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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1860/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IS - CA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IS - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002119514000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007769334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1156/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.03020249002119514000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 10.04.2024, per il mancato pagamento di €258,53 per l'omesso pagamento della cartella di pagamento n.03020150007769334000, riguardante Tasse Automobilistiche anno 2012.
A motivo del ricorso si eccepisce l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Si costituisce ER eccependo a sua volta la inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa, essendo stata l'impugnata intimazione di pagamento preceduta dalla notifica della prodromica cartella n. 03020150007769334000 per come si evince dalla documentazione allegata.
Si è costituita anche la Regione Calabria eccependo la natura decennale della prescrizione che non sarebbe maturata dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente ragione dell'intervenuta prescrizione del credito. Il termine di prescrizione è triennale anche se è stato notificato un atto interruttivo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23098/2025, che si è pronunciata proprio su un ricorso proposto dalla Regione Calabria avverso una sentenza della CTR ha ribadito che la prescrizione della tassa automobilistica è triennale anche dopo la notifica di cartelle non impugnate.
Si legge nella motivazione:
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell'ente impositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915).
Dunque, ai fini della verifica della tempestività dell'iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (tra le tante: Cass. Sez. 6-3, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. Sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., Sez. 6-5, 21 settembre 2021, n. 24755; Cass., Sez. 6-5, 7 settembre 2022, n. 26359; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2023, n. 33927; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21395).
Di contro la sentenza citata nella comparsa di risposta dalla regione Calabria (Cass. 3927 del 2024) non è pertinente perché è riferita a tributi erariali.
Nel caso di specie la cartella risulta notificata in data 22.12.2015, mentre l'intimazione è del 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278 euro per compensi, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CA, 10.11.2025
Il Giudice
AN MA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1860/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IS - CA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IS - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002119514000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007769334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1156/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n.03020249002119514000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 10.04.2024, per il mancato pagamento di €258,53 per l'omesso pagamento della cartella di pagamento n.03020150007769334000, riguardante Tasse Automobilistiche anno 2012.
A motivo del ricorso si eccepisce l'omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito.
Si costituisce ER eccependo a sua volta la inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa, essendo stata l'impugnata intimazione di pagamento preceduta dalla notifica della prodromica cartella n. 03020150007769334000 per come si evince dalla documentazione allegata.
Si è costituita anche la Regione Calabria eccependo la natura decennale della prescrizione che non sarebbe maturata dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente ragione dell'intervenuta prescrizione del credito. Il termine di prescrizione è triennale anche se è stato notificato un atto interruttivo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23098/2025, che si è pronunciata proprio su un ricorso proposto dalla Regione Calabria avverso una sentenza della CTR ha ribadito che la prescrizione della tassa automobilistica è triennale anche dopo la notifica di cartelle non impugnate.
Si legge nella motivazione:
L'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell'ente impositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915).
Dunque, ai fini della verifica della tempestività dell'iscrizione a ruolo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che trovare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo principio di diritto espresso da questa Corte quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (tra le tante: Cass. Sez. 6-3, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. Sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., Sez. 6-5, 21 settembre 2021, n. 24755; Cass., Sez. 6-5, 7 settembre 2022, n. 26359; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2023, n. 33927; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21395).
Di contro la sentenza citata nella comparsa di risposta dalla regione Calabria (Cass. 3927 del 2024) non è pertinente perché è riferita a tributi erariali.
Nel caso di specie la cartella risulta notificata in data 22.12.2015, mentre l'intimazione è del 2024.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278 euro per compensi, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CA, 10.11.2025
Il Giudice
AN MA