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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 744/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Antonio Dell'Aversana, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Loredana Renaudo, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per la ricorrente e il convenuto:
La ricorrente e il convenuto hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice che prevede la riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Il ricorrente ha chiesto che venga precisato che per le spese straordinarie trovi applicazione il Protocollo di Torino e la convenuta nulla ha opposto sul punto.
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.4.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 mantenimento della figlia nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, regolate da decreto di questo Tribunale del 10.10.2017. In Controparte_1 particolare, allegando di aver avuto altri due figli dalla nuova compagna, ha domandato la riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico da 300,00 euro (358,37 considerando la rivoluzione Istat) a 150,00 euro mensili.
La convenuta si è costituita, opponendosi alla riduzione dell'assegno, in quanto il padre non terrebbe con sé la figlia per i tempi stabiliti con la precedente regolamentazione.
L'udienza di comparizione del 1.7.2025 è stata rinviata al 28.10.2025 in ragione di un impedimento della convenuta. Il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha proposto a fini conciliativi la riduzione dell'assegno a 200,00 euro mensili, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti hanno dichiarato di accettare l'accordo. Il ricorrente ha unicamente domandato che per le spese straordinarie si facesse espresso riferimento al protocollo del
Tribunale di Torino e la convenuta nulla ha opposto. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa poiché conforme agli interessi della figlia minore, il cui ascolto è stato omesso in quanto superfluo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE, a parziale modifica del decreto di questo Tribunale n.3620/2017 del 10.10.2017, la pagina 2 di 3 riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre a 200,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo fra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, fermo il resto,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 744/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Antonio Dell'Aversana, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Loredana Renaudo, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Per la ricorrente e il convenuto:
La ricorrente e il convenuto hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice che prevede la riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Il ricorrente ha chiesto che venga precisato che per le spese straordinarie trovi applicazione il Protocollo di Torino e la convenuta nulla ha opposto sul punto.
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.4.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 mantenimento della figlia nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 [...]
, regolate da decreto di questo Tribunale del 10.10.2017. In Controparte_1 particolare, allegando di aver avuto altri due figli dalla nuova compagna, ha domandato la riduzione del contributo al mantenimento posto a suo carico da 300,00 euro (358,37 considerando la rivoluzione Istat) a 150,00 euro mensili.
La convenuta si è costituita, opponendosi alla riduzione dell'assegno, in quanto il padre non terrebbe con sé la figlia per i tempi stabiliti con la precedente regolamentazione.
L'udienza di comparizione del 1.7.2025 è stata rinviata al 28.10.2025 in ragione di un impedimento della convenuta. Il Giudice, dopo aver sentito le parti, ha proposto a fini conciliativi la riduzione dell'assegno a 200,00 euro mensili, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti hanno dichiarato di accettare l'accordo. Il ricorrente ha unicamente domandato che per le spese straordinarie si facesse espresso riferimento al protocollo del
Tribunale di Torino e la convenuta nulla ha opposto. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il Collegio recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa poiché conforme agli interessi della figlia minore, il cui ascolto è stato omesso in quanto superfluo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE, a parziale modifica del decreto di questo Tribunale n.3620/2017 del 10.10.2017, la pagina 2 di 3 riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre a 200,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo fra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, fermo il resto,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 21.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3