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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PE, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. TERZI n. 11084202400032971 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- PIGN. TERZI n. 11084202400032971 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012103309 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012103309 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.3.2025 il sig. Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 11084202400032971/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 - nonché avverso l'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento n. T7E012103309/2023 emesso dalla Direzione Provinciale 1 di Torino per omessa dichiarazione dei redditi relativi alle disponibilità estere per l'anno di imposta 2015 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce il ricorrente il vizio di notifica degli atti impugnati ex art. 6 della Legge n. 212/2000, essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva nei suoi confronti - volta al recupero di crediti erariali - soltanto a seguito di comunicazione del terzo pignorato (A_ S.p.A.). Eccepisce, altresì, l'asserita decadenza dalla potestà impositiva atteso che l'annualità accertata è il 2015. In via di gradato subordine eccepisce la nullità dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore, dott. Nominativo_1, oltre all'inesistenza della delega del titolare dell'Ufficio e, dunque, la riferibilità dell'atto all'Agenzia delle Entrate. Lamenta, infine, l'omessa notifica dello Schema d'Atto - prodromico all'atto impositivo controverso - e quindi la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, oltre alla violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, poiché all'avviso di accertamento, motivato “per relationem”, non sarebbe stata allegata la documentazione richiamata, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito, rileva l'infondatezza della pretesa erariale in quanto il contribuente, per le sue condizioni psico- fisiche, non avrebbe potuto aprire un conto all'estero. Peraltro, contesta la sussunzione delle disponibilità non dichiarate tra i “redditi diversi”, sussistendo molteplici categorie di redditi e plurimi regimi di tassazione.
Infine, si duole del trattamento sanzionatorio applicato dall'Ufficio chiedendo, in subordine, l'applicazione della sanzione attualmente vigente in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, del D.Lgs.
472/1997.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 del
D.Lgs. n. 546/1992 per tardività delle censure concernenti la presunta omessa/irregolare notifica del presupposto avviso di accertamento, notificato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 21.3.2024, dandone notizia tramite Raccomandata n.
66906591598-3.
Contestava, inoltre, le argomentazioni difensive addotte dal contribuente in ordine alla lamentata decadenza dal potere dell'Ufficio di procedere all'accertamento, invocando l'art. 12 co.
2-bis del D.L. 78/2009, il quale dispone che: “Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati”. Quanto alla lamentata assenza dei poteri di delega, allegava in giudizio l'Ordine di Servizio n. 4 del 2024, prot. n. 32384 del 20.2.2024, attributivo di tale potere al Dott. Nominativo_1 - appartenente insieme al delegante Direttore Provinciale dott. Nominativo_2 all'area Area Dirigenti II Fascia - sino al 30.4.2024 per gli avvisi di accertamento con un imponibile accertato fino ad € 2.500.000,00 (poi prorogato dall'Ordine di Servizio n. 7 del 2024, prot. n. 48774 del
11.3.2024). Concludeva, pertanto per il rigetto del proposto ricorso e la conferma degli atti impugnati.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui contestava la tardività del ricorso, essendo venuto a conoscenza della cartella solo a seguito del pignoramento presso il A_ , con successiva piena conoscenza della vertenza a seguito di accesso agli atti, dichiarandosi disponibile ad una conciliazione giudiziale con il pagamento di quanto effettivamente dovuto e precisamente:
- sgravio della cartella n. T7E012103309/2023 relativa all'iscrizione a ruolo di quanto accertato per imposta, interessi e sanzioni;
- conseguente rimborso di quanto incamerato a seguito dei pignoramenti eseguiti;
- pagamento IVAFE e sanzione ridotta ad un terzo per la mancata presentazione del quadro RW per gli anni dal 2015 al 2018;
- cessazione di ogni materia del contendere a spese compensate.
L'Ufficio non accettava la proposta conciliativa e all'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Ciò premesso, risulta gli atti che in data 23/5/2014 il Tribunale di Torino, a seguito di revoca dell'interdizione, disponeva l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a carico del signor Ric_1 “ritenuto che la patologia di cui è affetto il sig. Ricorrente_1 sia tale da configurare una infermità fisica e psichica, che comporta l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi, e che il medesimo necessiti, a causa delle difficoltà manifestate, della mediazione di un sostegno di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di una persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile, pure a fronte di una residua capacità di intendere e di volere con riferimento alle scelte relative alla propria persona ed alla gestione del quotidiano” In data 29/05/2014 l'avv. Rappresentante_1 assumeva la carica con i poteri di cui al decreto di nomina nel quale veniva disposto in particolare: ”C) che il Beneficiario possa compiere solo con l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno, previe specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare i seguenti atti: Gestire capitali, relativi a deposito titoli o ad investimenti assimilabili (fondi di investimento, obbligazioni, assicurazioni sulla vita, polizze a finalità di risparmio, ed altro) ed effettuare operazioni di investimento, disinvestimento, acquisto o vendita di titoli o fondi relativi al capitale o agli interessi naturati;
- contrarre mutui;
- stipulare contratti di alienazione;
- iscrivere o cancellare ipoteche;
fare compromessi o transazioni, o accettare concordati;
-promuovere giudizi;
Il citato provvedimento rende conto, dunque, che il ricorrente non era in grado, per infermità o altra causa, di provvedere autonomamente ai propri interessi. Inoltre, risulta dagli atti che l'amministratore di sostegno era stato nominato come soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/02/2024,
n. 3762)
Osserva la Corte che tale disciplina, ancorchè elaborata per la notifica degli atti processuali, è riferibile anche agli atti impositivi, ogni qualvolta risulti accertato che un soggetto versa in uno stato mentale che gli impedisce di rendersi conto della portata del provvedimento che gli viene comunicato.
L'atto di pignoramento presso terzi avrebbe dovuto, dunque, essere notificato anche all'amministratore di sostegno, al fine di consentirgli di svolgere la sua funzione di assistenza, eventualmente attraverso l'impugnazione del provvedimento emesso a carico dell'amministrato (come poi è effettivamente avvenuto).
Né può valere in contrario l'eccezione sollevata dall'Ufficio secondo cui la nomina dell'amministratore di sostegno – pure risultante dagli atti di stato civile del contribuente – non sarebbe stata portata a conoscenza mediante comunicazione della variazione del domicilio fiscale, posto che le dichiarazioni dei redditi sono state presentate proprio dall'amministratore di sostegno, la cui esistenza era quindi ampiamente nota all'Ufficio.
Il pignoramento deve pertanto essere dichiarato nullo e/o inefficace, per difetto di notifica all'amministratore di sostegno del ricorrente, trattandosi di atto suscettibile di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PE, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. TERZI n. 11084202400032971 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- PIGN. TERZI n. 11084202400032971 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012103309 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012103309 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.3.2025 il sig. Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 11084202400032971/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 - nonché avverso l'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento n. T7E012103309/2023 emesso dalla Direzione Provinciale 1 di Torino per omessa dichiarazione dei redditi relativi alle disponibilità estere per l'anno di imposta 2015 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce il ricorrente il vizio di notifica degli atti impugnati ex art. 6 della Legge n. 212/2000, essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'esistenza di una procedura esecutiva nei suoi confronti - volta al recupero di crediti erariali - soltanto a seguito di comunicazione del terzo pignorato (A_ S.p.A.). Eccepisce, altresì, l'asserita decadenza dalla potestà impositiva atteso che l'annualità accertata è il 2015. In via di gradato subordine eccepisce la nullità dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore, dott. Nominativo_1, oltre all'inesistenza della delega del titolare dell'Ufficio e, dunque, la riferibilità dell'atto all'Agenzia delle Entrate. Lamenta, infine, l'omessa notifica dello Schema d'Atto - prodromico all'atto impositivo controverso - e quindi la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, oltre alla violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, poiché all'avviso di accertamento, motivato “per relationem”, non sarebbe stata allegata la documentazione richiamata, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Nel merito, rileva l'infondatezza della pretesa erariale in quanto il contribuente, per le sue condizioni psico- fisiche, non avrebbe potuto aprire un conto all'estero. Peraltro, contesta la sussunzione delle disponibilità non dichiarate tra i “redditi diversi”, sussistendo molteplici categorie di redditi e plurimi regimi di tassazione.
Infine, si duole del trattamento sanzionatorio applicato dall'Ufficio chiedendo, in subordine, l'applicazione della sanzione attualmente vigente in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, del D.Lgs.
472/1997.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 del
D.Lgs. n. 546/1992 per tardività delle censure concernenti la presunta omessa/irregolare notifica del presupposto avviso di accertamento, notificato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 21.3.2024, dandone notizia tramite Raccomandata n.
66906591598-3.
Contestava, inoltre, le argomentazioni difensive addotte dal contribuente in ordine alla lamentata decadenza dal potere dell'Ufficio di procedere all'accertamento, invocando l'art. 12 co.
2-bis del D.L. 78/2009, il quale dispone che: “Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati”. Quanto alla lamentata assenza dei poteri di delega, allegava in giudizio l'Ordine di Servizio n. 4 del 2024, prot. n. 32384 del 20.2.2024, attributivo di tale potere al Dott. Nominativo_1 - appartenente insieme al delegante Direttore Provinciale dott. Nominativo_2 all'area Area Dirigenti II Fascia - sino al 30.4.2024 per gli avvisi di accertamento con un imponibile accertato fino ad € 2.500.000,00 (poi prorogato dall'Ordine di Servizio n. 7 del 2024, prot. n. 48774 del
11.3.2024). Concludeva, pertanto per il rigetto del proposto ricorso e la conferma degli atti impugnati.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in cui contestava la tardività del ricorso, essendo venuto a conoscenza della cartella solo a seguito del pignoramento presso il A_ , con successiva piena conoscenza della vertenza a seguito di accesso agli atti, dichiarandosi disponibile ad una conciliazione giudiziale con il pagamento di quanto effettivamente dovuto e precisamente:
- sgravio della cartella n. T7E012103309/2023 relativa all'iscrizione a ruolo di quanto accertato per imposta, interessi e sanzioni;
- conseguente rimborso di quanto incamerato a seguito dei pignoramenti eseguiti;
- pagamento IVAFE e sanzione ridotta ad un terzo per la mancata presentazione del quadro RW per gli anni dal 2015 al 2018;
- cessazione di ogni materia del contendere a spese compensate.
L'Ufficio non accettava la proposta conciliativa e all'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Ciò premesso, risulta gli atti che in data 23/5/2014 il Tribunale di Torino, a seguito di revoca dell'interdizione, disponeva l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a carico del signor Ric_1 “ritenuto che la patologia di cui è affetto il sig. Ricorrente_1 sia tale da configurare una infermità fisica e psichica, che comporta l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi, e che il medesimo necessiti, a causa delle difficoltà manifestate, della mediazione di un sostegno di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di una persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile, pure a fronte di una residua capacità di intendere e di volere con riferimento alle scelte relative alla propria persona ed alla gestione del quotidiano” In data 29/05/2014 l'avv. Rappresentante_1 assumeva la carica con i poteri di cui al decreto di nomina nel quale veniva disposto in particolare: ”C) che il Beneficiario possa compiere solo con l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno, previe specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare i seguenti atti: Gestire capitali, relativi a deposito titoli o ad investimenti assimilabili (fondi di investimento, obbligazioni, assicurazioni sulla vita, polizze a finalità di risparmio, ed altro) ed effettuare operazioni di investimento, disinvestimento, acquisto o vendita di titoli o fondi relativi al capitale o agli interessi naturati;
- contrarre mutui;
- stipulare contratti di alienazione;
- iscrivere o cancellare ipoteche;
fare compromessi o transazioni, o accettare concordati;
-promuovere giudizi;
Il citato provvedimento rende conto, dunque, che il ricorrente non era in grado, per infermità o altra causa, di provvedere autonomamente ai propri interessi. Inoltre, risulta dagli atti che l'amministratore di sostegno era stato nominato come soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/02/2024,
n. 3762)
Osserva la Corte che tale disciplina, ancorchè elaborata per la notifica degli atti processuali, è riferibile anche agli atti impositivi, ogni qualvolta risulti accertato che un soggetto versa in uno stato mentale che gli impedisce di rendersi conto della portata del provvedimento che gli viene comunicato.
L'atto di pignoramento presso terzi avrebbe dovuto, dunque, essere notificato anche all'amministratore di sostegno, al fine di consentirgli di svolgere la sua funzione di assistenza, eventualmente attraverso l'impugnazione del provvedimento emesso a carico dell'amministrato (come poi è effettivamente avvenuto).
Né può valere in contrario l'eccezione sollevata dall'Ufficio secondo cui la nomina dell'amministratore di sostegno – pure risultante dagli atti di stato civile del contribuente – non sarebbe stata portata a conoscenza mediante comunicazione della variazione del domicilio fiscale, posto che le dichiarazioni dei redditi sono state presentate proprio dall'amministratore di sostegno, la cui esistenza era quindi ampiamente nota all'Ufficio.
Il pignoramento deve pertanto essere dichiarato nullo e/o inefficace, per difetto di notifica all'amministratore di sostegno del ricorrente, trattandosi di atto suscettibile di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.