TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7894 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 474/2015
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto che ha disposto la trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e lette le conclusioni delle parti;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale.
Napoli, 11.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Calise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta Calise ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 474/2015 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sulle minori e , nate entrambe in Napoli il Persona_1 Persona_2
3.6.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, domiciliatario in Napoli, alla via San
Giacomo dei Capri, 139;
1 -Attori-
E
in persona del direttore Controparte_2 generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Monda, domiciliatario in Napoli, alla via Toledo, 156;
-Convenuta -
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliatari in
Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra, 64;
-Terza chiamata –
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate in vista della trattazione odierna della causa avvenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da ritenersi parte integrante del verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 sulle minori e hanno convenuto in giudizio (proc. n. 474/2015 R.G) R_ Persona_1
l' di Napoli al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2
- contrattuale o extracontrattuale – e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia minore nonché dei danni Persona_1 sofferti dai genitori e dall'altra figlia minore, , in proprio. Persona_2
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 30 maggio 2012, intorno alle ore 8.00 circa, alla trentatreesima CP_1 settimana di una gravidanza gemellare biamniotica bicoriale, veniva ricoverata presso l'
[...]
di Napoli a seguito di rottura prematura delle membrane Controparte_2 di una delle due sacche;
-. Nonostante la gestante avesse fin dal momento del ricovero richiesto con chiarezza e determinazione di essere sottoposta a parto cesareo, i sanitari le somministravano una terapia conservativa, inducendo poi il parto naturale solo dopo quattro giorni;
2 -. I sanitari non fornirono in alcun momento del ricovero informazioni chiare e complete alla e al marito circa i rischi e i benefici di un approccio attendista per l'espletamento del parto CP_1 naturale rispetto a quelli di un intervento cesareo;
-. Alle ore 1.42 del 3 giugno 2012 nasceva la piccola , seguita, alle ore 2.17, dalla nascita di R_
, la quale, a causa della condotta colposa dei sanitari, riportava gravi lesioni cerebrali;
Per_1
-. In particolare, i medici del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia avrebbero omesso di prevenire, diagnosticare e fronteggiare tempestivamente il serrato giro di cordone ombelicale presentato da , non procedendo a un intervento operatorio adeguato che avrebbe evitato la Per_1 grave asfissia perinatale e le conseguenti lesioni cerebrali subite dalla piccola . Per_1
Gli attori, inoltre, hanno dedotto l'esistenza di ulteriore profilo di responsabilità della struttura convenuta, evidenziando che i sanitari avrebbero fatto sottoscrivere alla in bianco e nel CP_1 pieno del travaglio, un modulo di “consenso informato”, successivamente compilato con contenuti non veritieri, dal quale risulterebbe che la paziente avrebbe richiesto il parto spontaneo.
L costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_5 delle infondate domande, contestandole integralmente e sostenendo la correttezza dell'approccio terapeutico adottato, l'idoneità e validità del consenso informato acquisito, eccependo altresì la nullità della citazione. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
compagnia con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per Controparte_3 responsabilità professionale, al fine di essere da essa manlevata.
Autorizzata la chiamata, la si è costituita in giudizio, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda degli attori, vinte le spese di lite, e, in via subordinata, la limitazione di un eventuale obbligo indennitario nei limiti della franchigia aggregata e del massimale di retroattività come dettagliato nella propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletate la prova testimoniale e una CTU medico-legale, con ordinanza del 29 maggio 2017 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 18 gennaio 2018.
Nelle more, con separato giudizio (RG 219/2018) gli attori hanno proposto querela di falso in via principale nei confronti “del modulo titolato 'consenso informato' datato 2.6.2012 contenuto nella cartella clinica n. reg. gen. 1385/2012 relativa al ricovero della … Fiume dal 30.5.12 all'11.6.2012”, sottoscritto dai sanitari dott. dott. e dott.ssa Persona_3 Persona_4
, e “del modulo titolato 'consenso informato ostetrico/ginecologico' datato Persona_5
3 30.5.2012” contenuto nella medesima cartella clinica, sottoscritto dalla dott.ssa e Per_6 dalla dott.ssa , già prodotti nel giudizio n. 474/2015 RG datati 30 maggio 2012 e Persona_7
2 giugno 2012, convenendo in giudizio tutti i citati sanitari, nonché l'
[...]
Controparte_2
Hanno esposto, in particolare, che:
-. il documento datato 30.5.2012 è “un modulo prestampato in cui nella prima sezione, … vi è uno spazio da riempire in cui il sanitario inserisce la patologia della paziente” e “nel caso di specie è stato inserito 'gravidanza' e quindi questo già esaurisce la questione sulla completezza e veridicità dell'informazione resa alla … ; invero, “il modulo per la sua genericità e per la CP_1 sua erroneità non costituirebbe una prova della prestazione di un valido consenso informato, ma il suo contenuto pur se generico e irrilevante è comunque falso”;
-. il documento datato 2.6.2013 era stato “firmato in bianco” e “successivamente compilato con un documento falso”.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 querela di falso, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
ed costituitisi, hanno Persona_5 Persona_4 Persona_7 Per_6 chiesto il rigetto della querela di falso, eccependo, per quanto riguarda , il difetto di Per_6 legittimazione passiva, in quanto non in servizio il 30.5.2012 e citata per mero errore.
Anche si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Persona_3 chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande degli attori, vinte le distraende spese di lite.
Disposta la riunione dei fascicoli con ordinanza del 21 febbraio 2019, all'udienza dell'11 luglio
2019, tenutasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, sono state esperite le attività previste dall'art. 223 cpc.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c., è stata espletata la prova testimoniale;
con ordinanza del 3.4.2023 il precedente giudice istruttore GOP dott. D'Istria ha disposto una CTU grafologica “al fine di accertare che la sottoscrizione “ “apposta sul modulo CP_1 titolato consenso informato datato 02/06/2012 non è di mano della …Fiume”.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
4 Con sentenza n. 5632/2025 il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha definito il giudizio iscritto al n. 219/2018 R.G., avente ad oggetto la querela di falso, e riunito al presente giudizio e, in particolare:
-. Ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta
[...]
fondata sull'asserita violazione dell'art. 163 Controparte_5
c.p.c., per presunta indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi;
-. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e Per_6 in relazione alla proposizione della querela di falso;
Persona_3
-. Ha rigettato la querela di falso proposta da e in proprio e Parte_1 CP_1 quali genitori esercenti la potestà sulle minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Ha condannato e in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sulle minori e al pagamento in favore della Persona_2 Persona_1 [...]
di Napoli, di , di , Controparte_2 Persona_4 Persona_5 di e di delle spese processuali del giudizio di querela di falso;
Persona_7 Per_6
-. Ha posto a carico di e in proprio e nella qualità di genitori CP_1 Parte_1 esercenti la potestà sulle minori e , le spese della CTU grafologica;
Persona_2 Persona_1
-. Ha disposto la separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., definito dalla sentenza collegiale, da quello n. 474/2015 R.G. che è proseguito davanti al giudice monocratico, previa remissione della causa sul ruolo.
Proseguito il giudizio n. 474/2015 R.G. davanti al giudice monocratico, con ordinanza del 20 luglio 2025 sono state rigettate le richieste di sospensione del giudizio e di rinnovazione della
C.T.U. formulate dagli attori e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositate memorie dalle parti, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.- Va preliminarmente rilevato che le statuizioni contenute nella sentenza collegiale con la quale
è stata decisa la querela di falso proposta da parte attrice non possono essere oggetto di rivalutazione né di riconsiderazione in questa sede.
Tale sentenza, infatti, ha esaurito la trattazione della specifica questione relativa alla falsità dei documenti oggetto di querela, producendo gli effetti propri del giudicato interno sulle statuizioni in essa contenute.
5 Ne consegue che eventuali contestazioni in ordine al contenuto o agli effetti della suddetta pronuncia non possono essere sollevate in questa fase, potendo le relative statuizioni essere eventualmente riformate solo in sede di impugnazione, mediante appello tempestivamente proposto avverso la sentenza predetta.
3.- Si osserva, inoltre, che con ordinanza del 20 luglio 2025 questo Giudice ha già motivatamente rigettato l'istanza di sospensione del giudizio nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per asserita nullità della stessa.
Le argomentazioni svolte in tale sede, alle quali integralmente si rinvia, restano pienamente valide e non risultano superate da elementi nuovi o sopravvenuti, non essendo emersi ulteriori profili tali da giustificare una diversa valutazione. Tali valutazioni, già esplicitate in sede di ordinanza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate, anche in ragione della loro coerenza con l'impianto decisorio complessivo che conduce all'odierna pronuncia definitiva.
4.- Nel merito della res controversa, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni contenute nella relazione peritale di CTU depositata il 20.3.2017, alla quale integralmente si riporta, ivi comprese le osservazioni svolte alle pagg. 57 e ss. in risposta ai rilievi di parte attrice.
In proposito, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257) secondo cui il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”.
Dalla dettagliata ricostruzione clinica contenuta nella consulenza tecnica, si legge testualmente:
<in data 30.05.2012 alle ore 08:00 … , primipara alla 31+5 settimana di CP_1 gestazione bigemina, bicoriale e biamniotica, si ricoverava presso l'UO di Ginecologia ed
Ostetricia dell'AOU “Federico II” di Napoli per rottura prematura delle membrane amniocoriali … La gestante veniva quindi monitorata clinicamente ed alle 08:30 iniziava profilassi antibiotica mediante somministrazione di AM 2gr /ev (antibiotico) e successivamente 1gr ev;
altresì era somministrato RA (antagonista dell'ossitocina1) e
LA (cortisonico per la maturazione polmonare). Nei giorni 31.05.2012 e 1.06.2012 venivano riferiti movimenti fetali (MAF) regolari, lievi perdite di liquido chiaro dai genitali e sporadica attività contrattile. Veniva altresì eseguito esame ecografico transaddominale con conferma dei dati precedentemente rilevati … Risulta inoltre presente un modulo di consenso
6 informato firmato dalla… nonché la … aggiunta controfirmata dalla gestante. In tale CP_1 aggiunta… emerge in maniera chiara la volontà della signora di partorire per via vaginale, dopo
l'informazione avuta che due feti, entrambi in presentazione cefalica, potevano partorire per via vaginale … Il I feto, del peso di 1460 g, nasceva alle ore 01:42 e presentava indice di Apgar 8 al
1° minuto, e 9 al 5° minuto;
il II feto, del peso di 1610 gr, nasceva alle ore 02:17 minuti e presentava indice di Apgar 7 al 1° minuto e 8 al 5° minuto. Il decorso post-partum della… procedeva in assenza di complicazioni e la paziente veniva dimessa il giorno 11.06.2012. CP_1
Le neonate venivano trasferite presso l'UTIN…La piccola veniva dimessa il 6.07.2012 Per_1
Perso con diagnosi: “Neonata pretermine, gemella seconda nata, Anemia da sospetta trasfusione feto-materna, crisi convulsive generalizzate, Encefalomalacia multicistica, DIV minimo del setto trabecolato, PFO, Ittero della prematurità”>>.
Orbene, tanto premesso, il CTU ha evidenziato che non sussistono profili di colpa nella gestione della paziente da parte dell'equipe medica, né un nesso causale tra l'asserito inadempimento sanitario e le patologie riscontrate nella minore . Per_1
Ed invero il CTU evidenzia che “non sussistono elementi di censura in ordine alla decisione di procrastinare il momento del parto in quanto la … aveva presentato una rottura CP_1 pretermine delle membrane amniocoriali alla 31+5 settimane di gestazione… Ebbene, nel caso in esame la condotta tenuta dai sanitari e consistita nella somministrazione di terapia antibiotica
e profilassi della malattia delle membrane ialine risulta conforme alle indicazioni di letteratura”. Sostanzialmente, pertanto, il CTU evidenzia: a) che la decisione di procrastinare il parto risulta conforme alle raccomandazioni cliniche in caso di rottura prematura delle membrane, perseguendo l'obiettivo di ridurre il rischio di prematurità severa, atteso che la rottura era avvenuta alla 31+5 settimana di gestazione;
b) che la condotta dei sanitari, consistita nella somministrazione di terapia antibiotica e profilassi della malattia delle membrane ialine, appare del tutto aderente alle linee guida e alle buone pratiche cliniche.
Prosegue il CTU evidenziando che “dall'esame dei tracciati di monitoraggio pressocchè continuo eseguiti il 2.06.2012 a partire dalle 09:43 emerge un sostanziale benessere fetale di entrambi i feti sebbene alle ore 23:06 si osservino delle alterazioni (decelerazioni variabili lievi e spikes) suggestive di uno stiramento funicolare a carico del feto descritto come “II a sin”
(verosimilmente il secondo nato ovvero )… la situazione locale non era tale da Per_1 giustificare uno stiramento del funicolo in quanto nessuno dei due feti aveva impegnato il canale
7 del parto. Ancora, nelle osservazioni ostetriche delle ore 01:30 nella colonna del battito cardiaco fetale si legge “+ monitor”, tuttavia nei fascicoli delle parti non si rinviene alcun ulteriore tracciato successivo a quello eseguito dalle 23:06 alle 00:20. Effettivamente, l'assenza di un monitoraggio CTG per un periodo così prolungato (dalle 00:20 alle 01:42 espulsione del primo feto e alle 02:17 espulsione del II feto) è difforme dalle raccomandazioni specifiche… Ebbene, nel caso di specie l'ultimo tracciato presentava caratteristiche tali da considerarlo sostanzialmente “non rassicurante”, pertanto era opportuno procedere con la registrazione in continuo… Ora, nel caso in esame tra la nascita della I e quella della II gemella sono trascorsi
35 minuti nel corso dei quali non solo non veniva registrato il tracciato CTG, ma neppure risulta valutato il battito cardiaco fetale in maniera intermittente. Ciò nonostante, è opportuno precisare che il tempo indicato in letteratura come necessario per l'esecuzione del taglio cesareo dal momento della sua indicazione è compresa tra 20 (GSGO) e 30 minuti (ACOG)… Giova evidenziare che il tempo di reazione dell'equipe operatoria (tempo che intercorre tra
l'indicazione e l'estrazione del feto) è di solito di circa 30 minuti per il taglio cesareo urgente”.
Il CTU, pertanto, dopo aver evidenziato che il monitoraggio CTG, sebbene continuo per buona parte del travaglio, risultava interrotto a partire dalle ore 00:20 sino alla nascita della prima gemella alle ore 01:42, ha altresì precisato che tale omissione, pur configurandosi come profilo di criticità in quanto non conforme alle raccomandazioni per monitoraggio continuo in travaglio gemellare, non appare, tuttavia, causalmente determinante rispetto agli esiti clinici della neonata
. In particolare, in risposta alle osservazioni degli attori, giova rilevare che il CTU ha Per_1 chiaramente spiegato la non incidenza dell'omesso monitoraggio sugli esiti clinici della minore poichè:
-. L'ultimo tracciato CTG disponibile evidenziava lievi alterazioni compatibili con uno stiramento funicolare, ma non tali da richiedere un intervento ostetrico immediato, in quanto nessuno dei due feti aveva ancora impegnato il canale del parto;
-. L'assenza di tracciati successivi, seppur censurabile, si inserisce in un contesto in cui non erano ancora presenti segni clinici indicativi di sofferenza fetale acuta;
-. L'intervallo di 35 minuti tra la nascita della prima e della seconda gemella, pur non ideale, rientra nei tempi mediamente ritenuti compatibili con la gestione di un parto vaginale gemellare, anche in caso di eventuale urgenza cesarea (che richiede in media 30 minuti per la sua esecuzione).
8 Di particolare rilievo, poi, è quanto evidenziato dal CTU in merito all'assenza di criteri diagnostici per l'asfissia intrapartum alla nascita della piccola : “Nel caso di specie la Per_1 piccola in realtà non presentava alcuno dei criteri essenziali per la diagnosi di Persona_1 paralisi cerebrale infantile in quanto alla nascita era registrato:
1. indice di Apgar 7 al primo minuto, 8 al 5 minuto;
2. corretto equilibrio acido base con pH arterioso pari a 7,21 e con EB pari a -7,8”. Gli attori, peraltro, hanno affermato che sussistevano indici diagnostici ma senza concretamente esemplificare gli stessi.
Il CTU, ancora, ha evidenziato che le manifestazioni neurologiche si sono verificate a distanza di ore (desaturazione con bradicardia il 3.6.2012) e giorni (crisi convulsiva del 7.6.2012), in un contesto di prematurità significativa, quale causa altamente probabile delle alterazioni encefaliche successive. In particolare, nella relazione tecnica è dato leggere quanto segue: “Peraltro, il primo giorno di vita presentava una grave desaturazione con bradicardia risolta dal sostegno ventilatorio espressione dell'attendibile insufficiente maturazione polmonare correlata alla prematurità della bimba, nata alla 32 settimana. Ancora, quattro giorni dopo la nascita si verificava una crisi convulsiva tonico clinica con apnea e desaturazione per la quale veniva iniziata terapia anticomiziale”.
Aggiunge il CTU che “venendo ad esaminare gli esami ecografici transfontanellari, questi risultano eseguiti il 4.06.2012 (“sistema ventricolare in sede, strutture mediane in asse. Fine e diffuso incremento dell'ecogenicità del parenchima cerebrale. In regione parietale bilateralmente si apprezzano due aree tondeggianti iperecogene. Spazi liquorali nei limiti”)” e
“il 7.06.2012 (“diffuso incremento dell'iperecogenicità del parenchima cerebrale specie nella regione parieto occipitale bilateralmente. Spazi liquorali nei limiti”), ma solamente in data
19.06.2012 (a 17 giorni dalla nascita) emergevano alterazioni del parenchima cerebrale”; “in merito alle predette lesioni encefaliche occorre precisare che nel neonato pretermine la persistenza di strutture tipiche del periodo fetale, estremamente sensibili agli stress dell'ambiente extrauterino, e la fisiologica incompleta maturazione cerebrale rendono l'encefalo del neonato pretermine estremamente vulnerabile agli insulti di tipo ipossico-ischemico… Nel caso di specie la lesione evidenziata dall'esame ecografico del 19.06.2012 è l'encefalomalacia multicistica che è tipicamente diagnosticata nei nati a termine ed è considerata il risultato finale di un esteso danno clastico delle strutture cortico-sottocorticali di entrambi gli emisferi cerebrali… gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la presenza di una “ipoagenesia del
9 segmento A1 della cerebrale anteriore destra” (RM del 27.09.2013) che potrebbe giustificare effettivamente la mancata resistenza all'insulto ipossico determinato in particolare dalla crisi respiratoria verificatasi alcune ore dopo la nascita, ed infatti è proprio la regione irrorata da questa arteria a mostrare le maggiori alterazioni gliotico-malaciche cortico-sottocorticali”.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli attori – secondo i quali il CTU prof. Persona_9
“non ha … risposto al quesito principale … relativo alla causa della patologia che affligge
e se detta causa sia imputabile all'operato dei sanitari”, il CTU ha chiaramente Persona_1 risposto che l'esame RM del 27 settembre 2013 ha evidenziato una malformazione cerebrale congenita (ipoagenesia del segmento A1 dell'arteria cerebrale anteriore destra), che costituisce un ulteriore elemento idoneo a giustificare la vulnerabilità cerebrale della neonata e a configurare un quadro clinico compatibile con un danno non riconducibile a un evento ipossico acuto intrapartum.
Il CTU prof. pertanto, ha così concluso: Persona_9
<alla luce di tutto quanto sopra espresso è possibile valutare come segue la condotta tenuta dai sanitari che assistettero al parto la … Effettivamente, l'omesso prolungamento CP_1 dell'ultimo monitoraggio CTG dopo le ore 00:20, nonostante l'evidenza di alterazioni meritevoli di maggiori attenzioni, si configura come elemento censurabile. Tuttavia, considerato che
l'eventuale insulto ipossico a carico della II nata potrebbe essere stato determinato dalla presenza di un giro di funicolo intorno al collo fetale questo potrebbero essersi serrato solamente dopo l'espulsione della prima gemella ovvero alle 01:42 del 3.06.2012. Tenuto conto che dalla nascita della prima gemella all'espulsione della seconda (02:17) sono intercorsi 35 minuti risulta evidente come il tempo a disposizione dei sanitari era molto ridotto per poter procedere ad un parto cesareo urgente considerato che i tempi tecnici necessari per
l'allestimento della sala operatoria e per l'anestesia sono mediamente pari a 30 minuti. In altri termini, il tempo a disposizione era certamente ridotto per l'esecuzione di un taglio cesareo e se anche il monitoraggio del benessere fetale fosse proseguito in continuo, come indicato nelle
Linee Guida, è più probabile che non che da una condotta sanitaria diversa (chirurgica) sarebbero derivati simili esiti. Nondimeno, alla nascita la piccola non ha Persona_1 presentato alcuno dei criteri necessari a porre diagnosi di asfissia intrapartum, mentre le indagini strumentali a carico dell'encefalo depongono per una genesi della encefalopatia correlabile alla prematurità. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso è possibile
10 sostenere che gli esiti attualmente presentati dalla piccola non siano da Persona_1 ricondurre alla condotta dei sanitari che assistettero… in occasione del parto CP_1 presso l' di Napoli… Detti esiti sono da porre Controparte_2 in relazione, con elevata probabilità, alla prematurità della bambina piuttosto che ad una condotta colposamente omissiva dei sanitari che assistettero al parto la… CP_1
In particolare, quanto ai rilievi formulati dagli attori circa l'individuazione della causa dell'evento ipossico/ischemico in un giro di cordone ombelicale intorno al collo del feto, il CTU ha ulteriormente chiarito che “anche a voler ricondurre l'evento ipossico/ischemico alla presenza del giro di funicolo intorno al collo fetale, questo 'potrebbe essersi serrato solamente dopo
l'espulsione della prima gemella ovvero alle 01:42 del 3.06.2012 Parte_2
CTP degli attori, e da quel momento alla nascita della piccola sono trascorsi 35 minuti, Per_1 ossia un arco di tempo del sovrapponibile a quello necessario per l'esecuzione di un taglio cesareo d'urgenza, anche qualora si fossero manifestati al CTG chiari segni di sofferenza fetale in atto.
Ancora, quanto ai rilievi degli attori circa la possibilità di accertare il suddetto giro di cordone ombelicale prima del parti, il CTU ha ampiamente spiegato, anche mediante rinvio alle linee guida in materia, che “la presenza di un giro di cordone attorno al collo fetale non può costituire di per se stessa una indicazione all'espletamento del taglio cesareo, tanto più quando si tratta di un giro singolo. Peraltro, non vi è alcuna linea guida che imponga lo studio del decorso del cordone ombelicale, ma unicamente del suo impianto sulla placenta e di eventuali anomalie flussimetriche specie in caso di anomalie dell'accrescimento fetale (cfr. Linee Guida SIEOG
2010)”.
Risulta, infine, del tutto esaustiva l'informazione somministrata alla Fiume, contenuta nei moduli di consenso informato già oggetto della rigettata querela di falso.
Alla luce di tali rilievi, non appare sostenibile, in termini di certezza o elevata probabilità, che la condotta dei sanitari abbia avuto incidenza eziologica diretta o concausale nella genesi delle lesioni neurologiche della minore . Le stesse, piuttosto, risultano riconducibili alla Per_1 complessa e delicata condizione di prematurità, aggravata da una verosimile predisposizione vascolare cerebrale.
11 Pertanto, in base alle chiare ed esaustive conclusioni della CTU, deve escludersi sia la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e gli esiti lesivi lamentati dagli attori, sia l'esistenza di profili di colpa dei sanitari e della struttura ospedaliera.
Per le esposte ragioni, la domanda degli attori va rigettata.
3.- Conseguentemente, resta assorbita la domanda di garanzia impropria proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa
4.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico degli attori, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, valore indeterminabile complessità media, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte. Parimenti, le spese della CTU medica, già liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
-. Rigetta le domande proposte da e in proprio e nella qualità di CP_1 Parte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Dichiara assorbite le domande proposte dalla Controparte_2 CP_5 nei confronti della terza chiamata;
[...] Controparte_3
-. Condanna e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e al pagamento in Persona_2 Persona_1 favore della convenuta di Napoli e della terza Controparte_2 chiamata delle spese processuali, liquidate per ciascuna in Controparte_3 euro 5.431,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-. Pone definitivamente a carico di e in proprio e nella qualità CP_1 Parte_1 di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e le Persona_2 Persona_1 spese della CTU medica liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Napoli l'11 settembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta Calise
12
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE preso atto dell'avvenuta comunicazione del decreto che ha disposto la trattazione del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e lette le conclusioni delle parti;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si allega al presente verbale.
Napoli, 11.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Calise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta Calise ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 474/2015 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sulle minori e , nate entrambe in Napoli il Persona_1 Persona_2
3.6.2012, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fava, domiciliatario in Napoli, alla via San
Giacomo dei Capri, 139;
1 -Attori-
E
in persona del direttore Controparte_2 generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Monda, domiciliatario in Napoli, alla via Toledo, 156;
-Convenuta -
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia, domiciliatari in
Napoli, alla Via M. Cervantes de Saavedra, 64;
-Terza chiamata –
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza depositate in vista della trattazione odierna della causa avvenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da ritenersi parte integrante del verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 CP_1 sulle minori e hanno convenuto in giudizio (proc. n. 474/2015 R.G) R_ Persona_1
l' di Napoli al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2
- contrattuale o extracontrattuale – e ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla figlia minore nonché dei danni Persona_1 sofferti dai genitori e dall'altra figlia minore, , in proprio. Persona_2
Gli attori, in particolare, hanno esposto che:
-. In data 30 maggio 2012, intorno alle ore 8.00 circa, alla trentatreesima CP_1 settimana di una gravidanza gemellare biamniotica bicoriale, veniva ricoverata presso l'
[...]
di Napoli a seguito di rottura prematura delle membrane Controparte_2 di una delle due sacche;
-. Nonostante la gestante avesse fin dal momento del ricovero richiesto con chiarezza e determinazione di essere sottoposta a parto cesareo, i sanitari le somministravano una terapia conservativa, inducendo poi il parto naturale solo dopo quattro giorni;
2 -. I sanitari non fornirono in alcun momento del ricovero informazioni chiare e complete alla e al marito circa i rischi e i benefici di un approccio attendista per l'espletamento del parto CP_1 naturale rispetto a quelli di un intervento cesareo;
-. Alle ore 1.42 del 3 giugno 2012 nasceva la piccola , seguita, alle ore 2.17, dalla nascita di R_
, la quale, a causa della condotta colposa dei sanitari, riportava gravi lesioni cerebrali;
Per_1
-. In particolare, i medici del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia avrebbero omesso di prevenire, diagnosticare e fronteggiare tempestivamente il serrato giro di cordone ombelicale presentato da , non procedendo a un intervento operatorio adeguato che avrebbe evitato la Per_1 grave asfissia perinatale e le conseguenti lesioni cerebrali subite dalla piccola . Per_1
Gli attori, inoltre, hanno dedotto l'esistenza di ulteriore profilo di responsabilità della struttura convenuta, evidenziando che i sanitari avrebbero fatto sottoscrivere alla in bianco e nel CP_1 pieno del travaglio, un modulo di “consenso informato”, successivamente compilato con contenuti non veritieri, dal quale risulterebbe che la paziente avrebbe richiesto il parto spontaneo.
L costituitasi, ha chiesto il rigetto Controparte_5 delle infondate domande, contestandole integralmente e sostenendo la correttezza dell'approccio terapeutico adottato, l'idoneità e validità del consenso informato acquisito, eccependo altresì la nullità della citazione. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
compagnia con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per Controparte_3 responsabilità professionale, al fine di essere da essa manlevata.
Autorizzata la chiamata, la si è costituita in giudizio, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda degli attori, vinte le spese di lite, e, in via subordinata, la limitazione di un eventuale obbligo indennitario nei limiti della franchigia aggregata e del massimale di retroattività come dettagliato nella propria comparsa di costituzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, espletate la prova testimoniale e una CTU medico-legale, con ordinanza del 29 maggio 2017 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 18 gennaio 2018.
Nelle more, con separato giudizio (RG 219/2018) gli attori hanno proposto querela di falso in via principale nei confronti “del modulo titolato 'consenso informato' datato 2.6.2012 contenuto nella cartella clinica n. reg. gen. 1385/2012 relativa al ricovero della … Fiume dal 30.5.12 all'11.6.2012”, sottoscritto dai sanitari dott. dott. e dott.ssa Persona_3 Persona_4
, e “del modulo titolato 'consenso informato ostetrico/ginecologico' datato Persona_5
3 30.5.2012” contenuto nella medesima cartella clinica, sottoscritto dalla dott.ssa e Per_6 dalla dott.ssa , già prodotti nel giudizio n. 474/2015 RG datati 30 maggio 2012 e Persona_7
2 giugno 2012, convenendo in giudizio tutti i citati sanitari, nonché l'
[...]
Controparte_2
Hanno esposto, in particolare, che:
-. il documento datato 30.5.2012 è “un modulo prestampato in cui nella prima sezione, … vi è uno spazio da riempire in cui il sanitario inserisce la patologia della paziente” e “nel caso di specie è stato inserito 'gravidanza' e quindi questo già esaurisce la questione sulla completezza e veridicità dell'informazione resa alla … ; invero, “il modulo per la sua genericità e per la CP_1 sua erroneità non costituirebbe una prova della prestazione di un valido consenso informato, ma il suo contenuto pur se generico e irrilevante è comunque falso”;
-. il documento datato 2.6.2013 era stato “firmato in bianco” e “successivamente compilato con un documento falso”.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 querela di falso, ritenuta infondata sotto ogni profilo, vinte le spese di lite.
ed costituitisi, hanno Persona_5 Persona_4 Persona_7 Per_6 chiesto il rigetto della querela di falso, eccependo, per quanto riguarda , il difetto di Per_6 legittimazione passiva, in quanto non in servizio il 30.5.2012 e citata per mero errore.
Anche si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Persona_3 chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto delle domande degli attori, vinte le distraende spese di lite.
Disposta la riunione dei fascicoli con ordinanza del 21 febbraio 2019, all'udienza dell'11 luglio
2019, tenutasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, sono state esperite le attività previste dall'art. 223 cpc.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c., è stata espletata la prova testimoniale;
con ordinanza del 3.4.2023 il precedente giudice istruttore GOP dott. D'Istria ha disposto una CTU grafologica “al fine di accertare che la sottoscrizione “ “apposta sul modulo CP_1 titolato consenso informato datato 02/06/2012 non è di mano della …Fiume”.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
4 Con sentenza n. 5632/2025 il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha definito il giudizio iscritto al n. 219/2018 R.G., avente ad oggetto la querela di falso, e riunito al presente giudizio e, in particolare:
-. Ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta
[...]
fondata sull'asserita violazione dell'art. 163 Controparte_5
c.p.c., per presunta indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi;
-. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e Per_6 in relazione alla proposizione della querela di falso;
Persona_3
-. Ha rigettato la querela di falso proposta da e in proprio e Parte_1 CP_1 quali genitori esercenti la potestà sulle minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Ha condannato e in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sulle minori e al pagamento in favore della Persona_2 Persona_1 [...]
di Napoli, di , di , Controparte_2 Persona_4 Persona_5 di e di delle spese processuali del giudizio di querela di falso;
Persona_7 Per_6
-. Ha posto a carico di e in proprio e nella qualità di genitori CP_1 Parte_1 esercenti la potestà sulle minori e , le spese della CTU grafologica;
Persona_2 Persona_1
-. Ha disposto la separazione del giudizio n. 219/2018 R.G., definito dalla sentenza collegiale, da quello n. 474/2015 R.G. che è proseguito davanti al giudice monocratico, previa remissione della causa sul ruolo.
Proseguito il giudizio n. 474/2015 R.G. davanti al giudice monocratico, con ordinanza del 20 luglio 2025 sono state rigettate le richieste di sospensione del giudizio e di rinnovazione della
C.T.U. formulate dagli attori e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositate memorie dalle parti, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.- Va preliminarmente rilevato che le statuizioni contenute nella sentenza collegiale con la quale
è stata decisa la querela di falso proposta da parte attrice non possono essere oggetto di rivalutazione né di riconsiderazione in questa sede.
Tale sentenza, infatti, ha esaurito la trattazione della specifica questione relativa alla falsità dei documenti oggetto di querela, producendo gli effetti propri del giudicato interno sulle statuizioni in essa contenute.
5 Ne consegue che eventuali contestazioni in ordine al contenuto o agli effetti della suddetta pronuncia non possono essere sollevate in questa fase, potendo le relative statuizioni essere eventualmente riformate solo in sede di impugnazione, mediante appello tempestivamente proposto avverso la sentenza predetta.
3.- Si osserva, inoltre, che con ordinanza del 20 luglio 2025 questo Giudice ha già motivatamente rigettato l'istanza di sospensione del giudizio nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per asserita nullità della stessa.
Le argomentazioni svolte in tale sede, alle quali integralmente si rinvia, restano pienamente valide e non risultano superate da elementi nuovi o sopravvenuti, non essendo emersi ulteriori profili tali da giustificare una diversa valutazione. Tali valutazioni, già esplicitate in sede di ordinanza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate, anche in ragione della loro coerenza con l'impianto decisorio complessivo che conduce all'odierna pronuncia definitiva.
4.- Nel merito della res controversa, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni contenute nella relazione peritale di CTU depositata il 20.3.2017, alla quale integralmente si riporta, ivi comprese le osservazioni svolte alle pagg. 57 e ss. in risposta ai rilievi di parte attrice.
In proposito, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257) secondo cui il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”.
Dalla dettagliata ricostruzione clinica contenuta nella consulenza tecnica, si legge testualmente:
<in data 30.05.2012 alle ore 08:00 … , primipara alla 31+5 settimana di CP_1 gestazione bigemina, bicoriale e biamniotica, si ricoverava presso l'UO di Ginecologia ed
Ostetricia dell'AOU “Federico II” di Napoli per rottura prematura delle membrane amniocoriali … La gestante veniva quindi monitorata clinicamente ed alle 08:30 iniziava profilassi antibiotica mediante somministrazione di AM 2gr /ev (antibiotico) e successivamente 1gr ev;
altresì era somministrato RA (antagonista dell'ossitocina1) e
LA (cortisonico per la maturazione polmonare). Nei giorni 31.05.2012 e 1.06.2012 venivano riferiti movimenti fetali (MAF) regolari, lievi perdite di liquido chiaro dai genitali e sporadica attività contrattile. Veniva altresì eseguito esame ecografico transaddominale con conferma dei dati precedentemente rilevati … Risulta inoltre presente un modulo di consenso
6 informato firmato dalla… nonché la … aggiunta controfirmata dalla gestante. In tale CP_1 aggiunta… emerge in maniera chiara la volontà della signora di partorire per via vaginale, dopo
l'informazione avuta che due feti, entrambi in presentazione cefalica, potevano partorire per via vaginale … Il I feto, del peso di 1460 g, nasceva alle ore 01:42 e presentava indice di Apgar 8 al
1° minuto, e 9 al 5° minuto;
il II feto, del peso di 1610 gr, nasceva alle ore 02:17 minuti e presentava indice di Apgar 7 al 1° minuto e 8 al 5° minuto. Il decorso post-partum della… procedeva in assenza di complicazioni e la paziente veniva dimessa il giorno 11.06.2012. CP_1
Le neonate venivano trasferite presso l'UTIN…La piccola veniva dimessa il 6.07.2012 Per_1
Perso con diagnosi: “Neonata pretermine, gemella seconda nata, Anemia da sospetta trasfusione feto-materna, crisi convulsive generalizzate, Encefalomalacia multicistica, DIV minimo del setto trabecolato, PFO, Ittero della prematurità”>>.
Orbene, tanto premesso, il CTU ha evidenziato che non sussistono profili di colpa nella gestione della paziente da parte dell'equipe medica, né un nesso causale tra l'asserito inadempimento sanitario e le patologie riscontrate nella minore . Per_1
Ed invero il CTU evidenzia che “non sussistono elementi di censura in ordine alla decisione di procrastinare il momento del parto in quanto la … aveva presentato una rottura CP_1 pretermine delle membrane amniocoriali alla 31+5 settimane di gestazione… Ebbene, nel caso in esame la condotta tenuta dai sanitari e consistita nella somministrazione di terapia antibiotica
e profilassi della malattia delle membrane ialine risulta conforme alle indicazioni di letteratura”. Sostanzialmente, pertanto, il CTU evidenzia: a) che la decisione di procrastinare il parto risulta conforme alle raccomandazioni cliniche in caso di rottura prematura delle membrane, perseguendo l'obiettivo di ridurre il rischio di prematurità severa, atteso che la rottura era avvenuta alla 31+5 settimana di gestazione;
b) che la condotta dei sanitari, consistita nella somministrazione di terapia antibiotica e profilassi della malattia delle membrane ialine, appare del tutto aderente alle linee guida e alle buone pratiche cliniche.
Prosegue il CTU evidenziando che “dall'esame dei tracciati di monitoraggio pressocchè continuo eseguiti il 2.06.2012 a partire dalle 09:43 emerge un sostanziale benessere fetale di entrambi i feti sebbene alle ore 23:06 si osservino delle alterazioni (decelerazioni variabili lievi e spikes) suggestive di uno stiramento funicolare a carico del feto descritto come “II a sin”
(verosimilmente il secondo nato ovvero )… la situazione locale non era tale da Per_1 giustificare uno stiramento del funicolo in quanto nessuno dei due feti aveva impegnato il canale
7 del parto. Ancora, nelle osservazioni ostetriche delle ore 01:30 nella colonna del battito cardiaco fetale si legge “+ monitor”, tuttavia nei fascicoli delle parti non si rinviene alcun ulteriore tracciato successivo a quello eseguito dalle 23:06 alle 00:20. Effettivamente, l'assenza di un monitoraggio CTG per un periodo così prolungato (dalle 00:20 alle 01:42 espulsione del primo feto e alle 02:17 espulsione del II feto) è difforme dalle raccomandazioni specifiche… Ebbene, nel caso di specie l'ultimo tracciato presentava caratteristiche tali da considerarlo sostanzialmente “non rassicurante”, pertanto era opportuno procedere con la registrazione in continuo… Ora, nel caso in esame tra la nascita della I e quella della II gemella sono trascorsi
35 minuti nel corso dei quali non solo non veniva registrato il tracciato CTG, ma neppure risulta valutato il battito cardiaco fetale in maniera intermittente. Ciò nonostante, è opportuno precisare che il tempo indicato in letteratura come necessario per l'esecuzione del taglio cesareo dal momento della sua indicazione è compresa tra 20 (GSGO) e 30 minuti (ACOG)… Giova evidenziare che il tempo di reazione dell'equipe operatoria (tempo che intercorre tra
l'indicazione e l'estrazione del feto) è di solito di circa 30 minuti per il taglio cesareo urgente”.
Il CTU, pertanto, dopo aver evidenziato che il monitoraggio CTG, sebbene continuo per buona parte del travaglio, risultava interrotto a partire dalle ore 00:20 sino alla nascita della prima gemella alle ore 01:42, ha altresì precisato che tale omissione, pur configurandosi come profilo di criticità in quanto non conforme alle raccomandazioni per monitoraggio continuo in travaglio gemellare, non appare, tuttavia, causalmente determinante rispetto agli esiti clinici della neonata
. In particolare, in risposta alle osservazioni degli attori, giova rilevare che il CTU ha Per_1 chiaramente spiegato la non incidenza dell'omesso monitoraggio sugli esiti clinici della minore poichè:
-. L'ultimo tracciato CTG disponibile evidenziava lievi alterazioni compatibili con uno stiramento funicolare, ma non tali da richiedere un intervento ostetrico immediato, in quanto nessuno dei due feti aveva ancora impegnato il canale del parto;
-. L'assenza di tracciati successivi, seppur censurabile, si inserisce in un contesto in cui non erano ancora presenti segni clinici indicativi di sofferenza fetale acuta;
-. L'intervallo di 35 minuti tra la nascita della prima e della seconda gemella, pur non ideale, rientra nei tempi mediamente ritenuti compatibili con la gestione di un parto vaginale gemellare, anche in caso di eventuale urgenza cesarea (che richiede in media 30 minuti per la sua esecuzione).
8 Di particolare rilievo, poi, è quanto evidenziato dal CTU in merito all'assenza di criteri diagnostici per l'asfissia intrapartum alla nascita della piccola : “Nel caso di specie la Per_1 piccola in realtà non presentava alcuno dei criteri essenziali per la diagnosi di Persona_1 paralisi cerebrale infantile in quanto alla nascita era registrato:
1. indice di Apgar 7 al primo minuto, 8 al 5 minuto;
2. corretto equilibrio acido base con pH arterioso pari a 7,21 e con EB pari a -7,8”. Gli attori, peraltro, hanno affermato che sussistevano indici diagnostici ma senza concretamente esemplificare gli stessi.
Il CTU, ancora, ha evidenziato che le manifestazioni neurologiche si sono verificate a distanza di ore (desaturazione con bradicardia il 3.6.2012) e giorni (crisi convulsiva del 7.6.2012), in un contesto di prematurità significativa, quale causa altamente probabile delle alterazioni encefaliche successive. In particolare, nella relazione tecnica è dato leggere quanto segue: “Peraltro, il primo giorno di vita presentava una grave desaturazione con bradicardia risolta dal sostegno ventilatorio espressione dell'attendibile insufficiente maturazione polmonare correlata alla prematurità della bimba, nata alla 32 settimana. Ancora, quattro giorni dopo la nascita si verificava una crisi convulsiva tonico clinica con apnea e desaturazione per la quale veniva iniziata terapia anticomiziale”.
Aggiunge il CTU che “venendo ad esaminare gli esami ecografici transfontanellari, questi risultano eseguiti il 4.06.2012 (“sistema ventricolare in sede, strutture mediane in asse. Fine e diffuso incremento dell'ecogenicità del parenchima cerebrale. In regione parietale bilateralmente si apprezzano due aree tondeggianti iperecogene. Spazi liquorali nei limiti”)” e
“il 7.06.2012 (“diffuso incremento dell'iperecogenicità del parenchima cerebrale specie nella regione parieto occipitale bilateralmente. Spazi liquorali nei limiti”), ma solamente in data
19.06.2012 (a 17 giorni dalla nascita) emergevano alterazioni del parenchima cerebrale”; “in merito alle predette lesioni encefaliche occorre precisare che nel neonato pretermine la persistenza di strutture tipiche del periodo fetale, estremamente sensibili agli stress dell'ambiente extrauterino, e la fisiologica incompleta maturazione cerebrale rendono l'encefalo del neonato pretermine estremamente vulnerabile agli insulti di tipo ipossico-ischemico… Nel caso di specie la lesione evidenziata dall'esame ecografico del 19.06.2012 è l'encefalomalacia multicistica che è tipicamente diagnosticata nei nati a termine ed è considerata il risultato finale di un esteso danno clastico delle strutture cortico-sottocorticali di entrambi gli emisferi cerebrali… gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la presenza di una “ipoagenesia del
9 segmento A1 della cerebrale anteriore destra” (RM del 27.09.2013) che potrebbe giustificare effettivamente la mancata resistenza all'insulto ipossico determinato in particolare dalla crisi respiratoria verificatasi alcune ore dopo la nascita, ed infatti è proprio la regione irrorata da questa arteria a mostrare le maggiori alterazioni gliotico-malaciche cortico-sottocorticali”.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli attori – secondo i quali il CTU prof. Persona_9
“non ha … risposto al quesito principale … relativo alla causa della patologia che affligge
e se detta causa sia imputabile all'operato dei sanitari”, il CTU ha chiaramente Persona_1 risposto che l'esame RM del 27 settembre 2013 ha evidenziato una malformazione cerebrale congenita (ipoagenesia del segmento A1 dell'arteria cerebrale anteriore destra), che costituisce un ulteriore elemento idoneo a giustificare la vulnerabilità cerebrale della neonata e a configurare un quadro clinico compatibile con un danno non riconducibile a un evento ipossico acuto intrapartum.
Il CTU prof. pertanto, ha così concluso: Persona_9
<alla luce di tutto quanto sopra espresso è possibile valutare come segue la condotta tenuta dai sanitari che assistettero al parto la … Effettivamente, l'omesso prolungamento CP_1 dell'ultimo monitoraggio CTG dopo le ore 00:20, nonostante l'evidenza di alterazioni meritevoli di maggiori attenzioni, si configura come elemento censurabile. Tuttavia, considerato che
l'eventuale insulto ipossico a carico della II nata potrebbe essere stato determinato dalla presenza di un giro di funicolo intorno al collo fetale questo potrebbero essersi serrato solamente dopo l'espulsione della prima gemella ovvero alle 01:42 del 3.06.2012. Tenuto conto che dalla nascita della prima gemella all'espulsione della seconda (02:17) sono intercorsi 35 minuti risulta evidente come il tempo a disposizione dei sanitari era molto ridotto per poter procedere ad un parto cesareo urgente considerato che i tempi tecnici necessari per
l'allestimento della sala operatoria e per l'anestesia sono mediamente pari a 30 minuti. In altri termini, il tempo a disposizione era certamente ridotto per l'esecuzione di un taglio cesareo e se anche il monitoraggio del benessere fetale fosse proseguito in continuo, come indicato nelle
Linee Guida, è più probabile che non che da una condotta sanitaria diversa (chirurgica) sarebbero derivati simili esiti. Nondimeno, alla nascita la piccola non ha Persona_1 presentato alcuno dei criteri necessari a porre diagnosi di asfissia intrapartum, mentre le indagini strumentali a carico dell'encefalo depongono per una genesi della encefalopatia correlabile alla prematurità. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso è possibile
10 sostenere che gli esiti attualmente presentati dalla piccola non siano da Persona_1 ricondurre alla condotta dei sanitari che assistettero… in occasione del parto CP_1 presso l' di Napoli… Detti esiti sono da porre Controparte_2 in relazione, con elevata probabilità, alla prematurità della bambina piuttosto che ad una condotta colposamente omissiva dei sanitari che assistettero al parto la… CP_1
In particolare, quanto ai rilievi formulati dagli attori circa l'individuazione della causa dell'evento ipossico/ischemico in un giro di cordone ombelicale intorno al collo del feto, il CTU ha ulteriormente chiarito che “anche a voler ricondurre l'evento ipossico/ischemico alla presenza del giro di funicolo intorno al collo fetale, questo 'potrebbe essersi serrato solamente dopo
l'espulsione della prima gemella ovvero alle 01:42 del 3.06.2012 Parte_2
CTP degli attori, e da quel momento alla nascita della piccola sono trascorsi 35 minuti, Per_1 ossia un arco di tempo del sovrapponibile a quello necessario per l'esecuzione di un taglio cesareo d'urgenza, anche qualora si fossero manifestati al CTG chiari segni di sofferenza fetale in atto.
Ancora, quanto ai rilievi degli attori circa la possibilità di accertare il suddetto giro di cordone ombelicale prima del parti, il CTU ha ampiamente spiegato, anche mediante rinvio alle linee guida in materia, che “la presenza di un giro di cordone attorno al collo fetale non può costituire di per se stessa una indicazione all'espletamento del taglio cesareo, tanto più quando si tratta di un giro singolo. Peraltro, non vi è alcuna linea guida che imponga lo studio del decorso del cordone ombelicale, ma unicamente del suo impianto sulla placenta e di eventuali anomalie flussimetriche specie in caso di anomalie dell'accrescimento fetale (cfr. Linee Guida SIEOG
2010)”.
Risulta, infine, del tutto esaustiva l'informazione somministrata alla Fiume, contenuta nei moduli di consenso informato già oggetto della rigettata querela di falso.
Alla luce di tali rilievi, non appare sostenibile, in termini di certezza o elevata probabilità, che la condotta dei sanitari abbia avuto incidenza eziologica diretta o concausale nella genesi delle lesioni neurologiche della minore . Le stesse, piuttosto, risultano riconducibili alla Per_1 complessa e delicata condizione di prematurità, aggravata da una verosimile predisposizione vascolare cerebrale.
11 Pertanto, in base alle chiare ed esaustive conclusioni della CTU, deve escludersi sia la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e gli esiti lesivi lamentati dagli attori, sia l'esistenza di profili di colpa dei sanitari e della struttura ospedaliera.
Per le esposte ragioni, la domanda degli attori va rigettata.
3.- Conseguentemente, resta assorbita la domanda di garanzia impropria proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa
4.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico degli attori, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, valore indeterminabile complessità media, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte. Parimenti, le spese della CTU medica, già liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
-. Rigetta le domande proposte da e in proprio e nella qualità di CP_1 Parte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e;
Persona_2 Persona_1
-. Dichiara assorbite le domande proposte dalla Controparte_2 CP_5 nei confronti della terza chiamata;
[...] Controparte_3
-. Condanna e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e al pagamento in Persona_2 Persona_1 favore della convenuta di Napoli e della terza Controparte_2 chiamata delle spese processuali, liquidate per ciascuna in Controparte_3 euro 5.431,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-. Pone definitivamente a carico di e in proprio e nella qualità CP_1 Parte_1 di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e le Persona_2 Persona_1 spese della CTU medica liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Napoli l'11 settembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta Calise
12