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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI VInese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005639318000 QU.CONSORTILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato della cartella di pagamento n. 139 2025 00056393 18 000, notificata in data 19 settembre 2025, relativa al ruolo n.
2025/000027 reso esecutivo in data 5 agosto 2024, per un importo totale di € 520,88 a titolo di “Quota consortile anno 2021”, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente ha lamentato, tra l'altro, come l'atto presupposto (ossia l'avviso di pagamento) fosse stato oggetto di impugnazione dinanzi alla intestata Corte di Giustizia Tributaria, la quale, con sentenza n.
578/2025, depositata in data 16 maggio 2025, aveva già accolto il ricorso della Ricorrente_1 ed annullato l'atto impugnato.
In tal senso, nonostante l'intervenuto annullamento giurisdizionale della pretesa creditoria, l'ente impositore ha comunque, ed illegittimamente, proceduto all'iscrizione a ruolo del credito e l'Agente della
SS emesso la conseguente cartella di pagamento, oggetto del presente ricorso.
Si è costituito in giudizio il solo Agente della SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
Vale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili “che consiste, ai sensi degli artt. 860
c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, rimanendo contumace, il Consorzio non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile, sicché deve escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
A conferma di quanto sopra, si richiamano le motivazioni già della sentenza di questa Corte, ossia la n. 552 del 28 maggio 2024 (pronunciata inter partes relativamente ad altra annualità) a mente della quale non solo:
“deve essere preliminarmente disattesa la eccezione della Agenzia resistente di carenza della legittimazione passiva…ma poi … nel merito è assorbente il rilievo che né l'Ente Impositore intimato (e non costituitosi) né l'Agenzia delle Entrate – SS resistente hanno offerto la dimostrazione (gravante in base alla regola di distribuzione dell'onere della prova) del beneficio diretto e specifico arrecato dalle opere Consortili ai fondi gravati. Siffatto beneficio costituisce il presupposto della imposizione contributiva. Orbene in difetto prova relativa, imposizione è illegittima. Consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro
270,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1445/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI VInese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005639318000 QU.CONSORTILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato della cartella di pagamento n. 139 2025 00056393 18 000, notificata in data 19 settembre 2025, relativa al ruolo n.
2025/000027 reso esecutivo in data 5 agosto 2024, per un importo totale di € 520,88 a titolo di “Quota consortile anno 2021”, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente ha lamentato, tra l'altro, come l'atto presupposto (ossia l'avviso di pagamento) fosse stato oggetto di impugnazione dinanzi alla intestata Corte di Giustizia Tributaria, la quale, con sentenza n.
578/2025, depositata in data 16 maggio 2025, aveva già accolto il ricorso della Ricorrente_1 ed annullato l'atto impugnato.
In tal senso, nonostante l'intervenuto annullamento giurisdizionale della pretesa creditoria, l'ente impositore ha comunque, ed illegittimamente, proceduto all'iscrizione a ruolo del credito e l'Agente della
SS emesso la conseguente cartella di pagamento, oggetto del presente ricorso.
Si è costituito in giudizio il solo Agente della SS, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato.
Vale premettere che il presupposto impositivo dei contributi consortili “che consiste, ai sensi degli artt. 860
c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (così Cass. civ. n. 13167/2014; Cass. civ. 11431/2022).
Nel caso di specie, rimanendo contumace, il Consorzio non ha fornito prova, tramite produzione documentale, tanto dell'approvazione del piano di classifica quanto dell'inclusione dei terreni della ricorrente nel perimetro di intervento consortile, sicché deve escludersi che detti immobili abbiano beneficiato delle opere del Consorzio.
Pertanto, può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito prova dell'assenza di benefici sui propri terreni e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
A conferma di quanto sopra, si richiamano le motivazioni già della sentenza di questa Corte, ossia la n. 552 del 28 maggio 2024 (pronunciata inter partes relativamente ad altra annualità) a mente della quale non solo:
“deve essere preliminarmente disattesa la eccezione della Agenzia resistente di carenza della legittimazione passiva…ma poi … nel merito è assorbente il rilievo che né l'Ente Impositore intimato (e non costituitosi) né l'Agenzia delle Entrate – SS resistente hanno offerto la dimostrazione (gravante in base alla regola di distribuzione dell'onere della prova) del beneficio diretto e specifico arrecato dalle opere Consortili ai fondi gravati. Siffatto beneficio costituisce il presupposto della imposizione contributiva. Orbene in difetto prova relativa, imposizione è illegittima. Consegue l'accoglimento del ricorso.”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro
270,00 oltre accessori di legge.