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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI CE PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210109464159 BOLLO AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200039862976 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Siciliana – Assessorato Economia e Finanze, chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 296 2021 0109464159 e n. 296 2020 00398629 76, notificatele, rispettivamente, in data 14.07.2022 e 28.07.2022, e delle correlative iscrizioni a ruolo riguardanti “tasse automobilistiche Sicilia” – annualità 2016 e 2017, per un totale di €.391,14, oneri accessori inclusi.
Eccepiva:
I – la intervenuta prescrizione della potestà impositiva, per decorso del termine triennale;
II – La illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle di pagamento per mancata notifica del prodromici processi verbali di accertamento.
Si costituivano (tardivamente) entrambi i resistenti.
L'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana rappresentava di aver apprezzato la fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente, limitatamente alla annualità 2016, e di aver provveduto all'annullamento del relativo carico: chiedeva, pertanto, darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere, confermandosi, per il resto, il provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata documentazione ammannita dall'Ente impositore (cfr. certificazione attestante l'avvenuto annullamento della corrispondente pretesa fiscale), va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla tassa automobilistica relativa alla annualità 2016.
Per il resto, il ricorso non è fondato.
Invero, quanto alla eccezione relativa alla omessa notifica del processo verbale di accertamento, va ricordato che, proprio a partire dalla annualità 2016, nella Regione Siciliana la riscossione delle tasse automobilistiche avviene mediante iscrizione diretta a ruolo delle somme che, sulla scorta delle informazioni assunte presso il PRA, risultano dovute dal proprietario del mezzo, onde non risulta più necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Ne consegue che, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento: detto sistema è stato ritenuto costituzionalmente legittimo (v. Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Quindi, in riferimento alla eccezione di prescrizione per il decorso del termine triennale, osserva la Corte che parte ricorrente non ha considerato la sospensione dei termini di accertamento – e dei correlativi termini di prescrizione della obbligazione tributaria – disposti dalla cd. legislazione emergenziale, adottata per far fronte alla pandemia da Covid\19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia” e s.m.i.) ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (termine prorogato a ventiquattro mesi per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e\o fino alla data del 31 dicembre 2021: cfr. comma 4 bis del citato articolo): detta sospensione ha determinato, per un corrispondente lasso temporale, la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di recupero dei carichi derivanti anche da ruoli o cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Orbene, soddisfatte, nella fattispecie concreta in esame, le condizioni dettate dalla normativa emergenziale
(trattasi di debito portato da ruolo reso esecutivo e consegnato nell'anno 2020), deve prendersi atto che la notifica della cartella, avvenuta il 28.07.2022, è stata effettuata prima dello spirare del termine di prescrizione della tassa automobilistica, da individuarsi, in forza della richiamata normativa, nel 26/03/2023.
Sul punto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla richiesta di esazione della tassa automobilistica per l'anno 2016.
Per il resto, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI CE PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2023 depositato il 09/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210109464159 BOLLO AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200039862976 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Siciliana – Assessorato Economia e Finanze, chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 296 2021 0109464159 e n. 296 2020 00398629 76, notificatele, rispettivamente, in data 14.07.2022 e 28.07.2022, e delle correlative iscrizioni a ruolo riguardanti “tasse automobilistiche Sicilia” – annualità 2016 e 2017, per un totale di €.391,14, oneri accessori inclusi.
Eccepiva:
I – la intervenuta prescrizione della potestà impositiva, per decorso del termine triennale;
II – La illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle di pagamento per mancata notifica del prodromici processi verbali di accertamento.
Si costituivano (tardivamente) entrambi i resistenti.
L'ADER eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana rappresentava di aver apprezzato la fondatezza delle ragioni esposte dalla ricorrente, limitatamente alla annualità 2016, e di aver provveduto all'annullamento del relativo carico: chiedeva, pertanto, darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere, confermandosi, per il resto, il provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, alla stregua della incontestata documentazione ammannita dall'Ente impositore (cfr. certificazione attestante l'avvenuto annullamento della corrispondente pretesa fiscale), va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla tassa automobilistica relativa alla annualità 2016.
Per il resto, il ricorso non è fondato.
Invero, quanto alla eccezione relativa alla omessa notifica del processo verbale di accertamento, va ricordato che, proprio a partire dalla annualità 2016, nella Regione Siciliana la riscossione delle tasse automobilistiche avviene mediante iscrizione diretta a ruolo delle somme che, sulla scorta delle informazioni assunte presso il PRA, risultano dovute dal proprietario del mezzo, onde non risulta più necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Ne consegue che, non sussistendo atti prodromici di accertamento, è la cartella stessa che è impugnata a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento: detto sistema è stato ritenuto costituzionalmente legittimo (v. Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Quindi, in riferimento alla eccezione di prescrizione per il decorso del termine triennale, osserva la Corte che parte ricorrente non ha considerato la sospensione dei termini di accertamento – e dei correlativi termini di prescrizione della obbligazione tributaria – disposti dalla cd. legislazione emergenziale, adottata per far fronte alla pandemia da Covid\19.
In particolare, l'art.68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia” e s.m.i.) ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (termine prorogato a ventiquattro mesi per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e\o fino alla data del 31 dicembre 2021: cfr. comma 4 bis del citato articolo): detta sospensione ha determinato, per un corrispondente lasso temporale, la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di recupero dei carichi derivanti anche da ruoli o cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Orbene, soddisfatte, nella fattispecie concreta in esame, le condizioni dettate dalla normativa emergenziale
(trattasi di debito portato da ruolo reso esecutivo e consegnato nell'anno 2020), deve prendersi atto che la notifica della cartella, avvenuta il 28.07.2022, è stata effettuata prima dello spirare del termine di prescrizione della tassa automobilistica, da individuarsi, in forza della richiamata normativa, nel 26/03/2023.
Sul punto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla richiesta di esazione della tassa automobilistica per l'anno 2016.
Per il resto, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco