CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2024, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RO IN nato il [...] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 7228 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda formulata da TE D'AN volta ad ottenere la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 15 marzo al 3 aprile 2012 in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 644 cod. pen. dal quale D'AN è stato assolto «perché il fatto non sussiste» con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10 febbraio 2022, irrevocabile il 20 giugno 2022. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché D'AN ha documentato che l'importo delle somme prestate era superiore rispetto a quello indicato dalla persona offesa le cui dichiarazioni, di conseguenza, sono state valutate poco attendibili. 2. D'AN fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 644 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, da giugno a dicembre del 2007, egli aveva prestato a NI AT SA una somma complessiva di C 65.000,00 ricevendo in cambio: dapprima, C 85.000,00 in assegni;
poi - il 28 novembre 2007, in sostituzione i detti assegni - un riconoscimento di debito per un importo di C 88.500,00 garantito da ipoteca su immobili di proprietà di AT il cui valore era ben maggiore. In data 4 aprile 2008, questi immobili furono acquistati dalla «Marina Immobiliare s.r.l.» il cui legale rappresentante, ZO TO NI (coimputato nel medesimo procedimento), il 5 ottobre 2007, aveva ottenuto da AT una procura irrevocabile a vendere che lo autorizzava ad operare anche in conflitto di interessi. Come si legge nell'ordinanza impugnata, il credito vantato da D'AN nei confronti di AT (come si è detto garantito da ipoteca) scadeva il 30 novembre 2008 e D'AN lo cedette a ZO TO NI al prezzo di 75.000 euro. L'ipoteca fu estinta, per estinzione del debito, con la vendita degli immobili, eseguita da NI - quale procuratore speciale di AT - in favore della «Marina immobiliare», amministrata dallo stesso NI. Secondo la Corte territoriale, la cessione del credito da parte di D'AN determinò la vendita degli immobili aggirando il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. La Corte di appello ha ritenuto che tale condotta, qualificata come dolosa o gravemente colposa, abbia contribuito a determinare l'applicazione della misura cautelare e, pertanto, l'ha considerata ostativa al 2 riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Sotto diverso profilo la Corte territoriale ha osservato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Se è vero, infatti, che l'ordinanza del 9 marzo 2012, con la quale erano stati applicati gli arresti dorniciliari, è stata revocata dal Tribunale del riesame di Salerno, è pur vero che la revoca non è stata disposta perché mancavano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma in ragione della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, D'AN ha proposto tempestivo ricorso, articolato in quattro motivi, che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo e secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta una condotta intenzionale (o comunque gravemente colposa) volta ad aggirare il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. Osserva in proposito: che gli immobili ipotecati a garanzia del credito non furono acquistati da D'AN bensì da ZO TO NI;
che la Corte di appello non ha spiegato perché, cedendo a NI un credito garantito da ipoteca su immobili, D'AN potesse essere consapevole che quegli immobili sarebbero stato venduti al creditore cessionario;
che la Corte territoriale ha implicitamente ipotizzato un accordo tra D'AN e NI senza indicare da quali elementi lo si potrebbe desumere;
che, peraltro, anche NI è stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte. La difesa sottolinea che, nell'ordinanza impugnata, la misura cautelare è stata erroneamente riferita a violazione degli artt. 416 cod. pen. e 644 cod. pen. e documenta (allegando al ricorso l'ordinanza cautelare e la sentenza di assoluzione) che D'AN non è mai stato accusato di aver partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura sicché la Corte territoriale ha ipotizzato una collaborazione tra D'AN e gli altri creditori dello AT della quale non v'è traccia in atti. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale non abbia spiegato da quali elementi sarebbe possibile desumere che l'attuale ricorrente abbia agito allo scopo di eludere il divieto di patto commissorio. 3.2. Col terzo motivo, la difesa lamenta errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sottolineando che l'istanza di riparazione per ingiusta privazione della 3 libertà personale è stata proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, sicché il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non è pertinente. 3.3. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. Osserva che la Corte di appello di Salerno ha condannato D'AN al pagamento delle spese processuali e ha liquidato in favore dell'amministrazione resistente «a titolo equitativo» la somma di C 3.000,00 - «oltre accessori di legge» - ancorché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, avesse chiesto la compensazione delle spese di lite. Sostiene che, così statuendo, la Corte di appello avrebbe liquidato alla parte vittoriosa una somma non richiesta. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso. 5. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito specificati. Gli altri sono assorbiti. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 4 "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la 5 ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha individuato / quale condotta ostativa al riconoscimento del diritto j la cessione del credito eseguita in favore di ZO TO NI. Ha sostenuto, infatti, che, con quella cessione, D'AN riuscì a recuperare il capitale prestato, ottenendo 75.000 euro, ma determinò «la vendita degli immobili dello AT, su cui aveva l'ipoteca, da parte di NI»; vendita avvenuta in violazione del divieto legale di patto commissorio. L'argomentazione è carente e presenta profili di contraddittorietà. La stessa Corte territoriale, infatti, riferisce (pag. 4) che NI poté vendere gli immobili ipotecati alla «Marina Immobiliare s.r.I.» (della quale era legalle rappresentante) perché aveva ottenuto da AT una procura irrevocabile a vendere e (come l'ordinanza cautelare chiarisce a pag. 13) tale procura lo autorizzava ad operare anche in situazione di conflitto di interessi. Fu l'esistenza di questa procura a consentire, nei fatti, che il divieto del patto commissorio potesse essere aggirato e l'ordinanza impugnata non spiega sulla base di quali elementi, accertati o non negati nel giudizio di merito, sia possibile affermare che D'AN sapeva della procura e, cedendo a NI un credito garantito da ipotecai, gli consentì (con dolo o per colpa grave) di acquistare gli immobili ipotecati per un prezzo inferiore al loro valore, corrispondente al complessivo importo dei crediti che NI vantava nei confronti di AT (comprensivo dell'importo del credito che D'AN gli aveva ceduto). A questo proposito è doveroso riferire che la tesi, inizialmente sostenuta da 6 Il Prstente AT, secondo la quale D'AN soddisfece il proprio credito acquisendo la proprietà degli immobili ipotecati è espressamente smentita dalla sentenza di assoluzione (par. IV) nella quale si legge «il riferito patto commissorio [...] è smentito dalle altre risultanze processuali, laddove è invece emerso che D'AN TE ha ceduto il credito vantato nei confronti di AT SA NI a NI ZO». Come la Corte territoriale ha puntualmente riferito, infatti, fu NI che, avvalendosi della procura speciale rilasciatagli da AT, trasferì gli immobili oggetto di ipoteca alla Marina Immobiliare s.r.l. (e, quindi, nella sostanza, a se stesso). 5. Per quanto esposto i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento. L'ordinanza impugnata fa riferimento all'esistenza di un patto commissorio e sostiene che, cedendo il proprio credito a NI, D'AN avrebbe consentito a quel patto di produrre effetti tenendo un comportamento doloso o gravemente colposo che fu concausa dell'applicazione della misura cautelare. Non chiarisce, tuttavia, per quali ragioni la condotta di D'AN potrebbe essere considerata espressione della consapevole partecipazione ad un accordo volto ad eludere il divieto di patto commissorio e neppure chiarisce perché egli avrebbe dovuto sapere che NI aveva ricevuto da Sc:arpati una procura a vendere, era autorizzato ad operare anche in conflitto di interessi, ed era perciò imprudente cedere proprio a lui un credito garantito da ipoteca nei confronti di AT potendo ciò determinare la violazione del divieto sancito dall'art. 2744 cod. civ. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 30 gennaio 2024
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 7228 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda formulata da TE D'AN volta ad ottenere la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 15 marzo al 3 aprile 2012 in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 644 cod. pen. dal quale D'AN è stato assolto «perché il fatto non sussiste» con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10 febbraio 2022, irrevocabile il 20 giugno 2022. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché D'AN ha documentato che l'importo delle somme prestate era superiore rispetto a quello indicato dalla persona offesa le cui dichiarazioni, di conseguenza, sono state valutate poco attendibili. 2. D'AN fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 644 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, da giugno a dicembre del 2007, egli aveva prestato a NI AT SA una somma complessiva di C 65.000,00 ricevendo in cambio: dapprima, C 85.000,00 in assegni;
poi - il 28 novembre 2007, in sostituzione i detti assegni - un riconoscimento di debito per un importo di C 88.500,00 garantito da ipoteca su immobili di proprietà di AT il cui valore era ben maggiore. In data 4 aprile 2008, questi immobili furono acquistati dalla «Marina Immobiliare s.r.l.» il cui legale rappresentante, ZO TO NI (coimputato nel medesimo procedimento), il 5 ottobre 2007, aveva ottenuto da AT una procura irrevocabile a vendere che lo autorizzava ad operare anche in conflitto di interessi. Come si legge nell'ordinanza impugnata, il credito vantato da D'AN nei confronti di AT (come si è detto garantito da ipoteca) scadeva il 30 novembre 2008 e D'AN lo cedette a ZO TO NI al prezzo di 75.000 euro. L'ipoteca fu estinta, per estinzione del debito, con la vendita degli immobili, eseguita da NI - quale procuratore speciale di AT - in favore della «Marina immobiliare», amministrata dallo stesso NI. Secondo la Corte territoriale, la cessione del credito da parte di D'AN determinò la vendita degli immobili aggirando il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. La Corte di appello ha ritenuto che tale condotta, qualificata come dolosa o gravemente colposa, abbia contribuito a determinare l'applicazione della misura cautelare e, pertanto, l'ha considerata ostativa al 2 riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Sotto diverso profilo la Corte territoriale ha osservato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Se è vero, infatti, che l'ordinanza del 9 marzo 2012, con la quale erano stati applicati gli arresti dorniciliari, è stata revocata dal Tribunale del riesame di Salerno, è pur vero che la revoca non è stata disposta perché mancavano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma in ragione della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, D'AN ha proposto tempestivo ricorso, articolato in quattro motivi, che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo e secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta una condotta intenzionale (o comunque gravemente colposa) volta ad aggirare il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. Osserva in proposito: che gli immobili ipotecati a garanzia del credito non furono acquistati da D'AN bensì da ZO TO NI;
che la Corte di appello non ha spiegato perché, cedendo a NI un credito garantito da ipoteca su immobili, D'AN potesse essere consapevole che quegli immobili sarebbero stato venduti al creditore cessionario;
che la Corte territoriale ha implicitamente ipotizzato un accordo tra D'AN e NI senza indicare da quali elementi lo si potrebbe desumere;
che, peraltro, anche NI è stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte. La difesa sottolinea che, nell'ordinanza impugnata, la misura cautelare è stata erroneamente riferita a violazione degli artt. 416 cod. pen. e 644 cod. pen. e documenta (allegando al ricorso l'ordinanza cautelare e la sentenza di assoluzione) che D'AN non è mai stato accusato di aver partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura sicché la Corte territoriale ha ipotizzato una collaborazione tra D'AN e gli altri creditori dello AT della quale non v'è traccia in atti. Si duole, inoltre, che la Corte territoriale non abbia spiegato da quali elementi sarebbe possibile desumere che l'attuale ricorrente abbia agito allo scopo di eludere il divieto di patto commissorio. 3.2. Col terzo motivo, la difesa lamenta errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sottolineando che l'istanza di riparazione per ingiusta privazione della 3 libertà personale è stata proposta ai sensi dell'art. 314, comma 1, sicché il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non è pertinente. 3.3. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. Osserva che la Corte di appello di Salerno ha condannato D'AN al pagamento delle spese processuali e ha liquidato in favore dell'amministrazione resistente «a titolo equitativo» la somma di C 3.000,00 - «oltre accessori di legge» - ancorché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, avesse chiesto la compensazione delle spese di lite. Sostiene che, così statuendo, la Corte di appello avrebbe liquidato alla parte vittoriosa una somma non richiesta. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso. 5. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito specificati. Gli altri sono assorbiti. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 4 "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la 5 ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha individuato / quale condotta ostativa al riconoscimento del diritto j la cessione del credito eseguita in favore di ZO TO NI. Ha sostenuto, infatti, che, con quella cessione, D'AN riuscì a recuperare il capitale prestato, ottenendo 75.000 euro, ma determinò «la vendita degli immobili dello AT, su cui aveva l'ipoteca, da parte di NI»; vendita avvenuta in violazione del divieto legale di patto commissorio. L'argomentazione è carente e presenta profili di contraddittorietà. La stessa Corte territoriale, infatti, riferisce (pag. 4) che NI poté vendere gli immobili ipotecati alla «Marina Immobiliare s.r.I.» (della quale era legalle rappresentante) perché aveva ottenuto da AT una procura irrevocabile a vendere e (come l'ordinanza cautelare chiarisce a pag. 13) tale procura lo autorizzava ad operare anche in situazione di conflitto di interessi. Fu l'esistenza di questa procura a consentire, nei fatti, che il divieto del patto commissorio potesse essere aggirato e l'ordinanza impugnata non spiega sulla base di quali elementi, accertati o non negati nel giudizio di merito, sia possibile affermare che D'AN sapeva della procura e, cedendo a NI un credito garantito da ipotecai, gli consentì (con dolo o per colpa grave) di acquistare gli immobili ipotecati per un prezzo inferiore al loro valore, corrispondente al complessivo importo dei crediti che NI vantava nei confronti di AT (comprensivo dell'importo del credito che D'AN gli aveva ceduto). A questo proposito è doveroso riferire che la tesi, inizialmente sostenuta da 6 Il Prstente AT, secondo la quale D'AN soddisfece il proprio credito acquisendo la proprietà degli immobili ipotecati è espressamente smentita dalla sentenza di assoluzione (par. IV) nella quale si legge «il riferito patto commissorio [...] è smentito dalle altre risultanze processuali, laddove è invece emerso che D'AN TE ha ceduto il credito vantato nei confronti di AT SA NI a NI ZO». Come la Corte territoriale ha puntualmente riferito, infatti, fu NI che, avvalendosi della procura speciale rilasciatagli da AT, trasferì gli immobili oggetto di ipoteca alla Marina Immobiliare s.r.l. (e, quindi, nella sostanza, a se stesso). 5. Per quanto esposto i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento. L'ordinanza impugnata fa riferimento all'esistenza di un patto commissorio e sostiene che, cedendo il proprio credito a NI, D'AN avrebbe consentito a quel patto di produrre effetti tenendo un comportamento doloso o gravemente colposo che fu concausa dell'applicazione della misura cautelare. Non chiarisce, tuttavia, per quali ragioni la condotta di D'AN potrebbe essere considerata espressione della consapevole partecipazione ad un accordo volto ad eludere il divieto di patto commissorio e neppure chiarisce perché egli avrebbe dovuto sapere che NI aveva ricevuto da Sc:arpati una procura a vendere, era autorizzato ad operare anche in conflitto di interessi, ed era perciò imprudente cedere proprio a lui un credito garantito da ipoteca nei confronti di AT potendo ciò determinare la violazione del divieto sancito dall'art. 2744 cod. civ. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 30 gennaio 2024