Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2025, proposto da
NI De SI e RO GL, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Lista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto n. 453/2019 del 07/02/2019, emesso dalla Nona Sezione Civile (ex Quarta A) della Corte di Appello di Napoli nel giudizio RG. N° 2322/2018;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NN BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I due ricorrenti, con ricorso ex art. 112 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., notificato il 24/04/2025 e depositato in giudizio il 06/05/2025, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 453/2019 del 07/02/2019, emesso dalla Nona Sezione Civile (ex Quarta A) della Corte di Appello di Napoli nel giudizio RG. N° 2322/2018, recante la condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore di De SI NI, della somma di euro 2.160,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, per l’irragionevole durata del processo, nonché delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 per onorari ed euro 27,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. GL RO; chiedono, altresì, di nominare ex art. 21 del D. Lgs. n. 104/2010 un Commissario ad Acta conferendogli il potere, in sostituzione del Ministero della Giustizia, affinchè provveda ai suindicati pagamenti in favore dei ricorrenti in via sostitutiva;
Il 06/06/2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Ad esito della Camera di Consiglio del 24/07/2025, con ordinanza n. 6795 del 20/10/2025, questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, per il deposito in giudizio di memorie difensive vertenti sulle questioni ivi prospettate, rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2025, con la seguente motivazione:
“ Rilevati d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., profili di possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto:
- in via dirimente, l’art. 1, co. 817, della l. n. 207/2024 ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis, ai sensi del quale, “Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3 bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.”;
- inoltre, non è documentata in atti la prova dell’invio alla Amministrazione intimata dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 5-sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo il quale, prima che sia decorso il termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione della suddetta autodichiarazione, i creditori non possono proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento); e
- il decreto dell’A.G.O. n. 453/2019 del 07/02/2019 risulta notificato in data 12/02/2019 (a mezzo posta elettronica certificata) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma non è documentato in atti che il suddetto decreto dell’A.G.O. n. 453/2019 del 07/02/2019 sia stato, altresì, notificato (munito della formula esecutiva) direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 19/02/2024, n. 1177);
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) ai ricorrenti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per depositare in giudizio memorie difensive vertenti sulle questioni innanzi prospettate; ”.
Il 06/11/2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di accogliere il ricorso di ottemperanza e, in subordine, di disporre la sospensione del presente giudizio.
Il 27/11/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è inammissibile, come rilevato in sede cautelare con ordinanza ex art. 73 c.p.a. n. 6795 del 20/10/2025.
Osserva, in via dirimente, il Collegio che l’art. 1, co. 817, della l. n. 207/2024 ha innovato l’art. 5- sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12- bis , ai sensi del quale (in base al testo al tempo in vigore) “ Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. ”.
La predetta disposizione introduce, pertanto, il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza (nonché una causa di sospensione biennale automatica dei giudizi di esecuzione e di ottemperanza in corso), una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio e, nella specie, i ricorrenti hanno notificato il ricorso di ottemperanza in data successiva (24/04/2025) alla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e entro la data di scadenza del biennio in questione.
Inoltre, fermo restando la portata risolutiva delle considerazioni di cui sopra, come già rilevato in sede cautelare, non è documentata in atti la prova dell’invio alla Amministrazione intimata dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 5- sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo il quale, prima che sia decorso il termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione della suddetta autodichiarazione, i creditori non possono proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento), essendo stata depositata in atti solo una copia della autodichiarazione di NI De SI datata successivamente al ricorso di ottemperanza (11/11/2025) e una copia della autodichiarazione dell’avvocato RO GL del 02/12/2020 di cui non vi è prova dell’invio/consegna alla Amministrazione intimata.
Infine, il decreto dell’A.G.O. n. 453/2019 del 07/02/2019 risulta notificato in data 12/02/2019 (a mezzo posta elettronica certificata) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma non è documentato in atti che il suddetto decreto dell’A.G.O. n. 453/2019 del 07/02/2019 sia stato, altresì, notificato (munito della formula esecutiva) direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 19/02/2024, n. 1177).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. - Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio, anche considerato che l’inammissibilità del ricorso è stata rilevata d’ufficio dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AD, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BB | AR RA AD |
IL SEGRETARIO