Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 101
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    L'Ente impositore ha fornito documentazione attestante l'avvenuto annullamento della pretesa fiscale per l'annualità 2016.

  • Rigettato
    Mancata notifica del prodromico verbale di accertamento

    Nella Regione Siciliana, a partire dal 2016, la riscossione delle tasse automobilistiche avviene tramite iscrizione diretta a ruolo, senza necessità di notifica di atti presupposti, in quanto la fase di accertamento coincide con quella di riscossione. La cartella impugnata costituisce la prima intimazione di pagamento, sistema ritenuto costituzionalmente legittimo.

  • Rigettato
    Prescrizione della potestà impositiva

    La Corte rileva che la normativa emergenziale (art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto la sospensione dei termini di riscossione e delle attività di recupero carichi dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (con proroghe). Nel caso di specie, la notifica della cartella, avvenuta il 28.07.2022, è stata effettuata prima della scadenza del termine di prescrizione, individuato nel 26/03/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 101
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 101
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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