CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI SI nato a [...] il [...] NO IO ZA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2 Anno 2026 Presidente: GN IA Relatore: CA GA Data Udienza: 16/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello del pubblico ministero nei confronti, tra gli altri, di AI SI e NO IO ZA, avverso il provvedimento di rigetto di una richiesta cautelare reale, disponendo – per l’effetto – il sequestro preventivo del complesso dei beni aziendali funzionali all’esercizio d’impresa (nella specie, tre tabaccherie intestate a soggetti diversi dall’indagato AI). La decisione è stata assunta in sede di rinvio, a seguito di annullamento (giusta sentenza n. 3042/2025 della Terza sezione penale di questa Corte di cassazione) dell’ordinanza del 14/06/2024 del medesimo Tribunale, con la quale era stato rigettato il gravame del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo dei tre esercizi commerciali, ritenuti riconducibili a AI SI, cui è contestato il reato di cui all’art. 512 bis, cod. pen., proprio in relazione a detti beni. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorsi la difesa dell’indagato AI e di NO IO ZA, quest’ultima intestataria di una delle citate tabaccherie (indicata come Rivendita n. 29), formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen.: preso atto della preclusione derivante dal rinvio a giudizio dell’imputato per il reato per il quale si procede, la difesa ha opposto un difetto assoluto di motivazione, quanto al periculum, aspetto che dovrebbe essere scrutinato specificamente nel provvedimento genetico della misura, quale deve considerarsi, a seguito dell’annullamento, quello impugnato. Secondo il deducente, tuttavia, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermarne la sussistenza senza spiegare le ragioni del ritenuto pericolo, insito nella disponibilità dei beni e delle attività da parte del AI, che non potrebbero consistere nello “sterile” riferimento alla già avvenuta vendita delle attività commerciali. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante “mafiosa”: secondo il Tribunale, il AI sarebbe concorrente esterno del clan AT in ragione di una condanna non definitiva (pendendo giudizio rescissorio innanzi alla Corte d’appello di Napoli) e di contatti attuali, intercorrenti tra costui e il clan dei “casalesi”. E, infatti, il pubblico ministero non ha ipotizzato l’aggravante in esame in termini di agevolazione del clan AT, con il quale i rapporti del AI si sarebbero interrotti nel 2008, bensì ipotizzato la ricaduta di benefici a favore di un diverso sodalizio. Oltre all’assenza di un giudizio definitivo sulla vicenda giudiziaria, peraltro, non vi sarebbero indizi a sostegno della ritenuta finalità agevolatrice tra l’attività privata di tre tabaccherie e un clan camorristico, stante l’assenza di rapporti o contatti tra il 3 AI e gli esponenti di detto clan dopo il 2008 e, da allora, anche con esponenti della criminalità organizzata in generale. Sotto altro profilo, difetterebbe, nella specie, un requisito essenziale per la configurabilità dell’aggravante, ovvero l’esistenza attuale del citato clan. Quanto, invece, ai rapporti con i “casalesi”, essi sarebbero provati dai contatti tra il AI e DE MA ON, imputato di concorso esterno per avere agevolato la consorteria, mediante l’installazione di macchinette da gioco, alla stregua delle dichiarazioni di un collaboratore, ma la difesa ha contestato la stessa conducenza delle intercettazioni intercorse tra il AI e il citato DE MA (riportate per ampi stralci in ricorso). Il Tribunale, inoltre, avrebbe accolto l’ipotesi accusatoria, attribuendo al AI rapporti, databili in epoca successiva alle propalazioni del collaboratore SCHIAVONE, che dovrebbero collegare il AI ai “casalesi” per il tramite del citato DE MA, ricostruzione che la difesa ha però avversato, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con la sentenza di annullamento, il giudice rimettente evidenziava che il Tribunale, nel disattendere l’appello della parte pubblica, aveva fatto malgoverno della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 512 bis, cod. pen., avendo erroneamente ritenuto – incontestato l’elemento soggettivo – il difetto di prova di quello oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori per mancanza di accertamenti sulla sproporzione tra il reddito dichiarato o le attività economiche dell’agente e l’acquisto e la gestione delle tabaccherie, oggetto di domanda cautelare, con conseguente impossibilità di configurarne astrattamente l’apprensione attraverso misure di prevenzione patrimoniale. Viceversa, ai fini della integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità, non essendo richiesto che il valore di tali beni, denaro o altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto. L’intenzione perseguita dall’agente, infatti, resta estranea all’ambito oggettivo del reato, costituendone l’elemento soggettivo, ritenuto però indiscutibilmente sussistente dal Tribunale nell’ordinanza annullata. Il giudice rimettente, in sostanza, rilevava una confusione tra il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) e quello soggettivo (la finalità del trasferimento), avendo 4 altresì inteso ribadire il principio per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. 3. Il giudice del rinvio, per quanto qui d’interesse in relazione al devolutum, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, derivante dalla disponibilità delle tre tabaccherie in sequestro, valutando la concreta possibilità che il AI, già artefice di plurime, fittizie cessioni di tali beni a compiacenti prestanome, potesse perpetuare tali condotte, rendendo sempre più difficoltosa la ricostruzione della titolarità dei beni, cedibili anche a terzi in buona fede, così frustrandone l’acquisizione da parte dell’A.G. Con specifico riferimento all’aggravante contestata, invece, quel giudice ha rilevato che il suo riconoscimento in sede cautelare reale non svolgerebbe alcun effetto, atteso che il fumus del reato di cui all’art. 512 bis, cod. pen. è sufficiente a fondare la misura cautelare, cosicché l’eventuale esclusione dell’aggravante in questione non avrebbe conseguenze neppure sui profili inerenti alla competenza. In ogni caso, quel giudice ha ritenuto sussistente l’elemento circostanziale in esame, avuto riguardo al concorso esterno del AI al clan AT e ai rapporti che egli continua a intrattenere con il clan dei “casalesi, a sua volta in rapporto con il clan AT, elementi alla stregua dei quali ha ritenuto che l’attività delittuosa contestata al AI sia espressione di una perdurante collaborazione con tali realtà criminose. 4. Il primo motivo non è deducibile ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Nella specie, contrariamente a quanto assunto a difesa, non si apprezza un difetto assoluto di motivazione, rivenendosi, di contro, nella formulazione del motivo di ricorso, i connotati di una censura che attacca la persuasività del ragionamento esplicativo contenuto nel provvedimento impugnato, come tale inammissibile. 5 5. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Si conviene con il Tribunale quanto alla carenza di interesse in capo ai ricorrenti, posto che l’eventuale elisione dell’elemento circostanziale contestato non esplicherebbe alcun effetto quanto ai presupposti del vincolo, sostenuto anche dalla contestazione dell’ipotesi non aggravata. Ma, soprattutto, deve rilevarsi che, nonostante la premessa contenuta a pag. 3 del ricorso, la difesa non ne ha tratto le necessarie conseguenze in termini di preclusione di censure che mirino a contestare il presupposto del fumus commissi delicti, la contestazione provvisoria essendosi cristallizzata in un capo d’imputazione, senza che la difesa abbia allegato l’elisione del citato elemento circostanziale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per il quale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694- 01; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 – 01), la ratio della preclusione essendo collegata a una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 -01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nella determinazione della causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12/2025 La Consigliera est. La Presidente GA CA IA GN
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2 Anno 2026 Presidente: GN IA Relatore: CA GA Data Udienza: 16/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello del pubblico ministero nei confronti, tra gli altri, di AI SI e NO IO ZA, avverso il provvedimento di rigetto di una richiesta cautelare reale, disponendo – per l’effetto – il sequestro preventivo del complesso dei beni aziendali funzionali all’esercizio d’impresa (nella specie, tre tabaccherie intestate a soggetti diversi dall’indagato AI). La decisione è stata assunta in sede di rinvio, a seguito di annullamento (giusta sentenza n. 3042/2025 della Terza sezione penale di questa Corte di cassazione) dell’ordinanza del 14/06/2024 del medesimo Tribunale, con la quale era stato rigettato il gravame del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo dei tre esercizi commerciali, ritenuti riconducibili a AI SI, cui è contestato il reato di cui all’art. 512 bis, cod. pen., proprio in relazione a detti beni. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorsi la difesa dell’indagato AI e di NO IO ZA, quest’ultima intestataria di una delle citate tabaccherie (indicata come Rivendita n. 29), formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen.: preso atto della preclusione derivante dal rinvio a giudizio dell’imputato per il reato per il quale si procede, la difesa ha opposto un difetto assoluto di motivazione, quanto al periculum, aspetto che dovrebbe essere scrutinato specificamente nel provvedimento genetico della misura, quale deve considerarsi, a seguito dell’annullamento, quello impugnato. Secondo il deducente, tuttavia, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermarne la sussistenza senza spiegare le ragioni del ritenuto pericolo, insito nella disponibilità dei beni e delle attività da parte del AI, che non potrebbero consistere nello “sterile” riferimento alla già avvenuta vendita delle attività commerciali. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante “mafiosa”: secondo il Tribunale, il AI sarebbe concorrente esterno del clan AT in ragione di una condanna non definitiva (pendendo giudizio rescissorio innanzi alla Corte d’appello di Napoli) e di contatti attuali, intercorrenti tra costui e il clan dei “casalesi”. E, infatti, il pubblico ministero non ha ipotizzato l’aggravante in esame in termini di agevolazione del clan AT, con il quale i rapporti del AI si sarebbero interrotti nel 2008, bensì ipotizzato la ricaduta di benefici a favore di un diverso sodalizio. Oltre all’assenza di un giudizio definitivo sulla vicenda giudiziaria, peraltro, non vi sarebbero indizi a sostegno della ritenuta finalità agevolatrice tra l’attività privata di tre tabaccherie e un clan camorristico, stante l’assenza di rapporti o contatti tra il 3 AI e gli esponenti di detto clan dopo il 2008 e, da allora, anche con esponenti della criminalità organizzata in generale. Sotto altro profilo, difetterebbe, nella specie, un requisito essenziale per la configurabilità dell’aggravante, ovvero l’esistenza attuale del citato clan. Quanto, invece, ai rapporti con i “casalesi”, essi sarebbero provati dai contatti tra il AI e DE MA ON, imputato di concorso esterno per avere agevolato la consorteria, mediante l’installazione di macchinette da gioco, alla stregua delle dichiarazioni di un collaboratore, ma la difesa ha contestato la stessa conducenza delle intercettazioni intercorse tra il AI e il citato DE MA (riportate per ampi stralci in ricorso). Il Tribunale, inoltre, avrebbe accolto l’ipotesi accusatoria, attribuendo al AI rapporti, databili in epoca successiva alle propalazioni del collaboratore SCHIAVONE, che dovrebbero collegare il AI ai “casalesi” per il tramite del citato DE MA, ricostruzione che la difesa ha però avversato, proponendo una diversa lettura del compendio probatorio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con la sentenza di annullamento, il giudice rimettente evidenziava che il Tribunale, nel disattendere l’appello della parte pubblica, aveva fatto malgoverno della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 512 bis, cod. pen., avendo erroneamente ritenuto – incontestato l’elemento soggettivo – il difetto di prova di quello oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori per mancanza di accertamenti sulla sproporzione tra il reddito dichiarato o le attività economiche dell’agente e l’acquisto e la gestione delle tabaccherie, oggetto di domanda cautelare, con conseguente impossibilità di configurarne astrattamente l’apprensione attraverso misure di prevenzione patrimoniale. Viceversa, ai fini della integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità, non essendo richiesto che il valore di tali beni, denaro o altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente o che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto. L’intenzione perseguita dall’agente, infatti, resta estranea all’ambito oggettivo del reato, costituendone l’elemento soggettivo, ritenuto però indiscutibilmente sussistente dal Tribunale nell’ordinanza annullata. Il giudice rimettente, in sostanza, rilevava una confusione tra il piano oggettivo del reato (il trasferimento fittizio) e quello soggettivo (la finalità del trasferimento), avendo 4 altresì inteso ribadire il principio per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. 3. Il giudice del rinvio, per quanto qui d’interesse in relazione al devolutum, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, derivante dalla disponibilità delle tre tabaccherie in sequestro, valutando la concreta possibilità che il AI, già artefice di plurime, fittizie cessioni di tali beni a compiacenti prestanome, potesse perpetuare tali condotte, rendendo sempre più difficoltosa la ricostruzione della titolarità dei beni, cedibili anche a terzi in buona fede, così frustrandone l’acquisizione da parte dell’A.G. Con specifico riferimento all’aggravante contestata, invece, quel giudice ha rilevato che il suo riconoscimento in sede cautelare reale non svolgerebbe alcun effetto, atteso che il fumus del reato di cui all’art. 512 bis, cod. pen. è sufficiente a fondare la misura cautelare, cosicché l’eventuale esclusione dell’aggravante in questione non avrebbe conseguenze neppure sui profili inerenti alla competenza. In ogni caso, quel giudice ha ritenuto sussistente l’elemento circostanziale in esame, avuto riguardo al concorso esterno del AI al clan AT e ai rapporti che egli continua a intrattenere con il clan dei “casalesi, a sua volta in rapporto con il clan AT, elementi alla stregua dei quali ha ritenuto che l’attività delittuosa contestata al AI sia espressione di una perdurante collaborazione con tali realtà criminose. 4. Il primo motivo non è deducibile ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen. Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Nella specie, contrariamente a quanto assunto a difesa, non si apprezza un difetto assoluto di motivazione, rivenendosi, di contro, nella formulazione del motivo di ricorso, i connotati di una censura che attacca la persuasività del ragionamento esplicativo contenuto nel provvedimento impugnato, come tale inammissibile. 5 5. Il secondo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Si conviene con il Tribunale quanto alla carenza di interesse in capo ai ricorrenti, posto che l’eventuale elisione dell’elemento circostanziale contestato non esplicherebbe alcun effetto quanto ai presupposti del vincolo, sostenuto anche dalla contestazione dell’ipotesi non aggravata. Ma, soprattutto, deve rilevarsi che, nonostante la premessa contenuta a pag. 3 del ricorso, la difesa non ne ha tratto le necessarie conseguenze in termini di preclusione di censure che mirino a contestare il presupposto del fumus commissi delicti, la contestazione provvisoria essendosi cristallizzata in un capo d’imputazione, senza che la difesa abbia allegato l’elisione del citato elemento circostanziale. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per il quale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694- 01; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 – 01), la ratio della preclusione essendo collegata a una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 -01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa nella determinazione della causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12/2025 La Consigliera est. La Presidente GA CA IA GN