
Il G.I. preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso, autorizzava i coniugi a vivere separati e introitava la causa per la decisione senza termini.
Dunque il Collegio in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito alla casa coniugale, nell'atto introduttivo parte ricorrente ne chiede l'assegnazione, essendo la casa di sua esclusiva proprietà oltre che nella sua disponibilità.
Orbene, stante la assenza di figli minori ovvero figli maggiorenni non economicamente indipendenti nulla si dispone in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare, rilevando nella fattispecie in esame il titolo di proprietà in forza del quale la ricorrente ha già la piena disponibilità dell'immobile.
Sulle spese di lite
Stante la natura costitutiva della pronuncia dichiara non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
b) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 12, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983;
d) Nulla dispone in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio