Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 233
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Atto presupposto già annullato

    La Corte riconosce che l'atto presupposto era stato annullato con precedente sentenza, rendendo illegittima l'emissione della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Mancanza di beneficio diretto ed immediato

    Il Consorzio, rimasto contumace, non ha fornito la prova dell'approvazione del piano di classifica né dell'inclusione dei terreni nel perimetro di intervento, né del beneficio diretto ed immediato derivante dalle opere. Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 233
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 233
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo