Articolo 9 della Legge 7 agosto 2015, n. 124
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 agosto 2015
Art. 9. Disposizioni concernenti l'Ordine
al merito della Repubblica italiana 1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
Note all'art. 9:
Il testo dell' articolo 2, secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), e' cosi modificato dalla presente legge:
«L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.».
Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178 , e' cosi modificato dalla presente legge:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati.».

Il testo dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178 , abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.
Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178, l'articolo 4, primo comma , e' cosi' modificato dalla presente legge:
«Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.».
Entrata in vigore il 28 agosto 2015
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