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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3635/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220012244673 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe , RL , in persona del legale rappresentante , si opponeva alla cartella di pagamento n. 2970012244673 000, per il complessivo importo di €. 3.575,88 a titolo di bollo auto anno 2019 comprensivo di sanzioni, interessi e spese. Deduceva : la non dovutezza del tributo in questione posto che trattasi di bollo inerente a veicoli usati di cui è stata effettuata la relativa comunicazione ai fini della sospensione, con pagamento dei diritti fissi, e lasciati in autosalone e destinati alla rivendita . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Non si è costituito l'Ente Impositore, ossia l'assessorato della Regione Sicilia competente. Preliminarmente occorre evidenziare che la parte ricorrente ha notificato il ricorso, all'Ente convenuto in data 16.09.2022 , ma lo stesso veniva depositato in data 15.12.2022 , ossia oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 22 del D.L.G.S. 31 dicembre 1992 n. 546 laddove espressamente recita che “il ricorrente , entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso , a pena di inammissibilità, deposita , nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita o trasmette a mezzo posta , in plico raccomandato senza busta chiusa con avviso di ricevimento , l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito , con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo dl servizio postale “. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese .
Palermo lì 23.01.2026.
Il Presidente Relatore
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3635/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220012244673 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe , RL , in persona del legale rappresentante , si opponeva alla cartella di pagamento n. 2970012244673 000, per il complessivo importo di €. 3.575,88 a titolo di bollo auto anno 2019 comprensivo di sanzioni, interessi e spese. Deduceva : la non dovutezza del tributo in questione posto che trattasi di bollo inerente a veicoli usati di cui è stata effettuata la relativa comunicazione ai fini della sospensione, con pagamento dei diritti fissi, e lasciati in autosalone e destinati alla rivendita . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Non si è costituito l'Ente Impositore, ossia l'assessorato della Regione Sicilia competente. Preliminarmente occorre evidenziare che la parte ricorrente ha notificato il ricorso, all'Ente convenuto in data 16.09.2022 , ma lo stesso veniva depositato in data 15.12.2022 , ossia oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 22 del D.L.G.S. 31 dicembre 1992 n. 546 laddove espressamente recita che “il ricorrente , entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso , a pena di inammissibilità, deposita , nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita o trasmette a mezzo posta , in plico raccomandato senza busta chiusa con avviso di ricevimento , l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito , con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo dl servizio postale “. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese .
Palermo lì 23.01.2026.
Il Presidente Relatore
Dr. Agostino Cisca