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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3065/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 81034 Mondragone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15792 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4868/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/7/2025 alla CTP di Caserta e ritualmente notificato al Comune di Mondragone in persona del Sindaco p.t., la parte ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato la “Avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento n° 15792 del tributo TASI per l'anno di imposta 2021 notificato in data 8.04.2025 per l'importo di € 251,00. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Mondragone (CE) alla Via a Regina Margherita -
Scala A interno 62 - Piano 9, nel periodo di riferimento di cui all'opposto avviso di accertamento era stato concesso in locazione, come da contratto registrato in data 02.05.20219 n. 000682, data stipula 02.05.2019, data inizio locazione 14.04.2019 – fine locazione 14.04.2023.
Ha chiesto pertanto accogliersi il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Non si è costituito il Comune di Mondragone malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Il Giudice monocratico all'udienza del 12/11/2025 all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso va rilevato che, nel caso in esame, con l'unico motivo di doglianza la ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di aver locato l'immobile e pertanto il tributo richiesto era di competenza del conduttore.
Ciò posto va tuttavia rilevato che parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo non ha prodotto in atti copia del contratto di locazione dell'immobile cui è riferito il tributo in oggetto essendosi è limitata ad allegare in atti solo la registrazione di un contratto alla Agenzia delle Entrate dalla quale non risulta indicato alcun nominativo e pertanto il contratto in oggetto non è in alcun modo riferibile al rapporto di locazione quale deddotto dalla ricorrente e non è idoneo a dimostrare la tesi difensiva della predetta.
Alla luce di tale omissione probatoria il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese processuali in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3065/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 81034 Mondragone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15792 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4868/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/7/2025 alla CTP di Caserta e ritualmente notificato al Comune di Mondragone in persona del Sindaco p.t., la parte ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato la “Avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento n° 15792 del tributo TASI per l'anno di imposta 2021 notificato in data 8.04.2025 per l'importo di € 251,00. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Mondragone (CE) alla Via a Regina Margherita -
Scala A interno 62 - Piano 9, nel periodo di riferimento di cui all'opposto avviso di accertamento era stato concesso in locazione, come da contratto registrato in data 02.05.20219 n. 000682, data stipula 02.05.2019, data inizio locazione 14.04.2019 – fine locazione 14.04.2023.
Ha chiesto pertanto accogliersi il ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato
Non si è costituito il Comune di Mondragone malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Il Giudice monocratico all'udienza del 12/11/2025 all'esito della discussione ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso va rilevato che, nel caso in esame, con l'unico motivo di doglianza la ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di aver locato l'immobile e pertanto il tributo richiesto era di competenza del conduttore.
Ciò posto va tuttavia rilevato che parte ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo non ha prodotto in atti copia del contratto di locazione dell'immobile cui è riferito il tributo in oggetto essendosi è limitata ad allegare in atti solo la registrazione di un contratto alla Agenzia delle Entrate dalla quale non risulta indicato alcun nominativo e pertanto il contratto in oggetto non è in alcun modo riferibile al rapporto di locazione quale deddotto dalla ricorrente e non è idoneo a dimostrare la tesi difensiva della predetta.
Alla luce di tale omissione probatoria il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese processuali in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese