CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9547/2024, pubblicata il 05/11/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CAMPANIA 3 88100 CATANZARO, elettivamente domiciliata in Via De Grazia, 37 88100 CATANZARO presso lo Studio dell'Avv. ROTUNDO FRANCESCO (C.F. che la rappresenta e C.F._1 difende giusta delega in atti
-APPELLANTE
CONTRO
“ (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA UBERTI GIULIO 37 20129 MILANO
APPELLATA (CONTUMACE)
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA, elettivamente domiciliata in
VIA SAN BARNABA 20122 MILANO presso lo Studio con il patrocinio dell'Avv.
EL IU (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in atti pagina 1 di 3 -APPELLATA-
OGGETTO: “Somministrazione”.
FATTO E CP_3
, dopo aver tempestivamente proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.9547/24 del Tribunale di Milano, ha depositato in data 6.10.2025 dichiarazione con la quale ha dichiarato “di rinunciare al ricorso in appello”. Il Difensore dichiarante, pur menzionando nelle premesse di tale dichiarazione di essere munito (attraverso la procura alle liti) di “espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio”, ha infatti formulato la sua istanza in modo esplicito nel senso di una rinuncia all'impugnazione, ipotesi distinta da quella contemplata dall'art.306 cpc che – per condurre all'estinzione del giudizio – implica l'accettazione delle parti costituite.
Con la rinuncia all'impugnazione, invece, la parte che ha impugnato una sentenza rinuncia al proprio diritto sostanziale di contestare quella decisione, con conseguente estinzione del processo e passaggio in giudicato della sentenza impugnata, a prescindere dall'accettazione della controparte.
In tal senso deve pertanto procedersi, con liquidazione delle spese processuali a favore dell'unico appellato costituito ( ), che ne ha fatto del resto esplicita richiesta Controparte_2 all'udienza del 7.10.25: dette spese vengono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio ed introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione e decisionale, consistite in mere partecipazioni all'udienza, senza deposito di atti scritti) di cui al
DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9547/2024, pubblicata il 05/11/2024, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'irrevocabilità della sentenza appellata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Pt_1 Parte_1 [...]
liquidate in complessivi Euro 9.603,00 (di cui Euro 2.977,00 per la Controparte_4 fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione e Euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 4.11.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9547/2024, pubblicata il 05/11/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CAMPANIA 3 88100 CATANZARO, elettivamente domiciliata in Via De Grazia, 37 88100 CATANZARO presso lo Studio dell'Avv. ROTUNDO FRANCESCO (C.F. che la rappresenta e C.F._1 difende giusta delega in atti
-APPELLANTE
CONTRO
“ (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA UBERTI GIULIO 37 20129 MILANO
APPELLATA (CONTUMACE)
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in VIA OMBRONE, 2 00198 ROMA, elettivamente domiciliata in
VIA SAN BARNABA 20122 MILANO presso lo Studio con il patrocinio dell'Avv.
EL IU (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in atti pagina 1 di 3 -APPELLATA-
OGGETTO: “Somministrazione”.
FATTO E CP_3
, dopo aver tempestivamente proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.9547/24 del Tribunale di Milano, ha depositato in data 6.10.2025 dichiarazione con la quale ha dichiarato “di rinunciare al ricorso in appello”. Il Difensore dichiarante, pur menzionando nelle premesse di tale dichiarazione di essere munito (attraverso la procura alle liti) di “espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio”, ha infatti formulato la sua istanza in modo esplicito nel senso di una rinuncia all'impugnazione, ipotesi distinta da quella contemplata dall'art.306 cpc che – per condurre all'estinzione del giudizio – implica l'accettazione delle parti costituite.
Con la rinuncia all'impugnazione, invece, la parte che ha impugnato una sentenza rinuncia al proprio diritto sostanziale di contestare quella decisione, con conseguente estinzione del processo e passaggio in giudicato della sentenza impugnata, a prescindere dall'accettazione della controparte.
In tal senso deve pertanto procedersi, con liquidazione delle spese processuali a favore dell'unico appellato costituito ( ), che ne ha fatto del resto esplicita richiesta Controparte_2 all'udienza del 7.10.25: dette spese vengono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio ed introduttiva) e minimi (per la fase di trattazione e decisionale, consistite in mere partecipazioni all'udienza, senza deposito di atti scritti) di cui al
DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9547/2024, pubblicata il 05/11/2024, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'irrevocabilità della sentenza appellata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Pt_1 Parte_1 [...]
liquidate in complessivi Euro 9.603,00 (di cui Euro 2.977,00 per la Controparte_4 fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione e Euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso, in Milano il 4.11.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3