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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7385/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFKIPAU000013 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7848/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 fa appello avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Intimazione di pagamento n. TFK IPAU000013/2022 IRPEF anno 2015.
In primo grado, veniva documentato che, con atto del 17 gennaio 2024, l'ADE-direzione provinciale aveva richiesto la cessazione materia del contendere in riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperato a tassazione IRPEF la pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente, con riferimento a tale annualità, tenuto conto della certificazione rilasciata da autorità belga, attestante la natura della pensione percepita dalla ricorrente e, dunque, la sua esenzione.
I primi giudici, pur dando atto della certificazione relativa all'esenzione Irpef per la pensione percepita, ritenevano di non poter annullare l'atto impugnato relativamente all'annualità 2016, in quanto la D.P. di
NO non aveva adottato analogo provvedimento di definizione.
Rigettavano, quindi, il ricorso, affermando contestualmente che l'atto originario risultava illegittimo e poteva essere oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia .
Con il proposto gravame Ricorrente_1 ha evidenziato l'erroneità della decisione e la sussistenza dei presupposti per l'autotutela obbligatoria ex art 10 quater dello statuto del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e può essere accolto.
Appare ricorrere, nel caso di specie, l'errore sul presupposto dell'imposta, considerato che la pensione percepita è esente da IRPEF, come già riconosciuto dall'Ade-direzione provinciale per annualità successiva, in ragione della certificazione rilasciata da autorità belga, attestante la natura della pensione, acquisita solo successivamente dalla ricorrente.
L' errore di imposizione Irpef integra il presupposto per l'autotutela obbligatoria prevista dall'art. 10-quater dello Statuto del Contribuente, che non è uno strumento per rimettere in discussione la fondatezza di un atto impositivo divenuto definitivo, ma un rimedio eccezionale, attivabile solo in presenza di una “manifesta illegittimità” dell'atto o dell'imposizione (cfr in argomento Cgt di primo grado di Udine, con la sentenza n.
113 del 20 giugno 2025).
Nel caso di specie, la stessa Corte di primo grado ha affermato che “l'atto risulta illegittimo e può essere oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia”, mentre la resistenza opposta alla revisione dell'imposizione, anche in fase processuale, ad opera della parte appellata, appare non giustificata.
Dunque, in presenza di tali presupposti, l'appello può essere accolto, con compensazione delle spese dell'intero processo in ragione della novità e del grado di controvertibilità della questione.
P.Q.M.
accoglie l'appello per quanto di ragione e compensa le spese di lite
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7385/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 240/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFKIPAU000013 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7848/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 fa appello avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'Intimazione di pagamento n. TFK IPAU000013/2022 IRPEF anno 2015.
In primo grado, veniva documentato che, con atto del 17 gennaio 2024, l'ADE-direzione provinciale aveva richiesto la cessazione materia del contendere in riferimento all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale veniva recuperato a tassazione IRPEF la pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente, con riferimento a tale annualità, tenuto conto della certificazione rilasciata da autorità belga, attestante la natura della pensione percepita dalla ricorrente e, dunque, la sua esenzione.
I primi giudici, pur dando atto della certificazione relativa all'esenzione Irpef per la pensione percepita, ritenevano di non poter annullare l'atto impugnato relativamente all'annualità 2016, in quanto la D.P. di
NO non aveva adottato analogo provvedimento di definizione.
Rigettavano, quindi, il ricorso, affermando contestualmente che l'atto originario risultava illegittimo e poteva essere oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia .
Con il proposto gravame Ricorrente_1 ha evidenziato l'erroneità della decisione e la sussistenza dei presupposti per l'autotutela obbligatoria ex art 10 quater dello statuto del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e può essere accolto.
Appare ricorrere, nel caso di specie, l'errore sul presupposto dell'imposta, considerato che la pensione percepita è esente da IRPEF, come già riconosciuto dall'Ade-direzione provinciale per annualità successiva, in ragione della certificazione rilasciata da autorità belga, attestante la natura della pensione, acquisita solo successivamente dalla ricorrente.
L' errore di imposizione Irpef integra il presupposto per l'autotutela obbligatoria prevista dall'art. 10-quater dello Statuto del Contribuente, che non è uno strumento per rimettere in discussione la fondatezza di un atto impositivo divenuto definitivo, ma un rimedio eccezionale, attivabile solo in presenza di una “manifesta illegittimità” dell'atto o dell'imposizione (cfr in argomento Cgt di primo grado di Udine, con la sentenza n.
113 del 20 giugno 2025).
Nel caso di specie, la stessa Corte di primo grado ha affermato che “l'atto risulta illegittimo e può essere oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia”, mentre la resistenza opposta alla revisione dell'imposizione, anche in fase processuale, ad opera della parte appellata, appare non giustificata.
Dunque, in presenza di tali presupposti, l'appello può essere accolto, con compensazione delle spese dell'intero processo in ragione della novità e del grado di controvertibilità della questione.
P.Q.M.
accoglie l'appello per quanto di ragione e compensa le spese di lite