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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
21/06/1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PELLIZZARI NICOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alle annotazioni e alle trascrizioni previste dalla legge.
b) Disporre che la sig.ra trasferisca la propria residenza presso l'abitazione in sua CP_1 comproprietà sita a NI (PD), Via Chiesa n. 112 , entro 26/06/2025 giorni dalla data del deposito del ricorso, stabilendo che entro lo stesso termine la stessa prelevi tutti i propri effetti personali ed i seguenti ulteriori beni concordemente individuati dai coniugi dalla casa coniugale: aspirapolvere, bimby, phon, tapis roulant.
c) Assegnare la casa familiare, sita a SÀ (VI), Via Cimabue n. 10, al sig. , di cui Parte_1
è comproprietario assieme alla moglie, per viverci con il figlio minore, sig. , nei giorni Persona_1 in cui starà con lui, con gli arredi e corredi ivi esistenti, ad eccezione di tutti gli effetti personali della sig.ra e dei beni indicati al punto precedente. CP_1
d) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, sig. , ad entrambi i genitori, Persona_1 mantenendo la residenza anagrafica presso il padre, ma con collocamento paritario tra i genitori, seguendo le modalità di seguito descritte:
- il figlio minore, quando starà con il padre, vivrà nell'attuale casa famigliare di SÀ (VI), mentre quando starà con la madre, una volta che essa vi sarà trasferita, presso l'abitazione di NI (PD), sopra descritta.
- Il figlio minore, durante il periodo ordinario dell'anno, coincidente pressoché con quello scolastico, starà con un genitore nel primo week end (ad esempio la madre), dal venerdì pomeriggio/sera (dopo scuola) al lunedì mattina (riportandolo a scuola), presso la rispettiva abitazione sopra descritta, cui seguirà l'altro genitore (ad esempio il padre), dal lunedì pomeriggio/sera (dopo scuola) al mercoledì mattina (riportandolo a scuola). Poi seguirà, in alternanza, l'altro genitore (ad esempio la madre), dal mercoledì pomeriggio/sera (dopo scuola) al venerdì mattina (riportandolo a scuola). In tal modo, il week end successivo al primo, dal venerdì pomeriggio/sera (dopo scuola) al lunedì mattina
(riportandolo a scuola), il figlio starà con il genitore con il quale non era stato nel week end precedente
(ossia, ad esempio con il padre), e così via via durante tutto l'anno, in alternanza, con le adeguate variazioni (anche di orario) nel periodo non scolastico, come specificato nel § 2 5 delle premesse, e/o in caso di malattia di malattia del figlio e/o dei genitori o altri casi eccezionali. - Il figlio minore continuerà a frequentare la scuola primaria a SÀ (VI), facilmente raggiungibile in poco tempo anche da NI (PD), quando starà con la madre.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo insieme le decisioni
2 più importanti nell'interesse del minore, relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute, anche per garantire un filone univoco di educazione, tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio.
- Durante le festività natalizie i l minor e starà una settimana con ciascun genitore secondo le seguenti modalità: dal 25/12 ore 10.00 alle ore 18.00 del 30/12 e dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 18.00 del
06/01 restando inteso che la vigilia di Natale i l figli o starà con il genitore con il quale non trascorrerà il Natale, sempre ad anni alterni, mentre per le vacanze pasquali trascorrer à la Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro, sempre ad anni alterni, stabilendo che quest'anno il Natale stia con tutti e tre assieme;
- Durante il periodo delle vacanze estive i l figli o trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, ed il periodo verrà definito entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
- I compleanni del figlio (ma anche le feste scolastiche/sportive o altre che necessitano il coinvolgimento di entrambi i genitori) saranno festeggiati possibilmente con entrambi i ricorrenti (in mancanza, in modo alternato, o seguendo altri accordi tra i genitori), mentre il compleanno del padre e la festa del papà con il sig. e d il compleanno della mamma e la festa della mamma Parte_1 con la sig.ra , indipendentemente dal calendario di visita. CP_1
- Durante la permanenza del figlio presso uno dei genitori, in caso di sopravvenuto impegno del genitore temporaneamente affidatario, questo comunicherà all'altro se è disponibile a tenere il figlio e quando quest'ultimo fosse impossibilitato, il figlio potrà essere affidato temporaneamente anche ai nonni paterni o zii paterni o nonno materno.
- La madre ed il padre avranno la facoltà di telefonare al figlio quando starà con l'altro genitore temporaneamente affidatario.
- I genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
e) Disporre che i coniugi non corrispondano nulla reciprocamente a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore a fronte della sua collocazione paritaria nel corso dell'anno, sopra descritta.
f) Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano sostenute al 75% (settantacinque per cento) dal padre e al 25% (venticinque per cento) dalla madre da individuarsi, concordarsi e liquidarsi come stabilito nel Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza, già noto ai genitori, e che dovranno essere richieste, documentate e rimborsate entro il giorno 15 (quindici) del mese
3 successivo al loro effettivo e provato pagamento, da chi le ha concretamente eseguite.
g) Disporre che l'assegno unico universale per il figlio sia riconosciuto al 100% esclusivamente alla madre.
h) Stabilire e dare atto che i coniugi hanno deciso di definire anche i loro rapporti patrimoniali ancora pendenti, in esenzione di imposte di bollo, ipotecarie e catastali come previsto dall'art. 19 della L. 74/87 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 che ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimento relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, convenendo a tal fine che :
- il descritto comune conto corrente bancario n. 1919961, acceso presso Banca Mediolanum s.p.a., sarà semplicemente intestato esclusivamente alla sig.ra , mentre quello n. 1933075, CP_1 acceso sempre presso Banca Mediolanum s.p.a., esclusivamente al sig. , senza Parte_1 provvedere ad alcuna previa movimentazione di denaro, dando ciascun coniuge l'assenso all'uscita dalla rispettiva cointestazione.
- La sig.ra si obbliga a cedere a titolo gratuito – con rogito a firma della dott.ssa CP_1 [...]
, notaio già prescelto dalle parti in Pieve del Grappa (TV), con spese a carico del marito, Persona_2 entro e non oltre 90 giorni dalla omologazione della separazione – la sua quota del 50% dell'abitazione famigliare acquistata dai coniugi nel 2019 (doc. 13), sopra dettagliatamente descritta al § 5) delle premesse, al sig. , il quale, accettando fin d'ora, diverrà pieno Parte_1 proprietario di detta abitazione.
- Detta cessione di quote immobiliari avverrà con le agevolazioni di cui sopra, in quanto è funzionalmente collegata alla crisi coniugale, avendo il sig. acquistato in Parte_1 percentuale molto elevata l'immobile con denaro suo proprio.
- Avendo di recente le parti fatto ricorso a bonus edilizi sulla casa famigliare, con la descritta cessione di quote del 50% di proprietà da parte della moglie al marito, già proprietario dell'altra metà, divenendo così unico proprietario per l'intero, a costui spetterà tutta la detrazione residua, avendola del resto già finora esclusivamente goduta.
- Il sig. , avvenuto il trasferimento delle quote immobiliari di cui sopra, si Parte_1 accollerà anche la restante parte del mutuo, pari attualmente ad € 31.587,99 (doc. 27), attivandosi fin d'ora affinché la banca mutuataria dia l'assenso alla liberazione della sig.ra da ogni CP_1 sua obbligazione sorta verso la banca a tal fine.
i) Stabilire che con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra riportate, i coniugi non avranno
4 reciprocamente più nulla da pretendere ad alcun titolo e/o ragione dipendenti e/o connessi ai fatti che precedono e di aver regolato i loro rapporti, nascenti dalla separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza cha alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese.
j) Stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento stante l'autosufficienza ed indipendenza economica di entrambi e per tal motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento avendo le parti definito con il presente ricorso cumulativo ogni questione economica tra di loro.
k) Stabilire che ogni parte sosterrà, nei loro rapporti interni, in parti uguali le spese legali della presente procedura.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ROSA' (VI) in data 16/07/2024, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 07/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso il padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di al 75% e a carico di al 25%; Parte_1 CP_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in SÀ (VI), Via
Cimabue n. 10 in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Parte_1
il termine per il rilascio dell'abitazione da parte della moglie va individuato nel 26/6/2025, posto che la successiva dicitura “giorni dalla data del deposito del ricorso”, siccome priva dell'indicazione dei
5 giorni, appare priva di significato e verosimilmente frutto di refuso.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in ROSA' (VI) in data 16/07/2024 con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2024, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSA' (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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