Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/01/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento di riesame Cat. IMM/A12/2023-Segr. emesso dalla Questura di Roma-Ufficio Immigrazione in data 9 novembre 2023 e notificato via pec in data 10 novembre 2023, avente ad oggetto “ il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato a-OMISSIS-. Istanza di riesame decreto di revoca del 26.03.2015, notificato all'interessato il 28.04.2015 con contestuale ritiro del titolo amministrativo ”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il decreto di revoca del 26 marzo 2015, notificato all'interessato il 28 aprile 2015, con contestuale ritiro del titolo amministrativo, e quindi per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- chiede l’annullamento del provvedimento di riesame Cat. IMM/A12/2023-Segr. emesso dalla Questura di Roma-Ufficio Immigrazione in data 9 novembre 2023 e notificato via pec in data 10 novembre 2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e il decreto di revoca del 26 marzo 2015, notificato all’interessato il 28 aprile 2015 con contestuale ritiro del titolo amministrativo, e quindi l’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo n. -OMISSIS-.
2. Rappresenta in punto di fatto il ricorrente:
- di aver presentato, in data 4 dicembre 2013, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-;c
- che, con un primo provvedimento del 26 marzo 2015, la Questura di Roma respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e revocava il medesimo titolo in quanto il ricorrente risultava condannato “in data 19.2.2008 con sentenza della Corte di Appello di Roma, irrevocabile il 4.6.2008, a conferma della sentenza emessa in data 25.5.2007 dal Tribunale di Roma per violenza sessuale in concorso con gli artt.81, 609 bis c.p. e violenza privata art. 610 c.p. alla pena di anni quattro di reclusione…” e quindi, secondo il Questore, “nonostante abbia avuto l’opportunità di inserirsi nel campo lavorativo e sociale ha commesso un reato, la violenza sessuale ai danni di persona minore, che desta particolare allarme sociale ”;
- di aver impugnato detto provvedimento dinanzi a questo Tar;
- nelle more, il 9 novembre 2016, il Tribunale di Sorveglianza di Roma emetteva il provvedimento di riabilitazione del ricorrente per il reato sopra indicato;
- sulla base della ottenuta riabilitazione, di aver presentato in data 29 luglio 2019 istanza alla Questura di Roma di riesame del disposto diniego del 2015, documentando l’avvenuta riabilitazione, il fatto di non aver riportato mai più alcuna condanna e di lavorare stabilmente dal 2012;
- con sentenza del 5 maggio 2022, n. 5451, questo Tribunale respingeva il ricorso avverso il diniego di rinnovo e i motivi aggiunti avverso il diniego di riesame dell’istanza emessi dalla Questura di Roma;
- impugnata dal ricorrente in grado di appello, con sentenza dell’11 maggio 2023, n. 4768, il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il ricorso di parte ricorrente, annullamento il provvedimento di riesame 7 agosto 2019, impugnato con motivi aggiunti in primo grado, rilevando che “ la riabilitazione rientra tra quei fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato, che costituiscono il presupposto per un riesame ” anche in presenza di reati ostativi, come quello commesso dal ricorrente, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della posizione del ricorrente proprio alla luce dell’intervenuta riabilitazione, ancorché fosse pendente il giudizio innanzi al Tar;
- di aver ripresentato, in data 28 luglio 2023, in forza della citata sentenza del Consiglio di Stato, una seconda istanza di riesame all’Amministrazione, respinta con il provvedimento del 9 novembre 2023, oggetto del presente gravame.
3. Tanto premesso, avverso il provvedimento gravato il ricorrente deduce un unico motivo di censura, articolato come segue: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, co. 2 e 5, comma 5, 9, 14 e 15 del T.U. n. 286/98; violazione dell’art. 3 L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Direttiva 2003/109/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 203 c.p. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità.
4. Lamenta il ricorrente che, pur facendo apparente riferimento ad “ una nuova valutazione complessiva della posizione dell’istante ” e richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- con la quale è stato accolto l’appello avverso il primo provvedimento di diniego di riesame, la Questura di Roma avrebbe adottato il provvedimento di cui si discute rilevando che “ sebbene l’intervenuta riabilitazione rientra tra quei fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato che costituiscono il presupposto per un riesame della pericolosità sociale, vanno considerati altresì come fatti sopravvenuti anche l’inottemperanza ai provvedimenti amministrativi emessi e notificati allo stesso con relativa denuncia penale e il conseguente volontario stato di clandestinità in cui ha vissuto per gli ultimi otto anni ”. Contrariamente a quanto solo affermato nel provvedimento gravato, la Questura di Roma, nell’àmbito del riesame, non avrebbe quindi effettuato alcuna valutazione complessiva della posizione dell’istante, ma si sarebbe limitata a ricercare ulteriori elementi con i quali costruire la pericolosità sociale del ricorrente, adducendo da un lato il fatto che lo stesso non si sarebbe allontanato dallo Stato Italiano a seguito dell’ordine di espulsione del 2019 (attualmente impugnato innanzi al Giudice di Pace penale di Roma,) e, dall’altro, che lo stesso avrebbe volontariamente ha continuato a vivere nella clandestinità nonostante la possibilità di regolarizzarsi a seguito dell’emanazione del D.L. 34/2020; nel provvedimento, inoltre, mancherebbe totalmente non solo una concreta verifica da parte della Questura della sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare il diniego del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, così come richiesto dalla normativa di riferimento, ma anche e soprattutto una concreta ponderazione comparativa degli interessi dell’istante. Superata, per effetto della riabilitazione, la presunzione di pericolosità sociale che la legge attribuisce ad alcune condanne, la Questura di Roma, nell’ambito di una complessiva ponderazione degli interessi dell’istante, così come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza tanto nazionale quanto europea, avrebbe infatti dovuto svolgere una concreta valutazione tanto della pericolosità sociale, quanto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, considerando che il ricorrente vive in Italia da più di 20 anni, lavora stabilmente presso la stessa persona da oltre 12 anni, paga tutti i contributi e le tasse, è legato da profondi rapporti di stima e affetto con la datrice di lavoro, presso la quale risiede stabilmente, ed è legato affettivamente da anni con una persona che vive stabilmente a Roma.
5. In data 19 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
6. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio della memoria depositata dall’Amministrazione in data 19 gennaio 2026, perché tardiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto, senza che il Tribunale tenga conto della memoria difensiva depositata dall’Amministrazione resistente.
8. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, difatti, l’Amministrazione, coerentemente con quanto disposto dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. -OMISSIS-, ha effettuato una rivalutazione complessiva della situazione e della personalità del ricorrente, quale emergente da una serie di elementi.
9. In proposito va evidenziato, in via preliminare, come il Consiglio di Stato abbia, con la sentenza n. -OMISSIS- richiamata, accolto l’impugnativa avverso il diniego di riesame emesso dalla Questura nel 2015 esclusivamente per difetto di motivazione in ordine all’intervenuta riabilitazione del ricorrente, puntualizzando “ che la sopravvenienza in esame non vincola quanto all’esito l’Amministrazione, che, titolare di un potere ampiamente discrezionale, deve effettuare un controllo sulla concreta pericolosità sociale dello straniero istante, in virtù del fatto che l’istituto della riabilitazione soggiace a valutazioni e finalità diverse da quelle che presiedono le procedure amministrative”.
10. E ciò è proprio quello che ha fatto l’Amministrazione con il provvedimento oggetto del presente gravame.
11. Dal contenuto del medesimo risulta infatti che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la Questura, pur ribadendo l’assoluta gravità e l’insuperabile disvalore sociale del reato per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva (violenza sessuale in continuazione su minore e violenza privata), conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del T.U.I., ha rivalutato la situazione complessiva del ricorrente tenendo conto di una molteplicità di elementi, ivi inclusa la riabilitazione, la lunga permanenza dello straniero sul territorio nazionale (per lo più in regime di irregolarità), la circostanza che questi avesse una occupazione del 2012 e che, pur essendo stabilmente occupato, lo stesso non abbia usufruito dei regimi normativi di sanatoria previsti dal legislatore per la regolarizzazione degli immigrati illegalmente impiegati nel 2020 e che non abbia dato seguito al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.
12. Ha ritenuto, infatti, la Questura che “ Se è vero che "l'intervenuta riabilitazione ha cancellato gli effetti penali della condanna attenuandone il peso nella valutazione della pericolosità sociale, è altresì opportuno precisare, che la sopravvenienza in esame, non vincola quanto all'esito l'Amministrazione, che, titolare di potere ampiamente discrezionale, deve effettuare un controllo sulla concreta pericolosità sociale dello straniero istante, in virtù del fatto che l'istituto della riabilitazione soggiace a valutazioni e finalità diverse da quelle che presiedono le procedure amministrative" (sentenza Consiglio di Stato in oggetto). Nel caso di specie, le sopravvenienze sono intervenute in un contesto di prolungata e consapevole irregolarità del soggetto richiedente, sul T.N. difatti, a seguito della notifica della revoca, l'interessato, avrebbe dovuto lasciare il T.N. entro gg.15, considerando anche il fatto che era stata respinta l'istanza cautelare. A seguito di ciò, in data 09.01.2107, lo stesso veniva colpito da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, con pedissequo Ordine del Questore di Roma a lasciare l'Italia entro gg.7 dalla notifica. Lo straniero impugnava il provvedimento prefettizio al GdP di Roma, che lo rigettava in data 13.06.2017. Successivamente in data 19.05.2019, veniva nuovamente rintracciato sul territorio italiano e, non avendo ottemperato al precedente Ordine del Questore, veniva denunciato ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 286/98 e gli veniva notificato un ulteriore decreto di espulsione e il trattenimento presso il CPR di Caltanissetta, da dove veniva dimesso con Ordine del Questore di Caltanissetta in data 17.07.2019. Nonostante ciò, continuava a permanere illegalmente in Italia, dimostrando, ancora una volta, la mancanza di rispetto delle regole e delle leggi italiane e seppure titolare di un contratto lavorativo subordinato dal 2012, è pur vero che a seguito della revoca del permesso di soggiorno, di fatto terminava anche la regolarità di tale rapporto che presuppone necessariamente il possesso del titolo autorizzativo ”.
13. La Questura ha altresì tenuto conto del fatto che, durante il suo soggiorno illegale, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di regolarizzarsi a seguito dell'emanazione del D.L 34/2020 convertito in L.77/2020 art.103 comma 1 (emersione dal lavoro irregolare), ma non ne ha usufruito.
14. In conclusione, per la Questura, “ sebbene l'intervenuta riabilitazione rientra tra quei fatti sopravvenuti favorevoli all'interessato, che costituiscono il presupposto per un riesame della pericolosità sociale, vanno considerati altresì come fatti sopravvenuti, anche l'inottemperanza ai provvedimenti amministrativi emessi e notificati allo stesso, con relativa denuncia penale e il conseguente e volontario stato di clandestinità in cui ha vissuto per gli ultimi otto anni; ne consegue la carenza di presupposti ai fini di una favorevole rivalutazione dell'istanza in esame ”.
15. Ciò dimostra che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Questura ha imperniato la nuova determinazione reiettiva non già sulla mera sussistenza del precedente penale a carico del ricorrente, peraltro già di per sé ostativo ai sensi della normativa di settore e comunque rilevante come fatto storico negativo anche a seguito dell’intervenuta riabilitazione sul piano penale, ma ha contestualizzato la condanna penale in una cornice di dubbia integrazione sociale dell'odierno ricorrente e di adesione ai valori culturali e civili della comunità nazionale nella quale sostiene di essersi integrato, quale ricavabile da una molteplicità di fattori puntualmente elencati nel provvedimento gravato.
16. Sul punto, tuttavia, il Collegio ritiene di dover chiarire che la presenza di una ordinanza di riabilitazione non comporta, in via automatica, un giudizio positivo sulla personalità dell’interessato, valido ai fini della valutazione sul rilascio del permesso di lungo soggiorno.
17. Ed invero, la valutazione svolta nella fattispecie in esame dall’amministrazione resistente ha natura complessa in quanto deve tener conto di molteplici aspetti di carattere quantitativo ma soprattutto qualitativo (in particolare, una valutazione di affidabilità e di proficuo inserimento nel tessuto sociale nazionale), che implicano un giudizio fondato non solo sui dati storici ma soprattutto su una valutazione prognostica basata su un giudizio di probabilità circa la permanenza anche in futuro di quei requisiti in forma stabile.
18. In questo quadro, sebbene non possa revocarsi in dubbio che il requisito di buona condotta accertato dall’autorità giudiziaria competente in caso di concessione della riabilitazione debba essere preso in considerazione dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di che trattasi, ciò comunque costituisce uno dei tanti elementi che l’amministrazione deve valutare per formulare quel giudizio complesso e complessivo sulla persona dell’istante.
19. Sul punto, va invero precisato che la valutazione del requisito della buona condotta operato dai Tribunali di Sorveglianza si basa, in via principale, sul dato fattuale di carattere storico ovvero di non essere incorso in altre condotte disdicevoli, senza cioè lo svolgimento di un giudizio prognostico che, nel caso del procedimento di che trattasi, si incentra – come detto - su una complessiva valutazione della personalità stessa dell’istante.
20. Ciò posto, non può invero revocarsi in dubbio che la estrema gravità della condotta contestata al ricorrente per la quale ha subito una “pesante” condanna, oltre alle altre sopravvenienze riportate nel provvedimento impugnato, abbia determinato nell’amministrazione resistente un ragionevole dubbio sulla valutazione di affidabilità dell’istante e su un suo proficuo inserimento nel tessuto sociale nazionale, tale da giustificare ampiamente il diniego impugnato.
21. Né, peraltro, soccorrono in proposito specifici legami familiari sul territorio nazionale, essendosi il ricorrente limitato ad allegare il legame di “profondo affetto” con la sua datrice di lavoro (pur non avendo egli fruito della sanatoria per l’emersione del lavoro irregolare di cui al citato DL n. 34/2020) e di un affetto con persona stabilmente residente in Italia, senza nulla dimostrare in merito alla sussistenza di legami familiari (moglie, figli, ecc.) residenti sul territorio nazionale.
22. Inoltre, come affermato anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la tutela della vita privata e familiare dello straniero non può aprioristicamente ritenersi prevalente rispetto alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, perché altrimenti lo svolgimento di una attività lavorativa o la formazione di una famiglia in Italia consentirebbero sempre e comunque la permanenza nel territorio italiano (Consiglio di Stato n. 3024/2021; Consiglio di Stato n. 3227/2019; Consiglio di Stato n. 2654/2018; Consiglio di Stato 6038/2017; CEDU, sentenza 7 luglio 2020, ricorso n. 62130/15, K.A. c. Svizzera).
23. Può dunque, conclusivamente, affermarsi che, dalla lettura del provvedimento impugnato e dall'analisi della complessa vicenda procedimentale e giudiziale a carico del ricorrente, il provvedimento oggetto dell’odierno gravame risulti esaurientemente istruito e motivato, avendo l’Amministrazione resistente, nell'ambito della propria ampia discrezionalità, ponderato gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti nella vicenda, ritenendo – ragionevolmente - preminenti i primi rispetto ai secondi.
24. Alla luce di tutto quanto considerato, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto.
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | LE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.