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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 719 PROT. N. U23/2894 TARI 2017
- sul ricorso n. 734/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 533 PROT. N. U23/2894 TARI 2018
- sul ricorso n. 735/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1.
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370 PROT. N. U23/2894 TARI 2019 - sul ricorso n. 736/2023 depositato il 12/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, si riporta ai motivi dello stesso.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio conferma la legittimità ad operare dello stesso e della procedura adottata. Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi di cui in epigrafe relativi a diverse annualità TARI - comune di RV.
Nel primo ricorso ha esposto di aver ricevuto l'atto impugnato per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti per l'anno 2017 per l'importo complessivo di euro 2090, 00. Ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento per difetto dei presupposti per la richiesta di pagamento, deducendo di essere comproprietario unitamente alla moglie, Nominativo_1, di una piccola palazzina nel comune di RV composta da otto appartamenti ed altri locali e che nell'anno in questione i sub catastali oggetto dell'accertamento (4,5,6 e 10) non erano utilizzati o per uno ancora non erano terminati i lavori di costruzione.
Ha inoltre sostenuto la nullità dell'atto per difetto di motivazione e la decadenza e prescrizione.
Si è costituita la TRE ESSE, concessionaria per il comune di RV resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorrente, in particolare, in detta memoria, ha eccepito la carenza di legittimazione della TRE ESSE S.r.
I. per scadenza del titolo concessorio.
Con il secondo ricorso il ricorrente, ferme le circostanze in fatto di cui sopra, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla omessa dichiarazione TARI per il 2018, eccependo, oltre al difetto di motivazione dell'atto impugnato, e la mancanza dei presupposti per la richiesta di esazione del tributo rappresentando che due degli immobili di cui era composta la palazzina, erano stati concessi in locazione a terzi, essendo conseguentemente i conduttori gli unici soggetti passivi dell'imposta.
Anche in questo caso venivano depositati dalle parti memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al profilo della legittimazione della TRE ESSE, quale concessionaria per il Comune di RV, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
In altre parole, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale, "affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune;
ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”: conclusione cui era già giunta in passato con le sent. 12773/18, 11514/18 e 25305/2017.
Infatti, precisa la Corte, il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non è "un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico" (Cass. n. 21773/2014), e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario.
In ultimo e nel merito dell'imposizione tributaria (la vicenda muoveva da un avviso di accertamento
TARES), statuiva che “se è vero che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ciò non di meno grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. n. 22130/2017)
Quanto al profilo della eccepita scadenza della concessione va osservato che dalla documentazione versata in atti dalla concessionaria emerge la piena vigenza della concessione in discussione, stipulata in data 4 agosto 2014 con scadenza triennale e successivamente prorogata con atto del 13 dicembre 2017 in cui si da espressamente atto che il rapporto è proseguito anche dopo la originaria scadenza
Va poi a riguardo precisato in tema di correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo che a) l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti è stato emesso direttamente dalla TRTE ESSE
b) che il contribuente ha impugnato l'atto impositivo chiamando in giudizio davanti alla CTP esclusivamente la concessionaria e non il Comune di RV
Come precisato dalla Suprema Corte ((ord. 38985/2021) - a tenore dell'art, 10 1 comma d.lvo 546/1992
Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle "
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso
->.
Dalla lettura della norma, secondo la Corte, si evince che, per la individuazione della parte resistente, vi deve essere una inscindibile correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo.
Nell'ordinanza citata può leggersi;
"Questa Corte, proprio in una controversia avente ad oggetto terreni con caratteristiche identiche a quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di Guidonia
Montecielo, ha, infatti affermato che < secondo un'interpretazione letterale dell'art. 10, legittimato passivo è il soggetto che "ha emesso l'atto” notificato al contribuente;
la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio;
nell'ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati"
Quanto al dedotto difetto di motivazione, le indicazioni contenute nell'atto sono sufficienti a garantire pienamente il diritto di difesa che è stato nella specie concretamente esercitato con la predisposizione di una compiuta difesa. Nel merito i ricorsi sono infondati: La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati.
La tassabilità di locali inutilizzati o privi di allacciamenti è sovente oggetto di contenziosi tra contribuenti ed enti impositori, dal momento che i soggetti passivi ritengono di non dover corrispondere la TARI per questi fabbricati dato che, essendo inutilizzati, non producono rifiuti e pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
I giudici di Cassazione confermano l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale "Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti".
Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che "la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l'onere della prova.
Nella specie, peraltro, come è già stato sottolineato, nell'avviso impugnato quello che è stato sanzionato è proprio la omessa dichiarazione.
Quanto alla questione relativa alla locazione degli immobili, la stessa ha avuto durata inferiore ai sei mesi come riconosciuto dallo stesso ricorrente, restando quindi ai sensi del Regolamento del Comune di
RV (art. 24 comma 2) l'obbligo contributivo a carico del proprietario.
I ricorsi riuniti vanno pertanto respinti.
Stante la peculiarità della vicenda appare congrua la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
rigetta i ricorsi riuniti. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 719 PROT. N. U23/2894 TARI 2017
- sul ricorso n. 734/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 533 PROT. N. U23/2894 TARI 2018
- sul ricorso n. 735/2023 depositato il 11/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1.
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 370 PROT. N. U23/2894 TARI 2019 - sul ricorso n. 736/2023 depositato il 12/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, si riporta ai motivi dello stesso.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio conferma la legittimità ad operare dello stesso e della procedura adottata. Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi di cui in epigrafe relativi a diverse annualità TARI - comune di RV.
Nel primo ricorso ha esposto di aver ricevuto l'atto impugnato per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti per l'anno 2017 per l'importo complessivo di euro 2090, 00. Ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento per difetto dei presupposti per la richiesta di pagamento, deducendo di essere comproprietario unitamente alla moglie, Nominativo_1, di una piccola palazzina nel comune di RV composta da otto appartamenti ed altri locali e che nell'anno in questione i sub catastali oggetto dell'accertamento (4,5,6 e 10) non erano utilizzati o per uno ancora non erano terminati i lavori di costruzione.
Ha inoltre sostenuto la nullità dell'atto per difetto di motivazione e la decadenza e prescrizione.
Si è costituita la TRE ESSE, concessionaria per il comune di RV resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorrente, in particolare, in detta memoria, ha eccepito la carenza di legittimazione della TRE ESSE S.r.
I. per scadenza del titolo concessorio.
Con il secondo ricorso il ricorrente, ferme le circostanze in fatto di cui sopra, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla omessa dichiarazione TARI per il 2018, eccependo, oltre al difetto di motivazione dell'atto impugnato, e la mancanza dei presupposti per la richiesta di esazione del tributo rappresentando che due degli immobili di cui era composta la palazzina, erano stati concessi in locazione a terzi, essendo conseguentemente i conduttori gli unici soggetti passivi dell'imposta.
Anche in questo caso venivano depositati dalle parti memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al profilo della legittimazione della TRE ESSE, quale concessionaria per il Comune di RV, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali, spetta al concessionario la legittimazione processuale per le controversie derivanti dall'attività svolta.
In altre parole, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale, "affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune;
ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”: conclusione cui era già giunta in passato con le sent. 12773/18, 11514/18 e 25305/2017.
Infatti, precisa la Corte, il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria non è "un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico" (Cass. n. 21773/2014), e trova la sua regolamentazione finale nelle delibere comunali che sono esse stesse fonte di legittimazione processuale del concessionario.
In ultimo e nel merito dell'imposizione tributaria (la vicenda muoveva da un avviso di accertamento
TARES), statuiva che “se è vero che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ciò non di meno grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. n. 22130/2017)
Quanto al profilo della eccepita scadenza della concessione va osservato che dalla documentazione versata in atti dalla concessionaria emerge la piena vigenza della concessione in discussione, stipulata in data 4 agosto 2014 con scadenza triennale e successivamente prorogata con atto del 13 dicembre 2017 in cui si da espressamente atto che il rapporto è proseguito anche dopo la originaria scadenza
Va poi a riguardo precisato in tema di correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo che a) l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti è stato emesso direttamente dalla TRTE ESSE
b) che il contribuente ha impugnato l'atto impositivo chiamando in giudizio davanti alla CTP esclusivamente la concessionaria e non il Comune di RV
Come precisato dalla Suprema Corte ((ord. 38985/2021) - a tenore dell'art, 10 1 comma d.lvo 546/1992
Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle "
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio e' un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso
->.
Dalla lettura della norma, secondo la Corte, si evince che, per la individuazione della parte resistente, vi deve essere una inscindibile correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo.
Nell'ordinanza citata può leggersi;
"Questa Corte, proprio in una controversia avente ad oggetto terreni con caratteristiche identiche a quelli oggetto di causa ed ubicati nel territorio del Comune di Guidonia
Montecielo, ha, infatti affermato che < secondo un'interpretazione letterale dell'art. 10, legittimato passivo è il soggetto che "ha emesso l'atto” notificato al contribuente;
la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio;
nell'ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati"
Quanto al dedotto difetto di motivazione, le indicazioni contenute nell'atto sono sufficienti a garantire pienamente il diritto di difesa che è stato nella specie concretamente esercitato con la predisposizione di una compiuta difesa. Nel merito i ricorsi sono infondati: La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati.
La tassabilità di locali inutilizzati o privi di allacciamenti è sovente oggetto di contenziosi tra contribuenti ed enti impositori, dal momento che i soggetti passivi ritengono di non dover corrispondere la TARI per questi fabbricati dato che, essendo inutilizzati, non producono rifiuti e pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
I giudici di Cassazione confermano l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale "Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti".
Per la Corte dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che "la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (ad esempio per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l'onere della prova.
Nella specie, peraltro, come è già stato sottolineato, nell'avviso impugnato quello che è stato sanzionato è proprio la omessa dichiarazione.
Quanto alla questione relativa alla locazione degli immobili, la stessa ha avuto durata inferiore ai sei mesi come riconosciuto dallo stesso ricorrente, restando quindi ai sensi del Regolamento del Comune di
RV (art. 24 comma 2) l'obbligo contributivo a carico del proprietario.
I ricorsi riuniti vanno pertanto respinti.
Stante la peculiarità della vicenda appare congrua la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
rigetta i ricorsi riuniti. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite