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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4532/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16835/9/2024 del 29.10.2024 depositata il 26.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo nr. 20237405190182056402888, relativo al mancato pagamento del prodromico avviso di accertamento nr. 3887 relativo a Tari per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione e la strumentalità del veicolo eventualmente sottoposto a fermo.
La Municipia spa fa rilevare che al ricorrente fu notificato a mezzo pec presso l'indirizzo censito Email_3 l'avviso di Accertamento n. 3887 in data 26/11/2020.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, in quanto solo la produzione della ricevuta di consegna in formato .eml consentiva, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non era possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo pec e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato .pdf.
Pertanto, difettando la prova della notifica dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l'agente per la riscossione, eccependo che la ricevuta di consegna in formato “postacert. eml”, conteneva il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed file “daticert.xml” riproduceva l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio). Come chiaramente si evidenziava dalla ricevuta di accettazione della PEC al ricorrente dell'atto di accertamento, la stessa era proprio in formato “EML” con file in “daticert.xml”:
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure, censurando la produzione in appello di nuovi documenti a sostegno delle tesi di parte appellante.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La Corte di primo grado ha ritenuto assorbente, ai fini del processo, la circostanza che la notifica a mezzo pec del prodromico atto di accertamento sia avvenuta in formato PDF dai quali, a differenza dei file in formato EML, è possibile evincere solo l'invio e la ricezione del messaggio destinato alla contribuente, ma nulla dimostrava circa la natura degli allegati.
Quanto all'idoneità a documentare l'effettiva ricezione della documentazione di cui al file pdf, riproduttivo della ricevuta di accettazione, giova richiamare la pronuncia della Cassazione nr. 16189/2023, che, in tema di notifica di un atto processuale, aveva evidenziato come “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3- bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”.
Secondo la Cassazione, infatti, solo il rispetto di tali forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio.
Tale dimostrazione non è invece consentita con il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (come in PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, c. 3, C.p.c.
Alla luce di tali principi, occorre provare l'effettiva consegna degli atti prodromici attraverso le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato.
Si rileva, al riguardo, che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” (D.Lgs. 82/2005). Si tratta di un sistema di posta con la quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti con valenza legale. Grazie a questa modalità di invio il mittente ottiene dal proprio gestore una ricevuta con precisa indicazione temporale, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali documenti allegati allo stesso. Il mittente dotato di casella PEC invia il messaggio, sottoponendolo al suo gestore di PEC. Il gestore del mittente verifica la correttezza formale del messaggio e l'assenza di virus. In caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la “busta di trasporto” che contiene: il file
“postacert.eml”, che contiene il messaggio originale il file “daticert.xml”, che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio).
Il gestore del destinatario, una volta ricevuta la busta di trasporto ed effettuati i controlli sulla validità e assenza di virus, la accetta e consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico”, che attesta il passaggio di consegna tra i due gestori. Successivamente deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario. Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna”. La ricevuta di consegna in formato “postacert.eml”, contiene il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed file “daticert.xml” riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio).
Tali considerazioni sono indispensabili per evidenziare l'errore commesso dal Giudicante di primo grado: come chiaramente si evidenzia dalla ricevuta di accettazione della PEC al ricorrente dell'atto di accertamento, la stessa è proprio in formato “EML” con file in “daticert.xml”. In proposito, l'appellante ha allegato stralcio della pec, che era già agli atti del fascicolo di causa.
Non può ritenersi, quindi, prodotto alcun nuovo documento in sede di impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente appellato.
La sentenza è quindi da riformare in ragione della correttezza della notifica dell'atto presupposto all'emesso
Preavviso di Fermo.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4532/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16835/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056402888 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16835/9/2024 del 29.10.2024 depositata il 26.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo nr. 20237405190182056402888, relativo al mancato pagamento del prodromico avviso di accertamento nr. 3887 relativo a Tari per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione e la strumentalità del veicolo eventualmente sottoposto a fermo.
La Municipia spa fa rilevare che al ricorrente fu notificato a mezzo pec presso l'indirizzo censito Email_3 l'avviso di Accertamento n. 3887 in data 26/11/2020.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva fondato il ricorso, in quanto solo la produzione della ricevuta di consegna in formato .eml consentiva, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non era possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo pec e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato .pdf.
Pertanto, difettando la prova della notifica dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l'agente per la riscossione, eccependo che la ricevuta di consegna in formato “postacert. eml”, conteneva il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed file “daticert.xml” riproduceva l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio). Come chiaramente si evidenziava dalla ricevuta di accettazione della PEC al ricorrente dell'atto di accertamento, la stessa era proprio in formato “EML” con file in “daticert.xml”:
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, il contribuente, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure, censurando la produzione in appello di nuovi documenti a sostegno delle tesi di parte appellante.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La Corte di primo grado ha ritenuto assorbente, ai fini del processo, la circostanza che la notifica a mezzo pec del prodromico atto di accertamento sia avvenuta in formato PDF dai quali, a differenza dei file in formato EML, è possibile evincere solo l'invio e la ricezione del messaggio destinato alla contribuente, ma nulla dimostrava circa la natura degli allegati.
Quanto all'idoneità a documentare l'effettiva ricezione della documentazione di cui al file pdf, riproduttivo della ricevuta di accettazione, giova richiamare la pronuncia della Cassazione nr. 16189/2023, che, in tema di notifica di un atto processuale, aveva evidenziato come “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3- bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”.
Secondo la Cassazione, infatti, solo il rispetto di tali forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario, per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio.
Tale dimostrazione non è invece consentita con il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (come in PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, c. 3, C.p.c.
Alla luce di tali principi, occorre provare l'effettiva consegna degli atti prodromici attraverso le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato.
Si rileva, al riguardo, che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” (D.Lgs. 82/2005). Si tratta di un sistema di posta con la quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti con valenza legale. Grazie a questa modalità di invio il mittente ottiene dal proprio gestore una ricevuta con precisa indicazione temporale, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali documenti allegati allo stesso. Il mittente dotato di casella PEC invia il messaggio, sottoponendolo al suo gestore di PEC. Il gestore del mittente verifica la correttezza formale del messaggio e l'assenza di virus. In caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la “busta di trasporto” che contiene: il file
“postacert.eml”, che contiene il messaggio originale il file “daticert.xml”, che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio).
Il gestore del destinatario, una volta ricevuta la busta di trasporto ed effettuati i controlli sulla validità e assenza di virus, la accetta e consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico”, che attesta il passaggio di consegna tra i due gestori. Successivamente deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario. Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna”. La ricevuta di consegna in formato “postacert.eml”, contiene il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed file “daticert.xml” riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio).
Tali considerazioni sono indispensabili per evidenziare l'errore commesso dal Giudicante di primo grado: come chiaramente si evidenzia dalla ricevuta di accettazione della PEC al ricorrente dell'atto di accertamento, la stessa è proprio in formato “EML” con file in “daticert.xml”. In proposito, l'appellante ha allegato stralcio della pec, che era già agli atti del fascicolo di causa.
Non può ritenersi, quindi, prodotto alcun nuovo documento in sede di impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente appellato.
La sentenza è quindi da riformare in ragione della correttezza della notifica dell'atto presupposto all'emesso
Preavviso di Fermo.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.